IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi
compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un
migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato
CONI, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi'
dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante
"Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
86 del 27 marzo 1981.
- Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, d ella legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonche' di altri enti per il cui
funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in
societa' di diritto privato di enti ad alto indice di
autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma,
di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
68, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998.