IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il decreto-legge  20 maggio  1993, n.  148, convertito,  con
modificazioni,  con  la   legge  19  luglio  1993   n.  236,  recante
"interventi urgenti  a sostegno  dell'occupazione" ed  in particolare
l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per
consentire  la  realizzazione  nelle   aree  di  intervento  e  nelle
situazioni individuate  ai sensi  dell' art.  1 dello  stesso decreto
legge di nuovi programmi  di reindustrializzazione, di interventi per
la  creazione  di  nuove  iniziative produttive  e  di  riconversione
industriale,  nonche' per  promuovere  azioni di  sviluppo a  livello
locale;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  3
novembre 1994, n. 773, registrato alla  Corte dei conti il 3 febbraio
1995, registro  n. 1 Presidenza, foglio  n. 65, con il  quale vengono
definiti i  criteri e le  modalita' di utilizzo  delle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo;
  Visto l'art. 3 del citato  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo il  quale per l'esame e  l'istruttoria dei programmi
ammissibili al contributo  il Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;
  Visto l'art. 4 del citato  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri secondo il  quale i programmi devono  essere approvati sulla
base delle  proposte formulate dalla struttura  tecnica, determinando
contemporaneamente per  ciascuno di essi  il contributo a  carico del
Fondo,  la cui  erogazione e'  subordinata alla  stipula di  apposita
convenzione;
  Visti i  decreti ministeriali 8  e 16  novembre 1995 e  17 novembre
1997,  relativi  alle  nomine  dei  membri  della  struttura  tecnica
composta da  funzionari del Ministero  del lavoro e  della previdenza
sociale,  del  Comitato per  il  coordinamento  delle iniziative  per
l'occupazione presso  la Presidenza  del Consiglio dei  Ministri, del
Ministero  dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato e  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visti  i criteri  di  priorita' di  cui all'art.  3,  comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994;
  Considerate le  proposte formulate  dalla citata  struttura tecnica
con il  verbale del 14  dicembre 1998  che ha integrato  la relazione
dell'8 ottobre 1998;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono approvati  i programmi di  sviluppo e  per cascuno di  essi e'
determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da
tabella allegata.
 
Avvertenza:
  Il  presente  decreto  non  e' soggetto  al  "Visto"  di  controllo
preventivo di legittimita'  da parte della Corte dei  conti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.