IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale e' stato approvato il V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995) recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1999), recante modalita' di trasferimento per la pesca d'altura nel mar Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1999) recante modalita' tecniche per il rilascio di nullaosta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica; Considerato che allo stato attuale le disponibilita' nell' ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) previste per la pesca nel Mediterraneo e per la pesca oceanica risultano esaurite, motivo per cui si rende necessario sospendere l'applicabilita' di quanto contenuto nei decreti ministeriali 12 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 sopra individuati; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 in premessa citati sono sospese. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 luglio 1999 p. Il direttore generale: Aulitto