IL DIRETTORE REGIONALE
                   del Dipartimento delle entrate
                          per la Lombardia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5,  comma 4, della legge 28 febbraio  1997, n. 30, che
ha  introdotto  un  ulteriore  comma  all'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista la  circolare n. 260/E del  5 novembre 1998, con  la quale e'
stata conferita  ai direttori  regionali delega per  l'adozione degli
atti di applicazione e di  diniego delle speciali agevolazioni di cui
agli  articoli 19,  commi  terzo e  quarto, e  39,  sesto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in data  17 marzo  1998, con la  quale la
societa'  FIMIT  S.a.s., con  sede  in  Gorla Maggiore  (Varese),  ha
chiesto  l'applicazione dei  benefici agevolativi  previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto
in base  a dichiarazione  afferente l'anno  1992, iscritto  nei ruoli
posti in riscossione alla scadenza  di febbraio 1998 per l'importo di
L.   173.156.059,  adducendo   di  trovarsi,   allo  stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   della
avanzata richiesta;
  Considerato  che, dall'istruttoria  esperita secondo  le istruzioni
impartite con  la circolare n. 284/E  del 31 ottobre 1997,  e' emerso
che    il   pagamento    immediato    aggraverebbe   la    situazione
economicofinanziaria dell'istante, con  la conseguente impossibilita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Ritenuto che la richiesta rientra  nelle previsioni del terzo comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
                              Decreta:
  Il carico tributario di L.  173.156.059, dovuto dalla FIMIT S.a.s.,
deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese nel numero
di quattro  rate, calcolando,  in luogo  delle irrogate  sanzioni che
rimangono sospese  fino all'esatto  e puntuale adempimento  di quanto
disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi
costitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata  del ruolo;  all'esatto adempimento  i ruoli  gia' sospesi
saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' determinato,  che tiene conto  dell'imposta, degli
interessi  per  ritardata  iscrizione   a  ruolo  e  degli  interessi
sostitutivi del  9% annuo  e' ripartito in  quattro rate  a decorrere
dalla scadenza di settembre 1999.
  Nel  provvedimento di  esecuzione,  va  riportato l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione  staccata provvedera,  altresi', a  tutti gli  adempimenti di
propria  competenza che  si rendessero  necessari, facendosi  carico,
inoltre,  di verificare  la costante  validita' del  pignoramento sui
beni strumentali della societa'.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e'
stata  concessa  ovvero ove  sopravvengano  fondati  pericoli per  la
riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli,  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla societa',  con  il ricalcolo  degli  interessi di  cui
all'art.  21 rapportati  al  periodo di  effettivo godimento,  verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da  polizza   fidejussoria  o   da  pignoramento   verra'  incamerata
dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 26 maggio 1999
                                        Il direttore regionale: Conac