IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge
30 gennaio 1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare gli articoli 20 e 50;
Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati
AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al
protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993,
n. 300);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1496;
Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea
in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 92/2116
avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera
circolazione degli oggetti in metallo prezioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
I metalli preziosi e loro titoli legali
Art. 1.
1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono
i seguenti: platino, palladio, oro e argento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
(Legge Comunitaria 1995 - 1997). L'art. 42 cosi' recita:
"Art. 42 (Titoli e marchi di identificazione dei metalli
preziosi: criteri di delega). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per adeguare
la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali
dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto
di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati
membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella
pratica commerciale;
b) riconoscere validita' alle marcature di contenuto
equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle
normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del
marchio di responsabilita', prevedendo anche procedure
di valutazione della conformita' in linea con quelle
previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un
elevato livello di tutela dei consumatori e di
trasparenza nelle transazioni commerciali".
- La legge 30 gennaio 1968 reca disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20
e 50 cosi' recitano:
"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi
comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della
proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un
responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela
del consumatore e della fede pubblica, con particolare
riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia'
svolti dagli uffici di cui al comma 1".
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture
amministrative e statali e attribuzione di beni e
risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici
provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli
uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a
decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per
la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30
novembre 1998, si provvede alla individuazione in via
generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del
presente articolo viene stabilita in modo da
assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1
gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel
presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli
uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
- La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca ratifica ed
esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con
protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2
maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto
accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo
1993.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche
al sistema penale.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1496, reca approvazione del regolamento per
l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46,
sulla disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi.