L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme  di   pericolosita'  sociale,  e  le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il   decreto  ministeriale   in  data   17  marzo   1994  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa  rilasciato alla  Bipiemme  Vita S.p.a.,  con sede  in
Milano, Galleria De Cristoforis n. 1;
  Vista l'istanza  in data 25 gennaio  1999 con la quale  la Bipiemme
Vita  S.p.a.,   ha  chiesto   di  essere   autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e
2 (malattia)  di cui al  punto A)  della tabella allegata  al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la  delibera con la  quale il consiglio  dell'Istituto, nella
seduta del 16  giugno 1999, ritenuta la sussistenza  dei requisiti di
accesso all'attivita' assicurativa  previsti dalla normativa vigente,
si e'  espresso favorevolmente in merito  all'istanza soprarichiamata
presentata dalla Bipiemme Vita S.p.a.;
                               Dispone
  la  Bipiemme  Vita   S.p.a.,  con  sede  in   Milano,  Galleria  De
Cristoforis  n.   1,  e'  autorizzata   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa  nei rami 1 (infortuni)  e 2 (malattia)
di cui al  punto A) della tabella allegata al  decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1999
                                             Il presidente: Manghetti