IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attivita' di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3; Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, Co.Ge.Vo., di Chioggia; Considerato che il Co.Ge.Vo. di Chioggia ha ritenuto opportuno proporre un unico atto normativo contenente la disciplina dell'attivita' di pesca dei molluschi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia; Decreta: Art. 1. 1. Lo sbarco del prodotto dei molluschi bivalvi pescati giornalmente con draga idrualica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia puo' essere effettuato nei seguenti punti di sbarco: zona di Pila: nell'approdo della laguna di Barbamarco; zona di Portolevante: nella banchina antistante la caserma della Guardia di finanza; zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta Poli (*).