IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per le Marche
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, e le sue  successive modificazioni, istitutivo del servizio di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta  in data 18 febbraio 1999 con  la quale la
S.r.l. Nuove  tecnologie industriali, con  sede in Ascoli  Piceno, ha
chiesto  l'applicazione dei  benefici agevolativi  previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre  1973,  n. 602,  per  il  pagamento del  carico  tributario
relativo  a  ritenute  alla   fonte  IRPEF,  sopratasse  e  interessi
afferente  l'anno  d'imposta  1992,   iscritto  nei  ruoli  posti  in
riscossione alla scadenza  di aprile 1999 per  il complessivo importo
di  L.  59.033.530,  adducendo   di  trovarsi,  allo  stato  attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che il  centro  di servizio  delle  imposte dirette  e
indirette di  Pescara, tenuto anche conto  dell'avviso espresso dagli
organi all'uopo  interpellati, ha manifestato parere  favorevole alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali   e  di   assicurare  e   mantenere  il   proseguimento
dell'attivita' produttiva della suddetta ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussista la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguimento delle attivita' produttive;
  Vista la  circolare ministeriale n.  284 del 31 ottobre  1997 della
direzione centrale per  la riscossione con la quale  si definiscono i
criteri in  base ai quali  devono essere disposte le  agevolazioni di
pagamento previste  dagli articoli  19, terzo e  quarto comma,  e 39,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
  Vista la  circolare ministeriale n.  260 del 5 novembre  1998 della
direzione  centrale per  la riscossione,  con  la quale,  al fine  di
semplificare l'attivita'  amministrativa, il Ministero  delle finanze
ha  delegato   ai  direttori  regionali  l'adozione   degli  atti  di
applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;
                              Decreta:
  E'  accolta   l'istanza  prodotta  dalla  ditta   Nuove  tecnologie
industriali S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico  tributario  di L.  59.033.530  dovuto  dal
contribuente, deve essere rideterminato  dal centro di servizio delle
imposte dirette  e indirette  di Pescara  calcolando sul  solo debito
d'imposta  gli interessi  sostitutivi nella  misura del  9% annuo,  a
decorrere   dal  giorno   successivo  al   termine  fissato   per  la
presentazione  della  dichiarazione  annuale  e  fino  alla  data  di
scadenza della  prima o unica  rata del ruolo; le  sanzioni irrogate,
invece,  ivi  compresi  gli  eventuali  oneri  accessori  ove  questi
rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino
all'esatto e puntuale adempimento di  quanto disposto con il presente
decreto,  per  poi formare  oggetto  di  tempestivo provvedimento  di
sgravio.
  Il debito  d'imposta maggiorato degli interessi  sostitutivi del 9%
annuo,  insieme  agli interessi  per  ritardata  iscrizione a  ruolo,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici  rate  a   decorrere  dalla  scadenza  di   giugno  1999;  nel
provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  2l  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il citato  centro di  servizio provvedera',  altresi', a  tutti gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia  va  intestata  al  centro  di
servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara e prestata nel
termine dallo stesso fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  successivo decreto, ove vengano
a cessare  i presupposti in base  ai quali e' stata  concessa, ovvero
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Ancona 8 giugno 1999
                                    Il direttore regionale: De Mutiis