IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996,
che disciplina lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT);
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 20, nonche' l'allegato A;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
14;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e per le politiche agricole;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la
decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi
contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 96/59/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
243 del 24 settembre 1996.
- Gli articoli 1, 2 e 20 della legge 24 aprile 1998, n.
128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (legge comunitaria 1995-1997)", cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata
di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel
corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da
direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale
nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se
non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del
dereto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della
delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996
a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza curriculare e professionale nel settore della
sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26
novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di
cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, le disposizioni integrative e correttive
necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva
86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
informandosi ai criteri e ai principi generali di cui
all'art. 2, e' data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica
la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile,
informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art.
35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto
delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE
e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione
degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE
del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione
97/182/CE".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entita' tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali potranno essere previste nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in
quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e
successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con
regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di
disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi
connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"Art. 20 (Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente
lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili: criteri di delega). - 1. L'attuazione
della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo
smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili,
entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo
smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimita' dei
luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi,
apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici
inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature
ed impianti che li contengono".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo''
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".