IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
  i Ministri  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, dei trasporti
e della navigazione
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo  5  febbraio  1997, n.  22,  recante
attuazione  delle direttive  91/156/CEE sui  rifiuti, 91/689/CEE  sui
rifiuti  pericolosi,  94/62/CE  sugli  imballaggi e  sui  rifiuti  di
imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 30,  del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  che   disciplina  l'obbligo  di  iscrizione  all'Albo
nazionale delle imprese  che effettuano la gestione dei  rifiuti e la
prestazione delle garanzie finanziarie a  favore dello Stato da parte
delle  imprese che  intendono  effettuare attivita'  di gestione  dei
rifiuti soggette ad iscrizione all'Albo medesimo;
  Visto il  decreto ministeriale 28  aprile 1998, n. 406,  recante la
disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 14, che stabilisce che
la  garanzia finanziaria  deve  essere prestata  o con  "fideiussione
bancaria" o  con "polizza fideiussoria assicurativa",  ai sensi della
legge 10 giugno 1982, n. 348;
  Considerato che il  citato decreto ministeriale 28  aprile 1998, n.
406,  ha   sostituito  ed  abrogato  il   precedente  regolamento  di
organizzazione  dell'Albo di  cui al  decreto ministeriale  21 giugno
1991,  n.  324,  e  successive   modifiche  ed  integrazioni,  ed  ha
modificato  le categorie  e classi  di iscrizione  delle imprese  che
effettuano attivita' di trasporto dei rifiuti;
  Considerato che si rende  pertanto necessario modificare il decreto
ministeriale 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 1997, con il  quale sono stati determinati le modalita'
e gli importi  delle garanzie finanziarie che  devono essere prestate
da parte delle imprese che  trasportano rifiuti, al fine di adeguarlo
alle nuove  categorie e  classi di  iscrizione previste  dal suddetto
decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;
  Considerato che  l'iscrizione all'Albo  da parte delle  imprese che
effettuano  attivita' di  trasporto dei  rifiuti e'  subordinata alla
presentazione di  idonea garanzia  finanziaria e pertanto  e' urgente
apportare le  necessarie modifiche al decreto  ministeriale 8 ottobre
1996 al fine di consentire alle imprese interessate di prestare detta
garanzia ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 2,  del decreto  ministeriale 8  ottobre 1996,  e'
soppresso il comma 3.
  2.  All'articolo 3,  del decreto  ministeriale 8  ottobre 1996,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
  "1.  Ai fini  della  determinazione  dell'ammontare della  garanzia
finanziaria, le  attivita' di  raccolta e  trasporto dei  rifiuti, in
base alla classificazione in categorie e classi previste dagli art. 8
e 9 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono suddivise nelle seguenti
categorie:
  a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
  b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti
da terzi;
  c) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi".
  3.  All'articolo 3,  comma 3,  del decreto  ministeriale 8  ottobre
1996,  le  parole:  "quantita'  giornaliera"  sono  sostituite  dalle
parole: "quantita' annua";
  4.  All'articolo 4,  comma 1,  del decreto  ministeriale 8  ottobre
1996, sono aggiunte in fine le seguenti parole " f) L. 40.000.000";
  5.  All'articolo 4,  comma 2,  del decreto  ministeriale 8  ottobre
1996, le parole da "classe d)  L. 150.000.000" a "50 tonnellate" sono
sostituite dalle  seguenti: "classe d)  L. 450.000.000; classe  e) L.
150.000.000; classe f) L. 80.000.000";
  6.  All'articolo 4,  comma 3,  del decreto  ministeriale 8  ottobre
1996, le parole da "classe d)  L. 200.000.000" a "50 tonnellate" sono
sostituite dalle  seguenti: "classe d)  L. 600.000.000; classe  e) L.
200.000.000; classe f) L. 100.000.000";
  7.  Nell'allegato 1  al decreto  ministeriale 8  ottobre 1996  ogni
riferimento all'"Albo  nazionale delle  imprese esercenti  servizi di
smaltimento dei  rifiuti" si  intende sostituito con  "Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1999
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                      Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione ecomomica
                              Cusumano
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                                Treu
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26