Il comma 1 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
"1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono
distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui
esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e
programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere
finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento
di programmazione economicofinanziaria, come approvato dalla
risoluzione parlamentare, e ai principii contenuti nei trattati
dell'Unione europea".
Il comma 3 dell'art. 74 e' sostituito dal seguente:
"3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione
e' stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia
adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel
parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per
l'Assemblea".
Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dal seguente:
"2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e
dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione
scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede
referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle
condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella
relazione per l'Assemblea".
All'art. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o
piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole
condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare
all'esame del corrispondente articolo".
Il comma 5 dell'art. 86 e' sostituito dai seguenti:
"4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la
Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente
non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e
sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le
corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo
motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti,
subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la
votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono,
purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o
negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica
possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e
articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine
stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo'
presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento
riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla
Commissione o dal Governo a norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre
ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai
sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o
diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi
non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le
circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il
quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere".
All'art. 87, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda
all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal
Governo, nonche', ove contrario, il parere espresso dalla Commissione
bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2".
I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della
sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge
finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di
previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' esaminato, con il disegno di legge che approva
l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in
corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo
alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli
120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per
l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede
referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il
Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva
approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito".
Il comma 1 dell'art. 123-bis e' sostituito dal seguente:
"1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica,
indicati nel documento di programmazione economicofinanziaria, come
approvato dalla risoluzione di cui all'art. 118-bis, comma 2, e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono
assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede
referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente
articolo e' presentato alla Camera, il Presidente, prima
dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee
al suo oggetto, cosi' come definito dalla legislazione vigente in
materia di bilancio e contabilita' dello Stato, nonche' dalla
risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della
Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle
disposizioni estranee".
Il comma 3 dell'art. 123-bis e' sostituito dai seguenti:
"3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera
all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di
accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il
Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti,
ha facolta' di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.
3-bis. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle
Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti
e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro
oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i
criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori
entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e
sulla contabilita' dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione
e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea".
Il Presidente: Violante
LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 40).
Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7
luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso
la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e
del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999
e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
- Il testo degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e
123-bis del regolamento della Camera dei deputati, quale
risulta a seguito delle modificazioni approvate
dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1999, sopra
riportate, e' il seguente:
"Art. 74. - 1. Tutti i progetti di legge implicanti
entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla
Commissione competente, al cui esame sono stati
assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione
per il parere sulle conseguenze di carattere
finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel
documento di programmazione economicofinanziaria, come
approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai
principii contenuti nei trattati dell'Unione europea.
2. Se la Commissione competente introduce in un
progetto di legge disposizioni che importino nuove
entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto
alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno
dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti
nell'art. 73.
3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e
programmazione e' stampato e allegato alla relazione
scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che
procede in sede referente non abbia adeguato il testo
del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere
stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione
per l'Assemblea".
"Art. 75. - 1. La Commissione affari
costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano
richieste a norma del comma 1 dell'art. 73, esprimono
parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimita'
costituzionale del progetto di legge e su quelli
concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari
costituzionali puo' altresi' essere chiamata ad esprimere
parere sui progetti sotto il profilo delle competenze
normative e della legislazione generale dello Stato.
2. I pareri espressi dalla Commissione affari
costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati
e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea.
Qualora la Commissione che procede in sede referente non
abbia adeguato il testo del progetto di legge alle
condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le
ragioni nella relazione per l'Assemblea".
"Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee
generali si passa alla discussione degli articoli.
Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del
complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad
esso proposti.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su
una o piu' disposizioni parere contrario o parere
favorevole condizionatamente a modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di
passare all'esame del corrispondente articolo.
2. Ciascun deputato puo' intervenire nella discussione
una sola volta per non piu' di venti minuti, anche se sia
proponente di piu' emendamenti, subemendamenti o articoli
aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e
pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e
articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di
venti minuti e' raddoppiato per i progetti di legge
costituzionale, di delegazione legislativa, in materia
elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali. E' in facolta' del Presidente della
Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il
termine di venti minuti fino al doppio, per uno o
piu' articoli, se la loro particolare importanza lo
richieda.
3. Ciascun deputato puo' altresi' intervenire,
non oltre l'esaurimento della discussione di cui al
comma 2 del presente articolo, per non piu' di
cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che
siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso
della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione
ai sensi dell'art. 44 hanno facolta' di intervenire una
sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno, i
primi firmatari o altro proponente degli emendamenti
non ancora illustrati, che non siano gia'
intervenuti nella discussione.
5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti
o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86,
su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo
per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia
fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la
parola ad un deputato per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le
modalita' e i limiti di tempo degli interventi.
6. La discussione dell'articolo del disegno di legge
che converte un decreto-legge avviene sul complesso
degli emendamenti, subemendamenti e articoli
aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del
decretolegge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai
commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici
minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in
cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4
e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facolta'
di cui all'ultimo periodo del comma 2.
7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e
articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di
voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per
Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di
voto i presentatori dell'emendamento, del
subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia'
intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che
il testo non sia stato modificato dalle votazioni
precedenti. Il Presidente concede la parola ad un
deputato per ciascuna delle componenti politiche
costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano
esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato
dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di
tempo degli interventi.
8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso
testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o
articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente
per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni
altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione
quello che piu' si allontana dal testo originario e un
determinato numero di emendamenti intermedi sino
all'emendamento piu' vicino al testo originario,
dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione
degli emendamenti da porre in votazione il Presidente
terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli
emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a
scalare in relazione alla materia oggetto degli
emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno
consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per
alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di
modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi
opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle
votazioni stesse".
"Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli
emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in
Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e
quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli
argomenti gia' considerati nel testo o negli
emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella
quale avra' inizio la discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti
importino maggiori spese o diminuzione di entrate,
sono trasmessi appena presentati alla Commissione
bilancio affinche' siano esaminati e valutati nelle
loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il
Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il
termine entro il quale deve essere espresso il parere della
Commissione bilancio.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'art. 79 si
riunisce prima della discussione con l'intervento del
presidente della Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente
in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne
ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la
Commissione plenaria.
4. I subemendamenti possono essere presentati fino a
un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi
gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a
norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla
Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della
votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni
su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono
poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3,
le corrispondenti proposte di soppressione o di
modificazione del testo motivate con esclusivo
riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti
separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a
che sia iniziata la votazione dell'articolo o
dell'emendamento cui si riferiscono, purche'
nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo
o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica possono presentare
subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli
aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine
stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di
minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine,
un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o
articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal
Governo a norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non
piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli
aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di
entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non
possono essere esaminati prima del giorno successivo a
quello nel quale sono stati presentati. Il
Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a
questo fine un termine congruo, entro il quale la
Commissione bilancio esprime il proprio parere.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro
parere sugli emendamenti prima che siano posti in
votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono
chiedere al Governo di rispondere su specifiche
questioni attinenti alle conseguenze derivanti
dall'applicazione delle norme, da esso proposte,
contenute nell'articolo in esame o in emendamenti
presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo'
rispondere immediatamente o chiedere di differire la
risposta non oltre la conclusione dell'esame
dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o
l'esame del progetto di legge siano sospesi per non
piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter
rispondere, indicandone il motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte,
deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del
progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione
medesima; e' interpellato su ogni altra proposta,
attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul
seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente
comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di
minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la
ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un
emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto
proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di
Gruppo.
9. Gli emendamenti presentati ai sensi del
comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima
della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui
si riferiscono.
10. E' in facolta' del Presidente della Camera,
in casi particolari, anche in relazione al tempo
disponibile per la conoscenza delle conclusioni della
Commissione, di modificare i termini per la
presentazione e la distribuzione degli emendamenti in
Assemblea".
"Art. 87. - 1. La votazione si fa sugli emendamenti
proposti e sull'intero articolo.
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art.
79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del
relatore di minoranza, come emendamenti interamente
sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo
gli emendamenti interamente soppressivi riferiti
all'articolo medesimo.
2. Quando e' presentato un solo emendamento, e
questo e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del
testo.
3. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad
uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da
quelli che piu' si allontanano dal testo originario:
prima quelli interamente soppressivi, poi quelli
parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e
infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un
emendamento sono votati prima di quello principale.
3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente
ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla
Commissione e dal Governo, nonche', ove contrario, il
parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi
dell'art. 86, comma 2.
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu'
disposizioni o si riferisca a piu' argomenti o sia
comunque suscettibile di essere distinto in piu' parti
aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore
normativo, puo' essere richiesta la votazione per parti
separate.
5. Quando un progetto di legge consiste in un solo
articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si
fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si
procede direttamente alla votazione finale del progetto
stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per
parti separate, di presentazione di articoli
aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a
norma del comma 2 dell'art. 116".
"Art. 119. - 1. L'esame del disegno di legge
finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei
bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato
e dei documenti relativi alla politica economica
nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati
alla presentazione dei predetti disegni di legge,
ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare
di bilancio.
2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di
quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva
distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle
tabelle allegate relative ai singoli stati di
previsione e della relazione previsionale e programmatica,
allorche' i disegni di legge sono presentati dal Governo
alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la
sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5
dell'art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a
decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle
eventuali modifiche apportate dal Senato.
3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le
Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di
previsione del disegno di legge di bilancio di
rispettiva competenza, senza procedere a votazioni,
provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il
Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La
Commissione bilancio avvia altresi', con le medesime
modalita', l'esame generale del disegno di legge di
bilancio a legislazione vigente.
4. Durante la sessione di bilancio e' sospesa ogni
deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni
in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino
nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono
tuttavia essere adottate le deliberazioni relative
alla conversione di decretilegge, ai progetti di legge
collegati alla manovra contenuta nel documento di
programmazione economicofinanziaria approvato dal
Parlamento, nonche' quelle concernenti i disegni di
legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali e di recezione e attuazione di atti
normativi delle Comunita' europee, quando dalla mancata
tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare
responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di
obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono
essere disposte, per la discussione in Assemblea,
sedute supplementari.
5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione
bilancio e programmazione esamina, ai fini
dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74,
93 e 94, solo i disegni di legge di cui e' consentita
l'approvazione ai sensi del comma 4.
6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle
Commissioni nel corso della sessione di bilancio e'
finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei
disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti
evitando, di norma, la contemporaneita' tra sedute delle
Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame
nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del
disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di
previsione e' sospesa ogni altra attivita' legislativa in
Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di
procedere all'esame di altri progetti di legge
allorche' abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
assegnato dal comma 3 dell'art. 120.
7. La discussione in Assemblea deve concludersi
nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni
finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno
di legge di approvazione dei bilanci di previsione
dello Stato, con le variazioni conseguenti alle
disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.
8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto
generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di
legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di
bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di
cui all'art. 149, entro il mese successivo alla
presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli
articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1,
salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la
conclusione dell'esame in sede referente. Alla
determinazione dei termini predetti provvede il
Presidente della Camera in modo da consentire la
definitiva approvazione dei due disegni di legge nel
termine stabilito".
"Art. 123-bis. - 1. I progetti di leggi collegati alla
manovra di finanza pubblica, indicati nel documento
di programmazione economicofinanziaria, come approvato
dalla risoluzione di cui all'art. 118-bis, comma 2,
e presentati al Parlamento entro il termine stabilito
dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede
legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei
progetti di legge di cui al presente articolo e'
presentato alla Camera, il Presidente, prima
dell'assegnazione, accerta che esso non rechi
disposizioni estranee al suo oggetto, cosi' come
definito dalla legislazione vigente in materia di
bilancio e contabilita' dello Stato, nonche' dalla
risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il
parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea
lo stralcio delle disposizioni estranee.
2. Il Governo puo' richiedere che la Camera deliberi
sul progetto di legge entro un determinato termine,
riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria
complessiva.
3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2
delibera all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di
Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si
pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera,
tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facolta' di
sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre
giorni.
3-bis. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i
presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i
progetti di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al
loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero
contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla
legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilita'
dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione e
rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione
non possono essere ripresentati in Assemblea.
4. Salva diversa decisione adottata all'unanimita' dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le
votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non
possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono
discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119".
Note all'art. 86:
- I commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento della
Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla
deliberazione.
- L'art. 81, quarto comma, della Costituzione cosi'
recita:
"Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Nota all'art. 87:
- Il comma 2 dell'art. 86 del Regolamento della Camera
dei deputati e' riportato sopra, nelle note alla
deliberazione.
Note all'art 119:
- L'art. 149 del Regolamento della Camera dei
deputati cosi' recita:
" 1. Le relazioni che la Corte dei conti invia al
Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame
della Commissione competente per materia.
2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi
componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il
Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a
fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un
documento che allega al proprio parere sul rendiconto
consuntivo, e puo' altresi' votare una risoluzione a norma
dell'art. 117".
- I commi 1, 3 e 6 dell'art. 120 del Regolamento della
Camera dei deputati cosi' recitano:
" 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno
di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato
sono assegnati per l'esame generale alla Commissione
bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di
rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione
alle Commissioni competenti per materia.
3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione
ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del
disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria
competenza e conclude con l'approvazione di una
relazione e con la nomina di un relatore che puo'
partecipare, per riferirvi, alle sedute della
Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso
termine sono trasmesse le relazioni di minoranza
presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna
relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.
6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la
Commissione bilancio e programmazione, entro i
successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i
disegni di legge e i documenti connessi e approva la
relazione generale per il disegno di legge finanziaria
e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere
presentate relazioni di minoranza. Alla relazione
generale sono allegate le relazioni delle altre
Commissioni competenti per materia".
- L'art. 121 del Regolamento della Camera dei
deputati cosi' recita:
" 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le
singole parti del disegno di legge finanziaria di
competenza di ciascuna Commissione che comportano
variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti
al disegno di legge di bilancio che propongono
variazioni compensative all'interno dei singoli stati di
previsione debbono essere presentati nella Commissione
competente per materia. In questa sede possono essere,
altresi', presentati e votati anche emendamenti
concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti
approvati sono inclusi nella relazione da
trasmettere alla Commissione bilancio.
2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo
netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di
rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al
mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge
finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra piu'
stati di previsione, ovvero i totali generali
dell'entrata e della spesa o il quadro generale
riassuntivo, nonche' ogni altro emendamento non
disciplinato dal comma 1, sono presentati alla
Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli
emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle
sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione
bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui
al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione
prevista dal comma 6 dell'art. 120.
3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la
Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti
riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione
dei fondi speciali sono inviati per il parere alla
Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno
successivo o entro il diverso termine stabilito dal
Presidente della Camera.
4. Gli emendamenti respinti in Commissione
possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il
disposto di cui al comma 5 dell'art. 86.
5. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i
presidenti delle Commissioni competenti per materia e il
presidente della Commissione bilancio dichiarano
inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi
che concernono materie estranee all'oggetto proprio della
legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero
contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, cosi' come definiti
dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla
contabilita' dello Stato e dalle deliberazioni adottate
ai sensi del comma 2 dell'art. 120. Qualora sorga
questione, la decisione e' rimessa al Presidente della
Camera, ai sensi del comma 2 dell'art. 41. Gli emendamenti
dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere
ripresentati in Assemblea".
- Il comma 1 dell'art. 123 del Regolamento della
Camera dei deputati cosi recita:
" 1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge
finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla
Commissione bilancio e programmazione nel termine
prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui
disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle
relazioni delle Commissioni competenti per materia".
Note all'art. 123-bis:
- Il comma 2 dell'art. 118-bis del Regolamento della
Camera dei deputati cosi' recita:
" 2. La deliberazione della Camera sul documento
programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel
corso della discussione, la quale puo' contenere
integrazioni e modifiche del documento stesso.
L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si
vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il
documento deve essere iscritto all'ordine del giorno
dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione
alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro
il termine massimo di tre giorni. A tal fine il
Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al
comma 7 dell'art. 119".
- L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati
cosi' recita:
" 1. Il Presidente ha facolta' di negare
l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno,
emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati
con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti
affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero
siano preclusi da precedenti deliberazioni, e puo'
rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato
insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare
l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di
mano".