IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993 n. 236, recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" ed in particolare l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell' art. 1 dello stesso decreto legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione e' subordinata alla stipula di apposita convenzione; Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995 e 17 novembre 1997, relativi alle nomine dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti i criteri di priorita' di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994; Considerate le proposte formulate dalla citata struttura tecnica con il verbale del 14 dicembre 1998 che ha integrato la relazione dell'8 ottobre 1998; Decreta: Art. 1. Sono approvati i programmi di sviluppo e per cascuno di essi e' determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.
Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.