Il comma 1 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente: "1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principii contenuti nei trattati dell'Unione europea". Il comma 3 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente: "3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione e' stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dal seguente: "2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". All'art. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo". Il comma 5 dell'art. 86 e' sostituito dai seguenti: "4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere". All'art. 87, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2". I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti: "7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito". Il comma 1 dell'art. 123-bis e' sostituito dal seguente: "1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'art. 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo e' presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, cosi' come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilita' dello Stato, nonche' dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee". Il comma 3 dell'art. 123-bis e' sostituito dai seguenti: "3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facolta' di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni. 3-bis. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 40). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: - Il testo degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-bis del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1999, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 74. - 1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principii contenuti nei trattati dell'Unione europea. 2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'art. 73. 3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione e' stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". "Art. 75. - 1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'art. 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimita' costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali puo' altresi' essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato. 2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea". "Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. 1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo. 2. Ciascun deputato puo' intervenire nella discussione una sola volta per non piu' di venti minuti, anche se sia proponente di piu' emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti e' raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o piu' articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 3. Ciascun deputato puo' altresi' intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non piu' di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86. 4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facolta' di intervenire una sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano gia' intervenuti nella discussione. 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decretolegge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2. 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia' intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse". "Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la discussione degli articoli. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinche' siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. 3. Il Comitato dei nove previsto dall'art. 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la Commissione plenaria. 4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. 4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere. 6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. 9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea". "Art. 87. - 1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo. 1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art. 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. 2. Quando e' presentato un solo emendamento, e questo e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 3. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. 3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2. 4. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu' disposizioni o si riferisca a piu' argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, puo' essere richiesta la votazione per parti separate. 5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'art. 116". "Art. 119. - 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio. 2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorche' i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato. 3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresi', con le medesime modalita', l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 4. Durante la sessione di bilancio e' sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decretilegge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economicofinanziaria approvato dal Parlamento, nonche' quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione e attuazione di atti normativi delle Comunita' europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari. 5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui e' consentita l'approvazione ai sensi del comma 4. 6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio e' finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneita' tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione e' sospesa ogni altra attivita' legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorche' abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'art. 120. 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito". "Art. 123-bis. - 1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'art. 118-bis, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo e' presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, cosi' come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilita' dello Stato, nonche' dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee. 2. Il Governo puo' richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva. 3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facolta' di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni. 3-bis. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione e rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. 4. Salva diversa decisione adottata all'unanimita' dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119". Note all'art. 86: - I commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione. - L'art. 81, quarto comma, della Costituzione cosi' recita: "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". Nota all'art. 87: - Il comma 2 dell'art. 86 del Regolamento della Camera dei deputati e' riportato sopra, nelle note alla deliberazione. Note all'art 119: - L'art. 149 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: " 1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia. 2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio. 3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e puo' altresi' votare una risoluzione a norma dell'art. 117". - I commi 1, 3 e 6 dell'art. 120 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recitano: " 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia. 3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. 6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia". - L'art. 121 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: " 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresi', presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio. 2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra piu' stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonche' ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'art. 120. 3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera. 4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'art. 86. 5. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, cosi' come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilita' dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 120. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'art. 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea". - Il comma 1 dell'art. 123 del Regolamento della Camera dei deputati cosi recita: " 1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia". Note all'art. 123-bis: - Il comma 2 dell'art. 118-bis del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: " 2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'art. 119". - L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: " 1. Il Presidente ha facolta' di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e puo' rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano".