IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura

  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il regolamento di  esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17 febbraio  1982, n. 41,  recante il piano  per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 24 marzo  1997, con il quale e' stato
approvato  il  V  piano  triennale della  pesca  e  dell'acquacoltura
1997-1999;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del  31 agosto 1995) recante disciplina del
rilascio delle licenze di pesca;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
la semplificazione  dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione e di controllo;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
trasferimento alla  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale;
  Visto  il decreto  ministeriale 12  gennaio 1999  (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del  19 febbraio 1999), recante modalita' di
trasferimento per la pesca d'altura nel mar Mediterraneo;
  Visto  il decreto  ministeriale 13  gennaio 1999  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del 1  aprile  1999)  recante  modalita'
tecniche per il rilascio di nullaosta finalizzato all'esercizio della
pesca oceanica;
  Considerato che  allo stato attuale le  disponibilita' nell' ambito
dei segmenti  del programma di orientamento  pluriennale della flotta
peschereccia dell'Italia  per il periodo 1997-2001  (POP IV) previste
per  la pesca  nel Mediterraneo  e  per la  pesca oceanica  risultano
esaurite,   motivo   per   cui   si   rende   necessario   sospendere
l'applicabilita'  di quanto  contenuto  nei  decreti ministeriali  12
gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 sopra individuati;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1999 e 13
gennaio 1999 in premessa citati sono sospese.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 2 luglio 1999
                                    p. Il direttore generale: Aulitto