IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976 e successive modificazioni,  concernente le misure di protezione
contro  l'introduzione  negli Stati  membri  di  organismi nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  in  particolare  l'articolo  8 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n. 536,  relativo all'attuazione della  direttiva del
Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di
protezione  contro l'introduzione  negli  Stati  membri di  organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
  Vista la  decisione della  Commissione U.E.  n. 1999/181/CE  del 24
febbraio 1999  che autorizza gli  Stati membri a prevedere  deroghe a
determinate disposizioni della  direttiva 77/93/CEE sopraindicata per
quanto riguarda le  piantine di fragole (Fragaria  L.) destinate alla
piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;
  Considerato che  l'applicazione delle misure  fitosanitarie fissate
dal presente  regolamento farebbero  escludere i  rischi fitosanitari
per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 7464 del 15 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In deroga  a quanto  previsto  dal decreto  del Ministro  delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  del  31  gennaio  1996,
pubblicato nel  supplemento ordinario  n. 33 alla  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 41 del  19 febbraio 1996, le piantine di
fragole  (Fragaria L.),  destinate  alla  piantagione, diverse  dalle
sementi,  originarie dell'Argentina,  possono  essere introdotte  nel
territorio della Repubblica italiana dal 1 giugno 1999 al 31 dicembre
2000.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legistativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  La legge  18  giugno  1931, n.  987,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale   del 24   agosto 1931,  n. 194,  reca:
          "Disposizioni  per la difesa  delle piante   coltivate    e
          dei   prodotti   agrari dalle  cause nemiche e sui relativi
          servizi".
            -   Il regio   decreto 12   ottobre    1933,  n.    1700,
          pubblicato   nella Gazzetta   Ufficiale  del   22  dicembre
          1933,  n.   295,  concerne l'approvazione  del  regolamento
          per   l'applicazione   della legge  18 giugno 1931, n. 987,
          recante  disposizioni per la difesa delle piante  coltivate
          e  dei prodotti agrari  dalle cause nemiche e  sui relativi
          servizi e successive modificazioni.
            -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 536,
          pubblicato nella Gazzetta    Ufficiale  della    Repubblica
          italiana    n. 7   dell'11 gennaio 1993,  reca: "Attuazione
          della direttiva   91/683/CEE concernente   le  misure    di
          protezione   contro  l'introduzione negli  Stati membri  di
          organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
            -   Il    decreto   ministeriale   31   gennaio     1996,
          pubblicato   nel supplemento ordinario n. 33  alla Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del  19  febbraio
          1996,    riguarda    le   misure   di   protezione   contro
          l'introduzione  negli Stati  membri  di   organismi  nocivi
          ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
            -     La    decisione    della    Commissione  U.E.    n.
          1999/181/CE   del   24 febbraio 1999, che    autorizza  gli
          Stati   membri   a      prevedere   deroghe  a  determinate
          disposizioni della  direttiva   77/93/CEE, e'    pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita'  europea L 59/32
          del 6 marzo 1999.
            - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            - Per  il testo  del decreto del  Ministro delle  risorse
          agricole,  alimentari   e   forestali   31   gennaio  1996,
          vedi  nelle  note  alle premesse.