Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla A.PRO.VITO intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco d'Alcamo", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1972, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disciplinare predetto: Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi ad Alcamo (Palermo) il giorno 6 maggio 1999, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole e la successiva approvazione del comitato in data 18 giugno 1999; Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopracitata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo" Art. 1. Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata "Alcamo" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, anche spumante, bianco classico, vendemmia tardiva, Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller thurgau, Sauvignon, rosato, anche spumante, rosso, anche riserva e novello, Calabrese o Nero d'Avola, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah. La specificazione classico e' riservata al vino bianco che segue le specifiche norme di produzione e non puo' essere abbinata ad alcuna altra menzione.