IL DIRETTORE
               delle entrate per la provincia autonoma
                              di Trento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza prodotta  in data 16 gennaio 1999, con  la quale il
sig.  Jagher Mario,  in qualita'  di socio  della ditta  F.lli Jagher
S.a.s., con sede  in Tonadico (Trento), ha chiesto ex  art. 39, sesto
comma, la sospensione per dodici  mesi della riscossione di un carico
relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991 iscritto
nei  ruoli posti  in riscossione  alle  scadenze di  novembre 1997  e
febbraio 1998  per l'importo residuo  di L. 30.738.310,  adducendo di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto importo;
  Vista la circolare n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998, con
la quale i  direttori regionali delle entrate sono  stati delegati ad
adottare  i provvedimenti  di sospensione  della riscossione  o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che  nella fattispecie concreta sussiste  la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei dipendenti della ditta di cui e' socio;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica, n.  602, che consente  di poter accordare  la sospensione
dei  tributi  erariali  in   presenza  delle  particolari  condizioni
previste  dal terzo  comma,  dell'art. 19  dello  stesso decreto  del
Presidente della Repubblica, n. 602;
  Vista  la   idonea  garanzia  fideiussoria  prestata   a  copertura
dell'intero debito erariale;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  30.738.310
dovuto dal sig. Jagher Mario, in  qualita' di socio della ditta F.lli
Jagher S.a.s., a titolo di IRPEF anno  1991 e di cui alla cartella di
pagamento n. 7800000/402, e' sospesa per un periodo di dodici mesi, a
decorrere dalla data del presente decreto.
  L'ufficio distrettuale  delle imposte  dirette di  Borgo Valsugana,
con proprio decreto, determinera'  l'ammontare degli interessi dovuti
dalla predetta societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito
da polizza fideiussoria verra' incamerato dall'erario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, 16 giugno 1999
                                                Il direttore: Simeone