IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998,
n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998,
che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
Vista l'istanza prodotta in data 7 maggio 1998, con la quale la Sem
Industriale S.r.l., con sede in Chieti, ha chiesto l'applicazione dei
benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il
pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione
afferente gli anni 1992-93, iscritto nei ruoli posti in riscossione
alla scadenza di settembre 1996, per l'importo di lire 273.449.160,
adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di
corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere
l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate
richieste;
Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo
interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e assicurare e
mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della
menzionata societa';
Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il
pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria
del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
Considerato che la societa' ha chiesto di poter dilazionare il
carico rideterminato in cinque rate;
Considerato che a fronte di un versamento di un acconto pari a L.
47.003.000, il carico residuo ammonta a L. 226.446.160;
Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore
aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni
regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione
delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse
sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
Decreta:
E' accolta l'istanza prodotta dalla Sem Industriale S.r.l. tendente
ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Sull'importo residuo dovuto dalla Sem Industriale S.r.l., a titolo
di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a
ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, pero', va poi
sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il
presente decreto; in tal caso tale ruolo sara' oggetto di tempestivo
provvedimento di sgravio. Nel contempo la sezione staccata di Chieti,
fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando,
sull'ammontare della sola imposta, agli interessi sostitutivi nella
misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine
fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.
Il carico cosi' come rideterminato, che tiene conto dell'imposta,
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi
sostitutivi del 9% annuo e' ripartito in cinque rate a decorrere
dalla scadenza di giugno 1999.
Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo
dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di
prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21, del decreto Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione
staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria
competenza che si rendessero necessari.
In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche'
sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale
delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in
base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati
pericoli per la riscossione.
Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli; l'eventuale quotaparte di interesse al 9%, nel frattempo
versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al
citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 1999
Il direttore generale: Romano