IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto il provvedimento  della Commissione unica del  farmaco del 30
dicembre  1993,  pubblicato nel  supplemento  ordinario  n. 127  alla
Gazzetta  Ufficiale n.  306  del  31 dicembre  1993,  con  cui si  e'
proceduto alla  riclassificazione dei medicinali, ai  sensi dell'art.
8,  comma 10,  della legge  24 dicembre  1993, n.  537, e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il  proprio decreto  del 10  dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio  1997, n. 26, supplemento ordinario
n. 22,  nel quale la  specialita' medicinale denominata  "Emosint", a
base di desmopressina, della societa'  Sclavo p.a. con sede in Siena,
nelle confezioni 10  fiale 20 mcg 1 ml, A.I.C.  n. 027665025 fiale 40
mcg 1 ml, A.I.C. n. 027665037 risultano classificate in classe A) per
uso ospedaliero H);
  Rilevato  che  la  societa'  Sclavo ha  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, foglio delle inserzioni n.  150-bis del 30 giugno 1998, il
prezzo medio  europeo, in attuazione  delle disposizioni di  cui alla
deliberazione  CIPE del  26 febbraio  1998, della  citata specialita'
medicinale, in ragione di L. 407.200 per la confezione da 40 mcg e di
L. 203.600 per la confezione da 20 mcg;
  Visto il  ricorso al tribunale amministrativo  regionale notificato
il  7 marzo  1998 mediante  il quale  la societa'  Sclavo ha  chiesto
l'annullamento della  deliberazione adottata dalla  Commissione unica
del farmaco nella seduta dell'11 febbraio 1998 che ha espresso parere
sfavorevole alla  riclassificazione della specialita'  medicinale per
entrambe le citate confezioni in  fascia di rimborsabilita' classe A)
di cui  all'art. 8, comma  10, della legge  24 dicembre 1993,  n. 537
"data la rarita' della malattia e la criticita' di impiego";
  Viste  le  ordinanze  del tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sez., I-bis n. 1588 dell'8 giugno 1998, n. 3361 del 7 dicembre
1998 e  n. 616  del 22  febbraio 1999  disponenti la  sospensione del
citato provvedimento dell'11  febbraio 1998 al fine  di consentire il
regime della doppia  dispensazione sia attraverso gli  ospedali e sia
attraverso  le  farmacie  convenzionate   per  la  detta  specialita'
occorrente agli emofilici,
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'  medicinale,   denominata   EMOSINT   a  base   di
desmopressina  della societa'  Sclavo p.a.  con sede  in Siena  viene
classificata in classe A) con nota 37 ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge  24 dicembre 1993, n.  537, per le confezioni  di seguito
specificate:
         Confezione         N. A.I.C.         Prezzo         Classe
                                           IVA inclusa
10 fiale 20 mcg 1 ml        027665025        203.600          A 37
10 fiale 40 mcg 1 ml        027665037        407.200          A 37