IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  11 ottobre  1986, n.  713, modificata  con decreto
legislativo 10 settembre  1991, n. 300, e con  decreto legislativo 24
aprile 1997, n.  126, recante norme per  l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica  europea sulla produzione e  la vendita del
cosmetici;
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce che  gli  elenchi  e le  prescrizioni  di cui  agli
allegati  della  stessa sono  aggiornati,  tenuto  conto anche  delle
direttive  dell'Unione  europea,  con   decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visti i  decreti ministeriali 24  gennaio 1987, n. 91,  24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16  luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto  1995, 2  settembre 1996,  24 luglio  1997 e  22 gennaio  1999
pubblicati  rispettivamente nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n.  65 del 19  marzo 1987,  nel supplemento ordinario  n. 3
alla Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre  1987, nella Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale  - n.  48 del  27  febbraio 1989,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 58 del 10 marzo 1990, nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale  - n.  255 del 31  ottobre 1990,
nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n. 299 del  21 dicembre
1991,  nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale  -  n.  28 del  4
febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del
30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del
15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 301
del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.
213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 233  del 6  ottobre  1997 e  nella Gazzetta  Ufficiale -  serie
generale -  n. 78 del  3 aprile 1999, con  quali si e'  provveduto ad
aggiornare  gli elenchi  allegati alla  legge n.  713/1986, anche  in
attuazione delle direttive della  commissione delle Comunita' europee
numeri  85/391/CEE, 86/179/CEE,  86/199/CEE, 87/137/CEE,  88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE,  91/184/CEE, 92/8/CEE,  92/86/CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE e 98/16/CE;
  Visto  il  decreto ministeriale  8  maggio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  ulteriormente gli  allegati
della legge  citata in attuazione della  direttiva 98/62/CE, adottata
dalla Commissione delle Comunita' europee in data 3 settembre 1998;
  Visti i pareri  espressi dall'Istituto superiore di  sanita' con le
note prot.  n. 02839/TOC.12  - CHF  del 18 febbraio  1999 e  n. 09251
TOC.12 - CHF del 30 marzo 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Agli  allegati della legge  11 ottobre 1986, n.  713, modificata
dal  decreto legislativo  10 settembre  1991, n.  300, e  dal decreto
legislativo  24 aprile  1997,  n. 126,  sono  apportate le  modifiche
previste dagli articoli seguenti.