Il comma 1 dell'art. 16-bis e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato per la legislazione e' composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni". All'art. 16 -bis, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6". Dopo il capo XIX-bis, e' aggiunto il seguente: "Capo XIX-ter DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO Art. 96-ter. 1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'art. 143, comma 4. 2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresi' alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. 3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinche' esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo. 4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 puo' chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo. 5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso e' stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, e' comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo". Il comma 4 dell'art. 143 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne da' notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera puo' differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente e' bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu' di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessita', puo' fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere e' comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo". All'art. 154, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96 - ter". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 41). Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato - nel testo riformulato il 20 luglio dalla Giunta per il Regolamento - nella seduta del 20 luglio 1999.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: - Il testo degli articoli 16-bis, 143 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1999, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 16-bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. 2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. 3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini indicati all'art. 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. 4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere e' richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale e' riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. 5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente e' stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. 7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento". "Art. 143. - 1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti. 2. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facolta' di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. 3. Possono altresi' chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. 4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne da' notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera puo' differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente e' bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu' di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessita', puo' fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere e' comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo". "Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decretilegge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decretilegge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis. 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997. 4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter. 5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19. 6. Le disposizioni dell'art. 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse. 7. La disposizione di cui all'art. 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore". Nota all'art. 16-bis: - Il comma 2 dell'art. 79 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: "2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e' costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea". I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 16-bis del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione. Nota all'art. 96-ter: - Il comma 4 dell'art. 143 del Regolamento della Camera dei deputati e' riportato sopra, nelle note alla deliberazione. I commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 79 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recitano: " 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie; stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti. Il procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. 3. La discussione in sede referente e' introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. 4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualita' e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: a) la necessita' dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformita' della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruita' dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua sistemazione della materia in articoli e commi. 5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. 6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. 9. La Commissione puo' nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli". I commi 3, 4 e 5 dell'art. 16-bis del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione.