Il  comune  di  PRIVERNO  (provincia di  Latina),  ha  adottato  la
seguente deliberazione  in materia  di determinazione  delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.
   (Omissis).
  1. di approvare le tariffe I.C.I.  per l'anno 1999 come da allegato
prospetto;
                               Art. 1.
                               Aliquote
  1.  L'imposta  e'  determinata   applicando  alla  base  imponibile
l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi:
  2. L'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 6,5 per mille;
   3. L'aliquota ordinaria e' ridotta:
  a) al 5,5 per mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  contribuente  e  le relative  pertinenze,  anche  se
distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso
gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta
o  collaterale che  la  utilizzano come  abitazione  principale e  vi
risiedono anagraficamente;
  b)  al  5,5  per  mille per  l'unita'  immobiliare  appartenente  a
cooperativa  edilizia a  proprieta' indivisa,  adibita ad  abitazione
principale del socio assegnatario residente nel comune;
  c) al  5,5 per  mille per l'unita'  immobiliare posseduta  a titolo
dell'Istituto autonomo case popolari adibita ad abitazione principale
del soggetto assegnatario residente nel comune;
  d) al 5,5 per mille per  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto  da anziani o disabili che  hanno acquisito la
residenza in  istituti di ricovero  o sanitari a seguito  di ricoveri
permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
  e) al 5,5 per mille per  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' usufrutto da persone  fisiche di cittadinanza italiana non
residenti nel  territorio nazionale  a condizione che  l'immobile non
sia  locato e  che  il  soggetto passivo  non  possegga altra  unita'
abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;
  f) al 4 per mille per  i fabbricati realizzati da soggetti, persone
fisiche  o giuridiche,  nell'esercizio  di  attivita' commerciali  di
costituzione  e  vendita  di  beni  immobili per  i  primi  tre  anni
d'imposta decorrenti dalla data di ultimazione di lavori a condizione
che gli immobili risultano iscritti  contabilmente tra le rimanenze e
non siano concessi in locazione;
  g)  all'1 per  mille  a  favore di  soggetti  passivi che  eseguono
interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
  4.  La  riduzione di  cui  alla  lettera a),  concernente  l'unita'
abitativa  concessa  in  uso  gratuito   a  parenti  e'  accordata  a
condizione  che il  soggetto  passivo  documenti, mediante  deposito,
entro il termine del versamento  della prima o seconda rata dell'anno
d'imposta interessato,  presso l'ufficio  tributi del comune,  di una
copia del contratto di  comodato preventivamente registrato presso il
competente ufficio del registro.
  La riduzione di cui alla lettera d) e' concessa a condizione che il
soggetto  interessato comunichi  all'ufficio  tributi  del comune  lo
stato   di   locazione   dell'unita'  immobiliare   ed   alleghi   la
dichiarazione  della  sua  accoglienza  rilasciata  dall'istituto  di
ricovero o sanitario.
  La riduzione di  cui alla lettera f) e' accordata  a condizione che
il soggetto passivo  presenti, entro il termine  del versamento della
prima  o seconda  rata dell'anno  d'imposta interessato,  all'ufficio
tributi del comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968, n. 15, attestante  le condizioni di cui  alla citata
lettera f).
  La  riduzione  di  cui  alla  lettera g)  e'  concessa  per  l'anno
d'imposta  in cui  hanno avuto  inizio i  lavori e  per quattro  anni
successivi.
   (Omissis).