IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
  Visto l'art.  119 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la   legge  10   dicembre  1957,   n.  1248,   e  successive
modificazioni,   concernente  aumento   della  misura   dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose   dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Considerata  la  necessita'   di  provvedere  all'aggiornamento  ed
addestramento  del personale  in congedo  illimitato ancora  soggetto
agli obblighi militari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno  1999 sono autorizzati i seguenti  richiami alle armi
di  personale in  congedo  illimitato ancora  soggetto agli  obblighi
militari, per aggiornamento ed addestramento:
  per  l'Esercito,  118  ufficiali  per   periodi  di  30  giorni;  8
ufficiali, 5 unita' di personale non direttivo e 5 militari di truppa
per periodi di 50 giorni.
  I suddetti richiami  sono pari a circa 11 ufficiali,  una unita' di
personale non direttivo e un militare di truppa in ragione d'anno;
  per la Marina  militare, 36 ufficiali e 35 unita'  di personale non
direttivo per  periodi di  30 giorni,  pari a circa  3 ufficiali  e 3
unita' di personale non direttivo in ragione d'anno;
  per l'Aeronautica militare,  20 ufficiali e 20  unita' di personale
non direttivo per periodi di 30 giorni,  pari a circa 2 ufficiali e 2
unita' di personale non direttivo in ragione d'anno.