Art. 1.

  1.  All'art.  76-bis, al  comma  1,  dopo  la parola:  "CNEL"  sono
inserite le seguenti: ", nonche'  gli schemi di decreto legislativo";
conseguentemente la rubrica e'  sostituita dalla seguente: "Relazione
tecnica sui disegni  di legge, sugli schemi di  decreto legislativo e
sugli emendamenti".
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 76-bis  del regolamento del  Senato,
          cosi'  come  modificato dalla presente deliberazione, e' il
          seguente:
            "Art. 76-bis (Relazione tecnica sui   disegni  di  legge,
          sugli  schemi di decreto legislativo e sugli  emendamenti).
          -  1.  Non  possono  essere  assegnati  alle     competenti
          Commissioni  permanenti i   disegni di legge di  iniziativa
          governativa,   di   iniziativa regionale   o   del    CNEL,
          nonche'      gli  schemi    di  decreto    legislativo  che
          comportino nuove  o maggiori spese   ovvero diminuzione  di
          entrate  e  non   siano corredati della relazione  tecnica,
          conforme alle prescrizioni  di legge, sulla quantificazione
          degli   oneri recati da  ciascuna    disposizione  e  delle
          relative coperture.
            2.  Sono  improponibili  gli  emendamenti  di  iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzione   di   entrate  e  non  siano  corredati  della
          relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
            3. Le  Commissioni competenti  per materia  e, in    ogni
          caso,    la 5 Commissione permanente possono richiedere  al
          Governo la relazione di cui  al comma  1 per  i  disegni di
          legge di   iniziativa popolare    o  parlamentare    e  gli
          emendamenti di  iniziativa parlamentare  al loro esame,  ai
          fini   della verifica  tecnica della  quantificazione degli
          oneri da essi  recati. La relazione sui disegni di    legge
          deve  essere  trasmessa  dal  Governo nel termine di trenta
          giorni dalla richiesta.
            4. Il Presidente del Senato  richiede al Presidente della
          Corte dei conti, in  conformita' a quanto previsto    dalla
          legislazione  vigente,  le  valutazioni  sulle  conseguenze
          finanziarie  che  deriverebbero  dalla  conversione      di
          decretilegge     o     dalla     emanazione   di    decreti
          legislativi,  quando  la relativa  domanda  sia  presentata
          in  forma scritta  da   almeno  un  terzo  dei   componenti
          delle     Commissioni  competenti  per   materia.   Per   i
          decreti legge la  domanda non puo' essere avanzata oltre il
          quinto giorno   dal deferimento del  disegno  di  legge  di
          conversione alla Commissione competente".