IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nuovo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1995, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario"; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 27 febbraio 1996, intesa ad ottenere, tra l'altro, l'istituzione delle Scuole di specializzazione in "biotecnologie vegetali", in "prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico" ed in "tecnologie degli allevamenti animali"; Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1996, prot. n. 1160, con il quale, tra l'altro, si rinviava l'esame relativo all'inserimento a statuto delle suddette nuove Scuole di specializzazione in attesa che l'Universita' completasse la documentazione trasmessa; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1997; Vista la comunicazione rettorale dell'11 luglio 1997, prot. n. 5669, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione integrativa richiesta; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta del 10 giugno 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998, recante: "Legge 15 maggio 1997, n. 127, autonomia didattiche"; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio deceto 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Art. 1. Nella parte sesta "delle scuole e dei corsi postuniversitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo VIII "facolta' di agraria", lettera " B) Norme relative alle singole Scuole di specializzazione", dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvatocon regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'art. 493, relativo al numero "2 - Scuola di specializzazione in biotecnologie industriali", si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi: "3 - Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali. Art. 494. - Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 489, almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1. Complementi di biochimica vegetale. Settori: E01E; E05A, G07A. Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante. Settori: E11X, G04X; G08B. Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica. Settori: G04X. Area 4. Resistenza alle malattie. Settori: G06A; G06B; G07A. Area 5. Diritto e legislazione. Settori: N01X; N05X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in: biotecnologie agroindustriali; scienze e tecnologie agrarie; scienze agrarie tropicali e subtropicali; scienze biologiche; scienze forestali e ambientali; scienze naturali".