Il comma 1 dell'art. 16-bis e' sostituito dal seguente:
  "1. Il Comitato per la  legislazione e' composto di dieci deputati,
scelti  dal  Presidente   della  Camera  in  modo   da  garantire  la
rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni".
  All'art. 16 -bis, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis. Le  Commissioni, immediatamente  dopo avere  proceduto alla
scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero,
in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79,
comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di
delegazione  legislativa  o  disposizioni  volte  a  trasferire  alla
potesta' regolamentare del  Governo o di altri  soggetti materie gia'
disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma
dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6".
 Dopo il capo XIX-bis, e' aggiunto il seguente:

                            "Capo XIX-ter
                       DELL'ESAME DEGLI SCHEMI
                    DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO
                            Art. 96-ter.

  1. Gli schemi di atti  normativi del Governo, trasmessi alla Camera
per  il  parere  parlamentare,  sono assegnati  dal  Presidente  alla
Commissione competente per materia  secondo le disposizioni dell'art.
143, comma 4.
  2.  Gli schemi  di cui  al comma  1, qualora  implichino entrate  o
spese, sono  assegnati altresi'  alla Commissione bilancio,  che, nel
termine   stabilito  dal   Presidente,  trasmette   alla  Commissione
competente  per  materia  i   propri  rilievi  sulle  conseguenze  di
carattere finanziario.
  3.  Per l'esame  degli schemi  di  cui al  comma 1  da parte  della
Commissione alla quale sono assegnati  per il parere si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 79, commi 1, 3, 4, 5, 6
e  9.  Ove ne  sia  fatta  richiesta da  almeno  un  quinto dei  suoi
componenti,  la  Commissione  alla   quale  i  suddetti  schemi  sono
assegnati per il parere ai sensi  del comma 1 trasmette gli schemi al
Comitato per la legislazione, affinche' esso li esamini. Si applicano
le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.
  4.  Qualora gli  schemi  di  cui al  comma  1  investano in  misura
rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla
quale  essi sono  assegnati,  queste possono  chiedere al  Presidente
della Camera di essere autorizzate  a trasmettere propri rilievi alla
Commissione  competente per  materia. La  Commissione alla  quale gli
schemi sono assegnati a norma del comma 1 puo' chiedere al Presidente
della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi
sugli aspetti di loro competenza.  Qualora il Presidente della Camera
accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti
rilievi  possono  essere espressi  entro  i  successivi otto  giorni,
ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.
  5. La Commissione competente per  materia esprime il proprio parere
entro il  termine stabilito dalla legge  a norma della quale  esso e'
stato richiesto  o, in  mancanza, entro il  termine fissato  ai sensi
dell'art. 143,  comma 4.  Il parere  espresso, unitamente  ai rilievi
formulati  dalla  Commissione  bilancio  a  norma  del  comma  2,  e'
comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo".
  Il comma 4 dell'art. 143 e' sostituito dal seguente:
  "4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un
parere parlamentare  su atti che  rientrano nella sua  competenza, il
Presidente  della  Camera  assegna alla  Commissione  competente  per
materia la relativa  richiesta, e ne da'  notizia all'Assemblea nella
prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In
periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della
Camera  puo'  differire  l'assegnazione della  richiesta  di  parere,
tenuto  conto  del  termine   previsto  dalla  legge  per  l'adozione
dell'atto  da parte  del  Governo. Se  la  Commissione competente  e'
bicamerale,  il  Presidente  della  Camera procede  d'intesa  con  il
Presidente  del  Senato. In  ordine  ad  atti  di nomina  proposta  o
designazione, la Commissione delibera il  parere nel termine di venti
giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu' di
dieci giorni, dal Presidente della  Camera. Ove la richiesta verta su
atti di diversa  natura, il Presidente della  Camera, apprezzatene le
circostanze  e  la  complessita',   puo'  fissare,  d'intesa  con  il
Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere e' comunicato
al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo".
  All'art. 154, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Entro il  31 dicembre 2000, la Giunta per  il Regolamento e
il  Comitato  per  la   legislazione  presentano  congiuntamente  una
relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis,  comma 6-bis, e 96 -
ter".
                                              Il Presidente: Violante

                              LAVORI PREPARATORI

           (Documento II, n. 41).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   Regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e
          del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  16 luglio 1999
          e da essa approvato -  nel testo riformulato il  20  luglio
          dalla  Giunta    per  il  Regolamento - nella seduta del 20
          luglio 1999.
 
Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  al
          solo  fine  di facilitare   la lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle   quali restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
           Nota alla deliberazione:
            -  Il  testo    degli  articoli  16-bis,  143 e 154   del
          Regolamento della Camera  dei deputati,  quale   risulta  a
          seguito  delle    modificazioni  approvate   dall'Assemblea
          nella seduta  del  20  luglio 1999,  sopra riportate, e' il
          seguente:
            "Art.  16-bis. -   1. Il Comitato per la legislazione  e'
          composto di dieci  deputati,  scelti  dal  Presidente della
          Camera   in   modo    da  garantire    la    rappresentanza
          paritaria della  maggioranza  e  delle opposizioni.
            2.  Il  Comitato e' presieduto, a  turno, da uno dei suoi
          componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
            3.  Il Comitato  esprime pareri   alle Commissioni    sui
          progetti    di legge da   queste esaminati, secondo  quanto
          previsto dal comma   4. Il parere e'   espresso  entro    i
          termini  indicati   all'art. 73,   comma 2, decorrenti  dal
          giorno   della richiesta    formulata  dalla    Commissione
          competente.  All'esame  presso  il  Comitato partecipano il
          relatore e il rappresentante del Governo.
            4. Qualora  ne sia  fatta richiesta  da almeno  un quinto
          dei loro componenti,   le  Commissioni    trasmettono    al
          Comitato    i  progetti   di legge affinche'   esso esprima
          parere sulla  qualita' dei  testi, con riguardo  alla  loro
          omogeneita',   alla  semplicita',  chiarezza  e  proprieta'
          della  loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per
          la semplificazione e il   riordinamento della  legislazione
          vigente.  Il  parere e'   richiesto non prima  della scelta
          del testo  adottato come base per il   seguito  dell'esame.
          La  richiesta    deve  essere  presentata  entro    termini
          compatibili   con   la programmazione   dei lavori    della
          Commissione e  dell'Assemblea relativamente  al progetto di
          legge al quale  e'  riferita,  e   non  determina  comunque
          modificazione    al calendario dei lavori dell'Assemblea  o
          della  Commissione.  Al  termine  dell'esame,  il  Comitato
          esprime  un parere, sulla base  dei criteri e dei requisiti
          tecnici definiti dalle norme costituzionali e  ordinarie  e
          dal Regolamento.
            5. Il parere  reso dal Comitato alle Commissioni  in sede
          referente  e'  stampato  e    allegato  alla  relazione per
          l'Assemblea. Su richiesta di   uno o    piu'  membri    del
          Comitato  che   abbiano espresso  opinioni dissenzienti, il
          parere da' conto di esse e delle loro motivazioni.
            6.  Qualora le   Commissioni   che procedono   in    sede
          referente    non intendano adeguare  il testo  del progetto
          di  legge    alle  condizioni  contenute  nel  parere   del
          Comitato,  debbono indicarne le ragioni nella relazione per
          l'Assemblea. Ove il   progetto di legge  sia  esaminato  in
          sede     legislativa     o     redigente,  si    applicano,
          rispettivamente,  le disposizioni degli articoli 93,  comma
          3, e 96, comma 4.
            6-bis.    Le  Commissioni,    immediatamente dopo   avere
          proceduto  alla scelta del testo adottato come base per  il
          seguito  dell'esame  ovvero,  in  mancanza,  a  conclusione
          dell'esame  preliminare  di  cui  all'art.  79,  comma   2,
          trasmettono  al  Comitato i progetti di legge recanti norme
          di delegazione   legislativa   o   disposizioni   volte   a
          trasferire    alla potesta' regolamentare del  Governo o di
          altri   soggetti materie gia' disciplinate  con  legge.  Il
          Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e
          5 e con gli effetti di cui al comma 6.
            7.  Il   Presidente della Camera,  qualora ne ravvisi  la
          necessita', puo' convocare  congiuntamente il Comitato  per
          la legislazione  e la Giunta per il Regolamento".
            "Art.    143.  -    1.    Le  Commissioni      presentano
          all'Assemblea,    sulle  materie  di  loro  competenza,  le
          relazioni e le proposte che  ritengano  opportune  o    che
          dalla    Camera  siano    richieste,  procurandosi   a tale
          effetto,  anche    su  domanda    del   rappresentante   di
          un    Gruppo, direttamente     dai   Ministri    competenti
          informazioni,   notizie  e documenti.
            2. Hanno inoltre facolta' di  chiedere  l'intervento  dei
          Ministri per domandare  loro  chiarimenti su  questioni  di
          amministrazione  e  di politica  in rapporto  alla  materia
          di  loro  singola competenza   e, previa   intesa con    il
          Presidente della  Camera,  hanno facolta'  di chiedere  che
          i   Ministri   competenti   dispongano   l'intervento   dei
          dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione
          e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.
            3.  Possono  altresi' chiedere  ai   rappresentanti   del
          Governo    di  riferire,  anche   per iscritto,   in merito
          all'esecuzione di  leggi e all'attuazione data  a  mozioni,
          a    risoluzioni  e  a  ordini   del giorno approvati dalla
          Camera o accettati dal Governo.
            4. Nei casi in cui il Governo   sia tenuto  per  legge  a
          richiedere  un  parere parlamentare  su atti che  rientrano
          nella sua    competenza,  il  Presidente    della    Camera
          assegna  alla    Commissione    competente   per materia la
          relativa  richiesta, e ne da'  notizia all'Assemblea  nella
          prima  seduta successiva alla presentazione della richiesta
          stessa.  In  periodo  di  aggiornamento  dei  lavori  della
          Camera,  il  Presidente  della  Camera    puo'    differire
          l'assegnazione della  richiesta  di  parere, tenuto   conto
          del    termine    previsto   dalla   legge  per  l'adozione
          dell'atto  da parte   del   Governo. Se   la    Commissione
          competente    e' bicamerale,  il  Presidente  della  Camera
          procede  d'intesa   con   il Presidente   del Senato.    In
          ordine    ad atti  di  nomina, proposta  o designazione, la
          Commissione delibera il  parere nel termine di venti giorni
          dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu'
          di dieci giorni, dal  Presidente  della    Camera.  Ove  la
          richiesta  verta  su atti di diversa  natura, il Presidente
          della    Camera,  apprezzatene  le  circostanze    e     la
          complessita',      puo'    fissare,    d'intesa    con   il
          Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere  e'
          comunicato  al Presidente della Camera, che lo trasmette al
          Governo".
            "Art. 154. - 1. In via transitoria non  si  applicano  al
          procedimento    di    conversione   dei   decretilegge   le
          disposizioni di cui ai  commi  7,  8,  9,  10,  11    e  12
          dell'art.  24;    i  disegni  di legge   di conversione dei
          decretilegge sono inseriti nel programma  e nel  calendario
          dei  lavori tenendo  conto dei  criteri di  cui al  comma 3
          dell'art. 24  e sono esaminati secondo quanto previsto,  in
          particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
            2.   In   via  transitoria  e  fino  all'approvazione  di
          una    nuova  disciplina  della  questione  di     fiducia,
          l'eventuale  posizione  di  essa da parte   del Governo nel
          corso dell'esame  di un progetto  di legge sospende,  salvo
          diverso  accordo  tra    i  Gruppi,  il decorso   dei tempi
          previsti  dal  calendario  in  vigore,  che  riprendono   a
          decorrere dopo la votazione della questione stessa.
            3.   Alla      discussione   dei   progetti  di     legge
          costituzionale previsti  dalla  legge    costituzionale  24
          gennaio  1997,  n.    1,  si    applicano  le  disposizioni
          dell'art. 24  nel  testo  in vigore   alla   data del    31
          dicembre 1997.
            4.   Entro  il  31  gennaio  1999,    la  Giunta  per  il
          Regolamento  presenta  all'Assemblea    una       relazione
          sull'attuazione     della      riforma    del  procedimento
          legislativo.
            4-bis. Entro il  31  dicembre  2000,  la  Giunta  per  il
          Regolamento  e  il Comitato per la legislazione  presentano
          congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli
          16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
            5.   La  Commissione    speciale    per    le   politiche
          comunitarie  costituitasi  nella  XIII  legislatura  assume
          la  denominazione   di Commissione   politiche  dell'Unione
          europea.    Fino   al primo   rinnovo delle Commissioni, ai
          sensi dell'art. 20, comma   5, alla  Commissione  non    si
          applica   il  divieto di  cui  al primo  periodo  del comma
          3 dell'art. 19.
            6. Le disposizioni dell'art. 102, comma 3,  si  applicano
          ai  progetti  di legge assegnati dalla data dell'entrata in
          vigore di esse.
            7. La  disposizione di cui all'art.  5, comma 7, non   si
          applica  ai Segretari   eletti   precedentemente alla  data
          della  sua entrata  in vigore".
          Nota all'art. 16-bis:
            - Il comma 2 dell'art. 79 del  Regolamento  della  Camera
          dei deputati cosi' recita:
            "2.    Il  procedimento   per l'esame   dei   progetti di
          legge  in     sede  referente  e'   costituito   dall'esame
          preliminare   con  l'acquisizione  dei  necessari  elementi
          informativi, dalla  formulazione del  testo degli  articoli
          e  dalla  deliberazione  sul  conferimento  del  mandato  a
          riferire all'Assemblea".
            I  commi  3,   4, 5 e 6 dell'art. 16-bis  del Regolamento
          della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle  note
          alla deliberazione.
          Nota all'art. 96-ter:
            -    Il   comma 4  dell'art.  143  del  Regolamento della
          Camera  dei deputati e' riportato sopra,  nelle  note  alla
          deliberazione.
            I  commi  1,  3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 79 del Regolamento
          della Camera dei deputati cosi' recitano:
            " 1. Le   Commissioni in sede referente  organizzano    i
          propri  lavori  secondo principi   di economia procedurale.
          Per     ciascun  procedimento,  l'ufficio   di   presidenza
          integrato      dai   rappresentanti   dei  Gruppi,  con  la
          maggioranza  prevista  dall'art.  23,  comma  6, ovvero, in
          mancanza  di  questa,  il    presidente  della  Commissione
          determina  i  modi   della sua organizzazione, compreso  lo
          svolgimento   di  attivita'    conoscitive  e  istruttorie;
          stabilisce  altresi',    di norma dopo la  scelta del testo
          base, i termini per la presentazione  e  le  modalita'  per
          l'esame   degli  emendamenti.    Il      procedimento    e'
          organizzato  in   modo  tale  da assicurare che    esso  si
          concluda     almeno  quarantotto  ore    prima  della  data
          stabilita  nel  calendario  dei  lavori  per   l'iscrizione
          del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
            3.  La  discussione in sede  referente e' introdotta  dal
          presidente della  Commissione  o  da  un  relatore  da  lui
          incaricato,  che  richiede  al  Governo    i dati   e   gli
          elementi informativi  necessari  per i   fini  indicati  ai
          commi 4 e 11.
            4.   Nel   corso  dell'esame  in     sede  referente,  la
          Commissione  provvede  ad  acquisire  gli     elementi   di
          conoscenza  necessari    per  verificare  la  qualita'    e
          l'efficacia  delle  disposizioni   contenute   nel   testo.
          L'istruttoria   prende  a  tal  fine  in  considerazione  i
          seguenti aspetti:
            a)   la necessita'   dell'intervento  legislativo,    con
          riguardo    alla  possibilita'    di   conseguirne i   fini
          mediante  il ricorso  a  fonti diverse dalla legge;
            b) la    conformita'  della  disciplina  proposta    alla
          Costituzione,   la  sua  compatibilita'  con  la  normativa
          dell'Unione europea e il rispetto  delle  competenze  delle
          regioni e delle autonomie locali;
            c)  la  definizione degli obiettivi dell'intervento  e la
          congruita' dei    mezzi  individuati    per    conseguirli,
          l'adeguatezza  dei  termini previsti per l'attuazione della
          disciplina,     nonche'   gli   oneri   per   la   pubblica
          amministrazione, i cittadini e le imprese;
            d)  l'inequivocita'  e la chiarezza del significato delle
          definizioni e  delle    disposizioni,  nonche'  la  congrua
          sistemazione della materia in articoli e commi.
            5.   Per   l'acquisizione   degli   elementi   di cui  al
          comma  4,  la Commissione   puo'  richiedere   al   Governo
          di    fornire   dati     e informazioni,   anche  con    la
          predisposizione    di  apposite    relazioni  tecniche.  La
          Commissione si avvale  inoltre delle procedure  di  cui  al
          capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
            6.   Le procedure  previste  dal  comma 5  sono  promosse
          quando   ne facciano richiesta  almeno  quattro  componenti
          della   Commissione,  salvo  che  l'ufficio  di  presidenza
          integrato  dai  rappresentanti  dei   Gruppi,   con      la
          maggioranza    prevista   dall'art. 23,  comma  6,  ovvero,
          in mancanza    di      questa,    il    presidente    della
          Commissione    giudichi l'oggetto    della  richiesta   non
          essenziale      per    il      compimento  dell'istruttoria
          legislativa.    L'ufficio  di  presidenza    integrato  dai
          rappresentanti dei Gruppi, con    la  maggioranza  prevista
          dall'art.  23,  comma    6,   ovvero,   in   mancanza    di
          questa,   il   presidente   della  Commissione  stabilisce,
          sentito  il  Governo,  il termine entro il quale il Governo
          stesso deve comunicare le  informazioni e i dati   ad  esso
          richiesti relativamente  ai progetti di legge  inseriti nel
          programma  dei    lavori  dell'Assemblea.   La  Commissione
          non  procede   alle deliberazioni conclusive    riguardanti
          ciascun  articolo fino  a quando non siano pervenuti i dati
          e le informazioni al riguardo richiesti al  Governo,  salvo
          che  esso dichiari   di non poterli fornire, indicandone il
          motivo.
            9. La Commissione puo' nominare   un Comitato  ristretto,
          composto   in   modo   da   garantire   la   partecipazione
          proporzionale  delle  minoranze,  al   quale         affida
          l'ulteriore      svolgimento   dell'istruttoria     e    la
          formulazione  delle  proposte  relative  al   testo   degli
          articoli".
            I  commi 3, 4 e 5  dell'art. 16-bis del Regolamento della
          Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle  note  alla
          deliberazione.