Il comma 1 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Tutti i  progetti di  legge  implicanti entrate  o spese  sono
distribuiti  contemporaneamente alla  Commissione competente,  al cui
esame   sono  stati   assegnati,  e   alla  Commissione   bilancio  e
programmazione  per   il  parere   sulle  conseguenze   di  carattere
finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento
di   programmazione   economicofinanziaria,  come   approvato   dalla
risoluzione  parlamentare,  e  ai principii  contenuti  nei  trattati
dell'Unione europea".
  Il comma 3 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il parere espresso  dalla Commissione bilancio e programmazione
e'  stampato  e  allegato  alla relazione  scritta  per  l'Assemblea.
Qualora  la  Commissione che  procede  in  sede referente  non  abbia
adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel
parere  stesso,  deve  indicarne   le  ragioni  nella  relazione  per
l'Assemblea".
  Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dal seguente:
  "2.  I pareri  espressi dalla  Commissione affari  costituzionali e
dalla  Commissione lavoro  sono  stampati e  allegati alla  relazione
scritta per l'Assemblea.  Qualora la Commissione che  procede in sede
referente  non abbia  adeguato il  testo del  progetto di  legge alle
condizioni  formulate nei  pareri,  deve indicarne  le ragioni  nella
relazione per l'Assemblea".
  All'art. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Qualora  la Commissione  bilancio abbia  espresso su  una o
piu'    disposizioni   parere    contrario   o    parere   favorevole
condizionatamente  a  modificazioni  specificamente formulate,  e  la
Commissione che  ha svolto l'esame  in sede  referente non vi  si sia
adeguata,  il  Presidente ne  avverte  l'Assemblea  prima di  passare
all'esame del corrispondente articolo".
  Il comma 5 dell'art. 86 e' sostituito dai seguenti:
  "4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la
Commissione  bilancio  abbia  espresso   parere  contrario  o  parere
favorevole    condizionatamente   a    modificazioni   specificamente
formulate, e la  Commissione che ha svolto l'esame  in sede referente
non vi  si sia adeguata,  s'intendono presentate come  emendamenti, e
sono  poste in  votazione  a norma  dell'art.  87, commi  2  e 3,  le
corrispondenti proposte di soppressione  o di modificazione del testo
motivate  con  esclusivo  riferimento  all'osservanza  dell'art.  81,
quarto comma, della Costituzione. Non  e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.
  5.  La Commissione  e  il Governo  possono presentare  emendamenti,
subemendamenti  e articoli  aggiuntivi  fino a  che  sia iniziata  la
votazione  dell'articolo  o   dell'emendamento  cui  si  riferiscono,
purche'  nell'ambito degli  argomenti  gia' considerati  nel testo  o
negli emendamenti presentati e  giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o  piu' presidenti di Gruppi che, separatamente
o  congiuntamente,  risultino  di almeno  pari  consistenza  numerica
possono presentare  subemendamenti a  ciascuno di tali  emendamenti e
articoli  aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
stabilito  dal   Presidente.  Ciascun  relatore  di   minoranza  puo'
presentare,  entro  il  medesimo   termine,  un  solo  subemendamento
riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla
Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
  5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre
ore  l'esame degli  emendamenti e  articoli aggiuntivi  presentati ai
sensi  del comma  5.  Qualora  comportino nuove  o  maggiori spese  o
diminuzione di entrate, i  suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi
non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale   sono  stati   presentati.   Il   Presidente,  apprezzate   le
circostanze, stabilisce  a questo fine  un termine congruo,  entro il
quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere".
  All'art. 87, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.   Prima    della   votazione   di    ciascun   emendamento,
subemendamento   e  articolo   aggiuntivo,   il  Presidente   ricorda
all'Assemblea il parere  espresso su di esso dalla  Commissione e dal
Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione
bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2".
  I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti:
  "7. La discussione in  Assemblea deve concludersi nell'ambito della
sessione di  bilancio con  le votazioni finali  sul disegno  di legge
finanziaria e  sul disegno  di legge di  approvazione dei  bilanci di
previsione   dello  Stato,   con  le   variazioni  conseguenti   alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
  8.  Il disegno  di legge  di approvazione  del rendiconto  generale
dello  Stato  e' esaminato,  con  il  disegno  di legge  che  approva
l'assestamento  degli stanziamenti  di  bilancio  per l'esercizio  in
corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo
alla presentazione  dei disegni di  legge. Si applicano  gli articoli
120,  commi 1,  3  e 6,  121  e 123,  comma 1,  salvi  i termini  per
l'espressione  dei pareri  e per  la conclusione  dell'esame in  sede
referente.  Alla  determinazione  dei termini  predetti  provvede  il
Presidente  della   Camera  in  modo  da   consentire  la  definitiva
approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito".
 Il comma 1 dell'art. 123-bis e' sostituito dal seguente:
  "1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
indicati nel  documento di programmazione  economicofinanziaria, come
approvato  dalla risoluzione  di  cui all'art.  118-bis,  comma 2,  e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono
assegnati  alle  Commissioni  in  sede legislativa,  ovvero  in  sede
referente.  Quando uno  dei  progetti  di legge  di  cui al  presente
articolo   e'   presentato   alla  Camera,   il   Presidente,   prima
dell'assegnazione, accerta  che esso non rechi  disposizioni estranee
al suo  oggetto, cosi'  come definito  dalla legislazione  vigente in
materia  di  bilancio  e  contabilita'  dello  Stato,  nonche'  dalla
risoluzione sopra richiamata. Il  Presidente, sentito il parere della
Commissione  bilancio,  comunica   all'Assemblea  lo  stralcio  delle
disposizioni estranee".
 Il comma 3 dell'art. 123-bis e' sostituito dai seguenti:
  "3.  Sulla  richiesta  formulata  ai sensi  del  comma  2  delibera
all'unanimita' la Conferenza dei presidenti  di Gruppo. In difetto di
accordo  unanime  l'Assemblea  si  pronunzia sulle  proposte  che  il
Presidente della Camera, tenuto  conto degli orientamenti prevalenti,
ha facolta' di  sottoporre ad essa, riservando  comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.
  3-bis.  Fermo  quanto disposto  dall'art.  89,  i presidenti  delle
Commissioni cui  sono assegnati  i progetti  di legge  collegati alla
manovra di finanza pubblica  dichiarano inammissibili gli emendamenti
e gli  articoli aggiuntivi  che concernono  materie estranee  al loro
oggetto, come definito a norma del  comma 1, ovvero contrastano con i
criteri  per  l'introduzione  di  nuove o  maggiori  spese  o  minori
entrate,  come definiti  dalla  legislazione vigente  sul bilancio  e
sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione
e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea".
                                              Il Presidente: Violante

                              LAVORI PREPARATORI

           (Documento II, n. 40).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e
          del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  16 luglio 1999
          e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.
 
Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  al
          solo  fine  di facilitare   la lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle   quali restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
          Nota alla deliberazione:
            -  Il    testo degli articoli  74, 75, 85, 86,  87, 119 e
          123-bis del regolamento della Camera dei deputati,    quale
          risulta   a   seguito   delle   modificazioni     approvate
          dall'Assemblea  nella seduta  del 20   luglio  1999,  sopra
          riportate, e' il seguente:
            "Art.  74.  -  1.  Tutti  i  progetti di legge implicanti
          entrate o spese sono distribuiti   contemporaneamente  alla
          Commissione    competente,  al  cui    esame   sono   stati
          assegnati, e  alla  Commissione  bilancio  e programmazione
          per    il  parere    sulle   conseguenze    di    carattere
          finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel
          documento di   programmazione   economicofinanziaria,  come
          approvato      dalla  risoluzione    parlamentare,   e   ai
          principii  contenuti  nei  trattati dell'Unione europea.
            2.  Se  la    Commissione  competente  introduce  in   un
          progetto  di  legge  disposizioni   che   importino   nuove
          entrate  o  nuove  spese,   deve trasmettere il    progetto
          alla  Commissione bilancio   e programmazione.  Dal  giorno
          dell'invio  decorrono    nuovamente  i   termini   previsti
          nell'art. 73.
            3.  Il    parere  espresso dalla Commissione   bilancio e
          programmazione e'  stampato  e   allegato   alla  relazione
          scritta   per   l'Assemblea.   Qualora  la  Commissione che
          procede  in  sede referente  non  abbia adeguato  il  testo
          del  progetto di legge alle condizioni formulate nel parere
          stesso,  deve  indicarne    le  ragioni   nella   relazione
          per l'Assemblea".
            "Art.     75.    -      1.    La    Commissione    affari
          costituzionali  e  la Commissione lavoro,  quando ne  siano
          richieste a  norma del  comma 1 dell'art.    73,  esprimono
          parere,  rispettivamente,   sugli aspetti   di legittimita'
          costituzionale  del  progetto  di   legge   e   su   quelli
          concernenti  il  pubblico  impiego.  La  Commissione affari
          costituzionali puo' altresi' essere chiamata ad   esprimere
          parere  sui  progetti  sotto  il profilo   delle competenze
          normative e  della legislazione generale dello Stato.
            2.   I pareri    espressi    dalla  Commissione    affari
          costituzionali  e dalla  Commissione lavoro  sono  stampati
          e    allegati  alla    relazione  scritta  per l'Assemblea.
          Qualora la Commissione che  procede in sede referente   non
          abbia    adeguato  il   testo del   progetto di  legge alle
          condizioni   formulate nei   pareri,   deve indicarne    le
          ragioni  nella relazione per l'Assemblea".
            "Art.  85.  -  1.  Chiusa  la    discussione  sulle linee
          generali si passa alla    discussione    degli    articoli.
          Questa   consiste  nell'esame  di ciascun  articolo  e  del
          complesso  degli  emendamenti   e   articoli aggiuntivi  ad
          esso proposti.
            1-bis.  Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su
          una  o  piu'  disposizioni  parere   contrario   o   parere
          favorevole      condizionatamente      a      modificazioni
          specificamente  formulate,   e la   Commissione   che    ha
          svolto   l'esame   in   sede   referente   non  vi  si  sia
          adeguata,  il Presidente  ne avverte  l'Assemblea  prima di
          passare all'esame  del corrispondente articolo.
            2.  Ciascun deputato  puo' intervenire  nella discussione
          una sola volta per non  piu' di venti minuti, anche se  sia
          proponente di piu' emendamenti,  subemendamenti o  articoli
          aggiuntivi,       contestualmente    illustrandoli        e
          pronunziandosi     sugli  emendamenti,    subemendamenti  e
          articoli aggiuntivi da  altri presentati. Il  termine    di
          venti  minuti  e'  raddoppiato  per  i  progetti  di  legge
          costituzionale,  di  delegazione  legislativa,  in  materia
          elettorale   e di autorizzazione alla ratifica di  trattati
          internazionali. E'  in   facolta'   del Presidente    della
          Camera,  per  altri  progetti  di  legge,  di  aumentare il
          termine di venti minuti  fino  al   doppio,   per   uno   o
          piu'   articoli,   se   la   loro particolare importanza lo
          richieda.
            3.   Ciascun  deputato    puo'  altresi'     intervenire,
          non     oltre l'esaurimento  della  discussione di  cui  al
          comma 2  del   presente articolo,   per   non    piu'    di
          cinque    minuti,    sul  complesso  dei subemendamenti che
          siano stati presentati ai   propri  emendamenti  nel  corso
          della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.
            4. Qualora  sia deliberata la  chiusura della discussione
          ai  sensi  dell'art. 44  hanno facolta' di  intervenire una
          sola volta,   per non piu' di dieci    minuti  ciascuno,  i
          primi  firmatari    o  altro proponente degli   emendamenti
          non   ancora   illustrati,    che      non    siano    gia'
          intervenuti nella discussione.
            5.  Qualora siano presentati  emendamenti, subemendamenti
          o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5   dell'art.  86,
          su ognuno di essi puo' intervenire  un deputato  per Gruppo
          per   non piu'  di dieci  minuti ciascuno.  Qualora  ne sia
          fatta   richiesta,   il Presidente   concede altresi'    la
          parola    ad   un deputato  per  ciascuna delle  componenti
          politiche costituite   nel Gruppo  misto,    stabilendo  le
          modalita'  e i limiti di tempo degli interventi.
            6.  La  discussione   dell'articolo del disegno di  legge
          che converte un   decreto-legge   avviene   sul   complesso
          degli       emendamenti,  subemendamenti     e     articoli
          aggiuntivi    riferiti    a   ciascuno   degli articoli del
          decretolegge. In tal caso i limiti di  tempo  previsti  dai
          commi  precedenti sono fissati  rispettivamente in quindici
          minuti per gli  interventi  di  cui al   comma   2   e   in
          cinque  minuti  per  gli interventi di  cui ai  commi 3,  4
          e  5, salvo  che il  Presidente si avvalga  della  facolta'
          di cui all'ultimo periodo del comma 2.
            7.  Su ciascun  articolo,  emendamento,  subemendamento e
          articolo  aggiuntivo  e'   consentita una dichiarazione  di
          voto per non  piu' di cinque minuti   ad un deputato    per
          Gruppo.  Non  possono    effettuare la dichiarazione     di
          voto      i    presentatori      dell'emendamento,      del
          subemendamento     o     dell'articolo     aggiuntivo  gia'
          intervenuti  nella discussione  sull'articolo,  sempre  che
          il  testo  non  sia   stato modificato   dalle    votazioni
          precedenti.  Il   Presidente   concede   la parola   ad  un
          deputato   per   ciascuna   delle   componenti    politiche
          costituite  nel  Gruppo misto e   ai deputati che intendano
          esprimere un voto  diverso  rispetto  a  quello  dichiarato
          dal  proprio  Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di
          tempo degli interventi.
            8.  Qualora  siano  stati  presentati   ad   uno   stesso
          testo    una  pluralita' di   emendamenti, subemendamenti o
          articoli  aggiuntivi tra loro  differenti    esclusivamente
          per  variazione  a scalare di  cifre o dati  o  espressioni
          altrimenti  graduate,  il  Presidente  pone   in  votazione
          quello  che  piu' si  allontana dal  testo originario  e un
          determinato   numero   di   emendamenti   intermedi    sino
          all'emendamento   piu'   vicino   al     testo  originario,
          dichiarando assorbiti  gli    altri.  Nella  determinazione
          degli  emendamenti  da    porre  in votazione il Presidente
          terra'  conto  dell'entita'  delle   differenze   tra   gli
          emendamenti proposti e  della rilevanza delle  variazioni a
          scalare      in   relazione   alla  materia  oggetto  degli
          emendamenti.  Qualora  il  Presidente   ritenga   opportuno
          consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per
          alzata  di mano. E' altresi'  in facolta' del Presidente di
          modificare l'ordine  delle   votazioni  quando  lo   reputi
          opportuno   ai   fini dell'economia o della chiarezza delle
          votazioni stesse".
            "Art.  86.  -    1.  Gli  articoli   aggiuntivi   e   gli
          emendamenti  sono,  di regola,  presentati  e  svolti nelle
          Commissioni.  Possono   comunque essere   presentati     in
          Assemblea   nuovi  articoli   aggiuntivi  ed emendamenti, e
          quelli respinti  in Commissione,  purche' nell'ambito degli
          argomenti    gia'    considerati    nel  testo    o   negli
          emendamenti  presentati  e    giudicati  ammissibili     in
          Commissione,  entro   il giorno precedente la  seduta nella
          quale  avra' inizio la  discussione degli articoli.
            2.  Qualora i  nuovi  articoli aggiuntivi  o  emendamenti
          importino  maggiori   spese   o   diminuzione   di entrate,
          sono   trasmessi    appena  presentati    alla  Commissione
          bilancio    affinche'   siano esaminati   e valutati  nelle
          loro   conseguenze   finanziarie.   A     tal   fine,    il
          Presidente  della  Camera  stabilisce,  ove    occorra,  il
          termine entro il quale deve essere espresso il parere della
          Commissione bilancio.
            3. Il   Comitato dei   nove previsto  dall'art.    79  si
          riunisce  prima  della  discussione  con l'intervento   del
          presidente  della  Commissione,  per  esaminare    i  nuovi
          emendamenti  e articoli  aggiuntivi presentati direttamente
          in Assemblea.  Il presidente   della Commissione,    se  ne
          ravvisa  l'opportunita',  puo' convocare  per tale esame la
          Commissione plenaria.
            4. I subemendamenti  possono essere presentati  fino    a
          un'ora  prima della  seduta  nella  quale  saranno discussi
          gli  articoli  cui  si riferiscono. Essi sono  esaminati, a
          norma del comma    3,  dal  Comitato  dei  nove    o  dalla
          Commissione,    che possono chiedere un  breve rinvio della
          votazione.
            4-bis. Quando un progetto di  legge contenga disposizioni
          su cui la Commissione  bilancio  abbia  espresso     parere
          contrario   o   parere favorevole     condizionatamente   a
          modificazioni   specificamente formulate, e la  Commissione
          che ha svolto l'esame  in sede referente non  vi    si  sia
          adeguata,  s'intendono presentate come  emendamenti, e sono
          poste in  votazione  a norma  dell'art.  87, commi  2  e 3,
          le   corrispondenti   proposte   di  soppressione     o  di
          modificazione  del  testo  motivate      con      esclusivo
          riferimento   all'osservanza   dell'art.  81, quarto comma,
          della Costituzione. Non   e' ammessa  la  presentazione  di
          subemendamenti  ne'  la  richiesta  di  votazione per parti
          separate.
            5.  La Commissione   e   il Governo   possono  presentare
          emendamenti, subemendamenti  e articoli  aggiuntivi  fino a
          che    sia  iniziata    la  votazione    dell'articolo    o
          dell'emendamento     cui     si      riferiscono,   purche'
          nell'ambito  degli   argomenti  gia' considerati  nel testo
          o negli emendamenti presentati e  giudicati ammissibili  in
          Commissione.    Trenta deputati o uno o  piu' presidenti di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno   pari   consistenza   numerica  possono  presentare
          subemendamenti  a  ciascuno di tali  emendamenti e articoli
          aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
          stabilito   dal     Presidente.   Ciascun    relatore    di
          minoranza  puo' presentare,  entro  il  medesimo   termine,
          un   solo   subemendamento riferito a ciascun emendamento o
          articolo aggiuntivo  presentato  dalla  Commissione  o  dal
          Governo a norma del presente comma.
            5-bis.  Il  Presidente della Camera puo' rinviare per non
          piu' di tre ore   l'esame degli   emendamenti e    articoli
          aggiuntivi    presentati  ai sensi   del comma  5.  Qualora
          comportino nuove   o   maggiori spese    o  diminuzione  di
          entrate,  i  suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non
          possono essere esaminati  prima  del  giorno  successivo  a
          quello  nel  quale      sono   stati     presentati.     Il
          Presidente,  apprezzate    le circostanze,  stabilisce    a
          questo  fine    un  termine  congruo,    entro  il quale la
          Commissione bilancio esprime il proprio parere.
            6.  I  relatori  e   il   Governo   esprimono   il   loro
          parere    sugli  emendamenti   prima che   siano posti   in
          votazione.  Nell'esprimere il parere,  i relatori   possono
          chiedere  al    Governo    di  rispondere    su  specifiche
          questioni    attinenti   alle     conseguenze     derivanti
          dall'applicazione    delle    norme,   da  esso   proposte,
          contenute nell'articolo   in   esame   o    in  emendamenti
          presentati    dal    Governo  medesimo.   Il Governo   puo'
          rispondere  immediatamente o  chiedere di differire      la
          risposta     non     oltre    la  conclusione    dell'esame
          dell'articolo; puo'  chiedere altresi'   che la   seduta  o
          l'esame  del  progetto   di legge   siano  sospesi  per non
          piu'    di  un'ora,    ovvero  dichiarare  di   non   poter
          rispondere, indicandone il motivo.
            7.   Il  relatore  illustra  all'Assemblea  le  proposte,
          deliberate  dalla  Commissione,  di  stralciare  parti  del
          progetto di legge, o di rinviare il testo  alla Commissione
          medesima;  e'    interpellato  su    ogni  altra  proposta,
          attinente all'ordine dei  lavori, che abbia conseguenze sul
          seguito dell'esame.  Sulle proposte   di cui   al  presente
          comma  hanno  altresi' facolta' di esprimersi i relatori di
          minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno.
            8. Chi ritira  un emendamento ha diritto di esporne    la
          ragione  per  un  tempo non   eccedente i cinque minuti. Un
          emendamento  ritirato  dal  proponente  puo'  essere  fatto
          proprio    soltanto da venti deputati o da un presidente di
          Gruppo.
            9.    Gli  emendamenti    presentati   ai    sensi    del
          comma   1   si distribuiscono stampati almeno tre ore prima
          della seduta nella quale saranno discussi gli articoli  cui
          si riferiscono.
            10.   E'   in  facolta'  del   Presidente  della  Camera,
          in  casi particolari,  anche    in   relazione   al   tempo
          disponibile   per  la conoscenza  delle  conclusioni  della
          Commissione,    di     modificare     i  termini   per   la
          presentazione  e    la  distribuzione  degli emendamenti in
          Assemblea".
            "Art.  87.   - 1.  La votazione  si fa  sugli emendamenti
          proposti e sull'intero articolo.
            1-bis. I testi alternativi presentati  ai sensi dell'art.
          79, comma 12, sono posti in votazione,   su  richiesta  del
          relatore  di  minoranza,  come   emendamenti    interamente
          sostitutivi  di    ciascun   articolo, immediatamente  dopo
          gli      emendamenti   interamente   soppressivi   riferiti
          all'articolo medesimo.
            2.  Quando  e'   presentato  un  solo  emendamento,     e
          questo  e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del
          testo.
            3.  Qualora   siano stati presentati  piu' emendamenti ad
          uno stesso testo, essi  sono posti  ai voti  cominciando da
          quelli che  piu' si allontanano   dal   testo   originario:
          prima    quelli    interamente soppressivi,   poi    quelli
          parzialmente   soppressivi,  quindi  quelli modificativi  e
          infine   quelli   aggiuntivi. Gli   emendamenti    ad    un
          emendamento sono votati prima di quello principale.
            3-bis.  Prima  della  votazione  di  ciascun emendamento,
          subemendamento  e  articolo  aggiuntivo,  il     Presidente
          ricorda all'Assemblea il parere espresso su  di esso  dalla
          Commissione  e   dal Governo,   nonche', ove contrario,  il
          parere   espresso dalla   Commissione bilancio    ai  sensi
          dell'art. 86, comma 2.
            4.  Quando  il  testo  da mettere   ai voti contenga piu'
          disposizioni o  si  riferisca  a    piu'  argomenti  o  sia
          comunque    suscettibile  di  essere distinto in piu' parti
          aventi  ciascuna un proprio significato logico e un  valore
          normativo,  puo'  essere richiesta la   votazione per parti
          separate.
            5. Quando un   progetto di legge consiste  in  un    solo
          articolo,  dopo la   votazione   degli  emendamenti  non si
          fa   luogo   alla   votazione dell'articolo  unico,  ma  si
          procede  direttamente  alla  votazione finale del  progetto
          stesso,  salvo il  caso di   richiesta di    votazione  per
          parti    separate,    di    presentazione     di   articoli
          aggiuntivi  o  di posizione della  questione di fiducia   a
          norma del comma  2 dell'art.  116".
            "Art.    119.  -    1. L'esame   del   disegno di   legge
          finanziaria,   del disegno di  legge  di  approvazione  dei
          bilanci di previsione, annuale e pluriennale,  dello  Stato
          e    dei    documenti    relativi alla   politica economica
          nazionale  e alla  gestione del pubblico  denaro, collegati
          alla  presentazione   dei  predetti   disegni   di   legge,
          ha  luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare
          di bilancio.
            2.  La    sessione  di cui   al comma 1  ha la durata  di
          quarantacinque   giorni    a    decorrere    dall'effettiva
          distribuzione  dei  testi  dei  disegni di   legge,   delle
          tabelle   allegate relative    ai    singoli    stati    di
          previsione e della relazione  previsionale e programmatica,
          allorche'  i disegni  di legge sono  presentati dal Governo
          alla  Camera. Quando essi sono  presentati  al  Senato,  la
          sessione  di  bilancio, fermo quanto disposto  dal comma  5
          dell'art.    120, ha   la durata  di trentacinque giorni  a
          decorrere  dall'effettiva distribuzione  dei  testi   delle
          eventuali modifiche apportate dal Senato.
            3.    Prima dell'inizio  della sessione  di bilancio,  le
          Commissioni parlamentari iniziano  l'esame degli  stati  di
          previsione   del   disegno  di    legge  di    bilancio  di
          rispettiva competenza,    senza  procedere    a  votazioni,
          provvedendo  ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
          A tal fine ciascuna Commissione  delibera, d'intesa con  il
          Presidente della Camera,  il programma delle audizioni.  La
          Commissione  bilancio  avvia   altresi',   con le  medesime
          modalita',   l'esame generale   del  disegno  di  legge  di
          bilancio a legislazione vigente.
            4.  Durante  la    sessione di bilancio e'   sospesa ogni
          deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle  Commissioni
          in sede legislativa, sui progetti di legge  che  comportino
          nuove  o maggiori spese o diminuzioni di  entrate.  Possono
          tuttavia    essere  adottate   le   deliberazioni  relative
          alla  conversione di  decretilegge,  ai  progetti di  legge
          collegati    alla  manovra   contenuta   nel   documento di
          programmazione  economicofinanziaria      approvato     dal
          Parlamento,    nonche'     quelle concernenti i  disegni di
          legge   di  autorizzazione  alla    ratifica  dei  trattati
          internazionali   e   di  recezione  e  attuazione  di  atti
          normativi delle Comunita'  europee,  quando  dalla  mancata
          tempestiva   approvazione   dei   medesimi  possa  derivare
          responsabilita' dello Stato italiano per  inadempimento  di
          obblighi internazionali o comunitari.  In tali casi possono
          essere  disposte,    per    la  discussione   in Assemblea,
          sedute supplementari.
            5.  Durante la  sessione  di bilancio,   la   Commissione
          bilancio       e   programmazione   esamina,      ai   fini
          dell'espressione dei pareri  di cui agli articoli  73,  74,
          93    e 94,  solo i disegni  di legge di  cui e' consentita
          l'approvazione ai sensi del comma 4.
            6. La programmazione dei  lavori dell'Assemblea  e  delle
          Commissioni  nel  corso  della    sessione  di  bilancio e'
          finalizzata  a consentire la conclusione  dell'esame    dei
          disegni di  legge di  cui al comma  1 nei termini stabiliti
          evitando,  di   norma, la contemporaneita' tra sedute delle
          Commissioni e   sedute   dell'Assemblea.   Durante  l'esame
          nelle  Commissioni delle parti di rispettiva competenza del
          disegno di legge  finanziaria  e  dei    singoli  stati  di
          previsione e'  sospesa ogni altra attivita'  legislativa in
          Commissione.  E'  tuttavia consentito  alle Commissioni  di
          procedere   all'esame   di   altri   progetti   di    legge
          allorche' abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
          assegnato dal comma 3 dell'art. 120.
            7.  La    discussione  in  Assemblea  deve    concludersi
          nell'ambito della sessione di  bilancio con   le  votazioni
          finali    sul disegno   di legge finanziaria e  sul disegno
          di legge di    approvazione  dei    bilanci  di  previsione
          dello    Stato,    con  le   variazioni  conseguenti   alle
          disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
            8.  Il disegno  di legge  di approvazione  del rendiconto
          generale  dello  Stato  e' esaminato,  con  il  disegno  di
          legge  che  approva l'assestamento  degli stanziamenti   di
          bilancio    per l'esercizio   in corso e con i documenti di
          cui  all'art.  149,   entro   il   mese   successivo   alla
          presentazione    dei  disegni di   legge. Si applicano  gli
          articoli 120,  commi 1,  3  e 6,   121   e 123,   comma  1,
          salvi   i termini  per l'espressione  dei pareri  e per  la
          conclusione    dell'esame  in    sede  referente.      Alla
          determinazione    dei  termini    predetti    provvede   il
          Presidente  della   Camera  in  modo  da    consentire   la
          definitiva  approvazione  dei  due  disegni  di  legge  nel
          termine stabilito".
            "Art. 123-bis. -  1. I progetti di leggi collegati   alla
          manovra  di finanza   pubblica,   indicati   nel  documento
          di   programmazione economicofinanziaria,  come   approvato
          dalla  risoluzione   di  cui all'art.  118-bis,   comma  2,
          e   presentati  al Parlamento  entro  il termine  stabilito
          dalla  legge, sono   assegnati alle   Commissioni  in  sede
          legislativa,  ovvero    in sede referente. Quando   uno dei
          progetti di  legge    di  cui  al  presente    articolo  e'
          presentato   alla      Camera,   il   Presidente,     prima
          dell'assegnazione,    accerta  che    esso    non     rechi
          disposizioni    estranee   al suo   oggetto,   cosi'   come
          definito   dalla legislazione   vigente in    materia    di
          bilancio    e  contabilita'    dello Stato,   nonche' dalla
          risoluzione sopra  richiamata. Il   Presidente, sentito  il
          parere  della  Commissione bilancio, comunica all'Assemblea
          lo stralcio delle disposizioni estranee.
            2. Il Governo  puo' richiedere che la  Camera    deliberi
          sul  progetto di   legge   entro  un  determinato  termine,
          riferito  alle  scadenze connesse alla manovra  finanziaria
          complessiva.
            3.  Sulla  richiesta  formulata  ai  sensi  del  comma  2
          delibera  all'unanimita'  la  Conferenza dei presidenti  di
          Gruppo. In difetto di accordo   unanime   l'Assemblea    si
          pronunzia sulle  proposte  che  il Presidente della Camera,
          tenuto  conto degli orientamenti prevalenti, ha facolta' di
          sottoporre  ad  essa,  riservando    comunque  all'esame in
          Assemblea di ciascun  progetto  di  legge,  di  norma,  tre
          giorni.
            3-bis.    Fermo    quanto  disposto   dall'art.   89,   i
          presidenti   delle Commissioni  cui    sono  assegnati    i
          progetti    di  legge    collegati  alla manovra di finanza
          pubblica  dichiarano inammissibili gli  emendamenti  e  gli
          articoli  aggiuntivi   che concernono  materie estranee  al
          loro oggetto, come definito a norma del   comma  1,  ovvero
          contrastano con i criteri  per  l'introduzione  di  nuove o
          maggiori   spese   o  minori entrate,  come definiti  dalla
          legislazione vigente  sul bilancio   e  sulla  contabilita'
          dello  Stato.  Qualora  sorga  questione,  la  decisione  e
          rimessa al Presidente della  Camera. Gli emendamenti e  gli
          articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione
          non possono essere ripresentati in Assemblea.
            4.  Salva diversa decisione adottata all'unanimita' dalla
          Conferenza dei   presidenti di    Gruppo,  l'esame    e  le
          votazioni  sui    progetti  di legge di cui al comma 1  non
          possono  avvenire  negli  stessi  giorni  nei  quali   sono
          discussi   i disegni di legge finanziaria e  di bilancio ai
          sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119".
          Note all'art. 86:
            -  I commi  2 e  3 dell'art.  86 del   Regolamento  della
          Camera  dei  deputati sono riportati sopra, nelle note alla
          deliberazione.
            - L'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione  cosi'
          recita:
            "Ogni  altra  legge  che importi   nuove o maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte".
          Nota all'art. 87:
            - Il comma 2 dell'art. 86 del  Regolamento  della  Camera
          dei   deputati   e'   riportato   sopra,  nelle  note  alla
          deliberazione.
          Note all'art 119:
            -   L'art.   149 del   Regolamento   della    Camera  dei
          deputati  cosi' recita:
            "  1.  Le  relazioni  che  la    Corte dei conti invia al
          Parlamento  sulla  gestione  degli  enti    cui  lo   Stato
          contribuisce  in    via  ordinaria sono assegnate all'esame
          della Commissione competente per materia.
            2. La Commissione, su richiesta di  un  quinto  dei  suoi
          componenti,  o un   suo   Comitato,   possono,  tramite  il
          Presidente  della  Camera, invitare  la Corte  dei  conti a
          fornire  ulteriori informazioni  ed elementi di giudizio.
            3. La   Commissione presenta su    ciascuna  gestione  un
          documento  che  allega  al  proprio   parere sul rendiconto
          consuntivo,  e puo' altresi' votare una risoluzione a norma
          dell'art. 117".
            - I commi 1,  3 e 6 dell'art. 120 del  Regolamento  della
          Camera dei deputati cosi' recitano:
            "   1.  Il disegno  di  legge  finanziaria  e  il disegno
          di  legge concernente i  bilanci di previsione  dello Stato
          sono  assegnati per l'esame   generale  alla    Commissione
          bilancio    e programmazione  e per l'esame delle parti  di
          rispettiva competenza e dei   singoli stati  di  previsione
          alle Commissioni competenti per materia.
            3.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  all'assegnazione
          ciascuna Commissione  esamina congiuntamente  le  parti del
          disegno  di  legge finanziaria  e del  bilancio  di propria
          competenza    e  conclude    con  l'approvazione  di    una
          relazione  e  con    la  nomina  di  un   relatore che puo'
          partecipare,   per    riferirvi,    alle    sedute    della
          Commissione  bilancio    e  programmazione.    Nello stesso
          termine  sono    trasmesse  le  relazioni  di     minoranza
          presentate  in  Commissione.    Un  proponente per ciascuna
          relazione di minoranza  puo'  partecipare,  per  riferirvi,
          alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
            6.   Scaduto   il   termine  previsto  nel  comma  3,  la
          Commissione  bilancio  e     programmazione,   entro      i
          successivi    quattordici giorni,  esamina congiuntamente i
          disegni di legge  e  i  documenti  connessi  e  approva  la
          relazione   generale per  il disegno  di  legge finanziaria
          e per  il bilancio. Entro lo stesso termine possono  essere
          presentate   relazioni  di    minoranza.  Alla    relazione
          generale  sono    allegate  le     relazioni  delle   altre
          Commissioni competenti per materia".
            -    L'art.    121 del   Regolamento   della   Camera dei
          deputati  cosi' recita:
            " 1. Gli emendamenti  che  riguardano  esclusivamente  le
          singole  parti del   disegno    di  legge   finanziaria  di
          competenza     di   ciascuna Commissione  che    comportano
          variazioni  compensative in  tale ambito e gli  emendamenti
          al disegno   di   legge   di  bilancio    che    propongono
          variazioni  compensative  all'interno dei singoli stati  di
          previsione debbono essere    presentati  nella  Commissione
          competente    per materia.  In questa  sede possono essere,
          altresi',  presentati   e      votati   anche   emendamenti
          concernenti  variazioni   non compensative. Gli emendamenti
          approvati     sono   inclusi     nella    relazione      da
          trasmettere   alla Commissione bilancio.
            2.  Gli emendamenti  che modificano  i  limiti del  saldo
          netto    da  finanziare, l'ammontare   delle operazioni  di
          rimborso prestiti  e il livello  massimo di   ricorso    al
          mercato    finanziario,  stabiliti   nel disegno di   legge
          finanziaria,  ovvero le  ripartizioni di   spesa  tra  piu'
          stati      di  previsione,    ovvero  i    totali  generali
          dell'entrata e  della    spesa  o    il  quadro    generale
          riassuntivo,     nonche'  ogni    altro  emendamento    non
          disciplinato   dal   comma 1,    sono    presentati    alla
          Commissione   bilancio,   che   li  esamina,  assieme  agli
          emendamenti previsti  nei commi  precedenti, ai  fini delle
          sue conclusioni   per l'Assemblea. Qualora  la  Commissione
          bilancio non accolga le proposte delle  Commissioni di  cui
          al   comma 1,  ne esplicita  le motivazioni nella relazione
          prevista dal comma 6 dell'art. 120.
            3. Gli  emendamenti presentati  direttamente presso    la
          Commissione  bilancio  che    modificano gli   stanziamenti
          riferiti a  ciascuna parte delle  tabelle  di  ripartizione
          dei    fondi  speciali  sono  inviati  per  il  parere alla
          Commissione competente, che  si pronunzia entro  il  giorno
          successivo  o  entro  il  diverso    termine  stabilito dal
          Presidente della Camera.
            4.   Gli     emendamenti   respinti     in    Commissione
          possono    essere ripresentati   in Assemblea,   fermo   il
          disposto di  cui  al comma  5 dell'art. 86.
            5.   Fermo     quanto   disposto   dall'art.   89,      i
          presidenti   delle Commissioni competenti per materia  e il
          presidente   della   Commissione   bilancio      dichiarano
          inammissibili  gli  emendamenti  e gli  articoli aggiuntivi
          che  concernono materie  estranee all'oggetto proprio della
          legge  finanziaria  e  della  legge  di  bilancio,   ovvero
          contrastano con i criteri  per  l'introduzione  di  nuove o
          maggiori    spese   o   minori entrate, cosi' come definiti
          dalla   legislazione   vigente   sul   bilancio   e   sulla
          contabilita'  dello Stato   e dalle deliberazioni  adottate
          ai sensi  del  comma  2  dell'art.   120.   Qualora   sorga
          questione,    la  decisione  e' rimessa al Presidente della
          Camera, ai sensi del comma 2 dell'art. 41. Gli  emendamenti
          dichiarati  inammissibili in Commissione non possono essere
          ripresentati in Assemblea".
            -  Il  comma 1  dell'art.  123   del   Regolamento  della
          Camera  dei deputati cosi recita:
            "  1.  Qualora la relazione generale sul disegno di legge
          finanziaria e  sul  bilancio non   sia   presentata   dalla
          Commissione     bilancio    e  programmazione  nel  termine
          prescritto,  la  discussione  in  Assemblea  ha  luogo  sui
          disegni  di legge  presentati dal Governo,  corredati dalle
          relazioni delle Commissioni competenti per materia".
          Note all'art. 123-bis:
            - Il  comma 2  dell'art. 118-bis del   Regolamento  della
          Camera dei deputati cosi' recita:
            "  2.  La    deliberazione  della  Camera sul   documento
          programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata  nel
          corso   della   discussione,   la  quale  puo'    contenere
          integrazioni   e   modifiche      del   documento   stesso.
          L'approvazione  di una  risoluzione preclude  le altre.  Si
          vota    per prima la risoluzione accettata dal  Governo. Il
          documento  deve  essere  iscritto  all'ordine  del   giorno
          dell'Assemblea  non  oltre  trenta giorni dall'assegnazione
          alle  Commissioni e  il suo esame   deve concludersi  entro
          il    termine  massimo   di tre   giorni. A   tal fine   il
          Presidente della Camera si avvale  dei  poteri  di  cui  al
          comma 7 dell'art. 119".
            -  L'art.  89  del  Regolamento della Camera dei deputati
          cosi' recita:
            "    1.  Il    Presidente    ha    facolta'  di    negare
          l'accettazione  e    lo svolgimento di   ordini del giorno,
          emendamenti   o articoli aggiuntivi che    siano  formulati
          con    frasi sconvenienti,  o  siano relativi  ad argomenti
          affatto  estranei  all'oggetto della  discussione,   ovvero
          siano    preclusi da   precedenti   deliberazioni, e   puo'
          rifiutarsi   di  metterli  in  votazione.  Se  il  deputato
          insiste   e  il  Presidente  ritenga  opportuno  consultare
          l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata  di
          mano".