Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la domanda  presentata  dalla  A.PRO.VITO intesa  ad
ottenere  la  modifica del  disciplinare  di  produzione dei  vini  a
denominazione  di origine  controllata "Bianco  d'Alcamo", di  cui al
decreto  del   Presidente  della  Repubblica  del   21  luglio  1972,
relativamente agli articoli  1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8 del disciplinare
predetto:
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi ad  Alcamo (Palermo) il giorno 6  maggio 1999, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa'
ed aziende vitivinicole e la  successiva approvazione del comitato in
data 18 giugno 1999;
  Ha  espresso il  parere  di accogliere  la  domanda sopracitata  di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Alcamo" proponendo,  ai fini dell'emanazione del
relativo  decreto   ministeriale,  il   testo  del   disciplinare  di
produzione come di seguito  riportato che deve intendersi sostitutivo
del precedente.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 642, "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187
Roma,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.

         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
                   di origine controllata "Alcamo"
                               Art. 1.
                        Denominazione dei vini

  La denominazione  di origine  controllata "Alcamo" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle condizioni  ed ai requisiti  prescritti dal
presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie:
bianco,   anche  spumante,   bianco   classico,  vendemmia   tardiva,
Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller
thurgau, Sauvignon,  rosato, anche  spumante, rosso, anche  riserva e
novello,  Calabrese  o Nero  d'Avola,  Cabernet  sauvignon, Merlot  e
Syrah.
  La specificazione classico e' riservata al vino bianco che segue le
specifiche norme di  produzione e non puo' essere  abbinata ad alcuna
altra menzione.