L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 17 marzo 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Bipiemme Vita S.p.a., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 1; Vista l'istanza in data 25 gennaio 1999 con la quale la Bipiemme Vita S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 16 giugno 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Bipiemme Vita S.p.a.; Dispone la Bipiemme Vita S.p.a., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 1, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1999 Il presidente: Manghetti