IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio
1982;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale si affida
al consorzio di Ancona la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del
piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale
si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto 18 febbraio 1999 con il quale il Co.Ge.Vo. di
Ancona e' stato autorizzato, per la pesca dei molluschi bivalvi,
all'utilizzo di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi
rispettivamente potenza motrice e peso con valori superiori a quelli
attualmente consentiti in via generale;
Vista la nota con la quale il Co.Ge.Vo. di Ancona ha chiesto la
proroga dei termini per la sperimentazione dell'uso di imbarcazioni
aventi rispettivamente potenza motrice e peso dell'attrezzo superiori
a quelli consentiti in via generale;
Ritenuto che le deroghe richieste sono compatibili con il regime
derogatorio previsto dal citato decreto 21 luglio 1998 e con la
disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi;
Considerata l'opportunita' di estendere i tempi della
sperimentazione, nelle more dell'approfondimento, da parte di un
gruppo di lavoro costituito "ad hoc", dell'esame della normativa
vigente per l'individuazione di eventuali integrazioni e modifiche
della normativa stessa, in particolare per cio' che concerne le
caratteristiche del "peschereccio tipo" per la cattura dei molluschi
bivalvi e dei relativi attrezzi;
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 22 giugno
1999, ha reso parere favorevole all'unanimita';
Decreta:
Art. 1.
Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca
dei molluschi bivalvi i termini di cui al decreto 18 febbraio 1999
sono prorogati dal 30 giugno al 31 ottobre 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 1999
p. Il direttore generale: Aulitto