IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5,  quarto comma, lettera Oa) della  legge 28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del decreto legislativo  n. 80, del 31  marzo 1998,
che ha sostituito  l'art. 3 del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data  26 maggio  1998 con la  quale la
ditta   Milone  Flavio,   con  sede   in  Pontecagnano,   ha  chiesto
l'applicazione dei benefici previsti  dall'art. 19, quarto comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il  pagamento del carico  di IVA  dovuto in base  a dichiarazione
afferente l'anno 1992,  iscritto nei ruoli posti  in riscossione alla
scadenza  di  febbraio   1998  per  il  complessivo   importo  di  L.
141.083.598,   adducendo    di   trovarsi,   allo    stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Campania,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta  l'istanza prodotta dalla ditta  Milone Flavio, tendente
ad  ottenere i  benefici  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo carico  tributario  di L.  141.083.598, dovuto  dal
contribuente  deve essere  rideterminato  dalla  sezione staccata  di
Salerno   calcolando  sul   solo  debito   d'imposta  gli   interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata del ruolo; le  sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo, insieme  agli interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, ex
art.  20 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29  settembre
1973, n. 602, costituisce il  debito complessivo del contribuente, da
ripartire in dodici  rate a decorrere dalla scadenza  di giugno 1999;
nel  provvedimento   di  esecuzione  vanno  altresi'   calcolati  gli
interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602. La citata
sezione staccata  provvedera', altresi', a tutti  agli adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per la Campania, ove vengano a cessare i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interessi  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano