IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri Enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art.  3 della legge 8  maggio 1998, n. 146,  che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data  24 giugno  1998 con la  quale la
ditta Metallochimica sarda  di Canu Salvatore, con  sede in Cagliari,
ha  chiesto l'applicazione  dei benefici  previsti dall'articolo  19,
quarto  comma,  del  decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto
in base a dichiarazione afferente gli anni 1987-88-89-90-91, iscritto
nei ruoli  posti in riscossione  alle scadenze  di apr. 92,  nov. 92,
apr.  94, sett.  95,  sett.  96, per  il  complessivo  importo di  L.
507.159.712    adducendo   di    trovarsi,   allo    stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Sardegna,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nelle  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la reteazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E' accolta  l'istanza prodotta dalla ditta  Metallochimica sarda di
Canu Salvatore tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19,
quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
  Sull'importo di L. 369.880.000 dovuto dalla metallochimica sarda di
Canu  Salvatore a  titolo di  imposta, devono  essere tempestivamente
irrogate  ed  iscritte   a  ruolo  le  eventuali   sanzioni,  la  cui
riscossione, pero',  va poi sospesa  fino al puntuale  adempimento di
quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sara'
oggetto  di tempestivo  provvedimento  di sgravio.  Nel contempo,  la
sezione  staccata  di  Cagliari,  fermo  restando  la  debenza  degli
interessi per  ritardata iscrizione  a ruolo di  cui all'art.  20 del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
determina il carico tributario  calcolando, sull'ammontare della sola
imposta, il luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo;
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli  interessi per  ritardata iscrizione  a ruolo,  ex art.  20 del
decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602 e
degli interessi sostitutivi del 9%  annuo e' ripartito in dodici rate
a  decorrere dalla  scadenza  di giugno  1999;  nel provvedimento  di
esecuzione va riportato l'intero importo  dovuto e sullo stesso vanno
altresi' calcolati  gli interessi di prolungata  rateazione, ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1997, n.  602. La  citata sezione  staccata provvedera',  altresi', a
tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza  che  si  rendessero
necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda;  tale garanzia  va  intestata alla  sezione staccata  e
prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per la Sardegna, ove vengano a cessare i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interessi  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fideiussoria verra' incamerata dall'Erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                        Il direttore generale: Romano