IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri Enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario; Vista l'istanza prodotta in data 24 giugno 1998 con la quale la ditta Metallochimica sarda di Canu Salvatore, con sede in Cagliari, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1987-88-89-90-91, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di apr. 92, nov. 92, apr. 94, sett. 95, sett. 96, per il complessivo importo di L. 507.159.712 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nelle fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata ditta; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la reteazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: E' accolta l'istanza prodotta dalla ditta Metallochimica sarda di Canu Salvatore tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sull'importo di L. 369.880.000 dovuto dalla metallochimica sarda di Canu Salvatore a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, pero', va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sara' oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, il luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; Il carico cosi' come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli interessi sostitutivi del 9% annuo e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso vanno altresi' calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1997, n. 602. La citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Sardegna, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quotaparte di interessi al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1999 Il direttore generale: Romano