IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art.  6  che
disciplina   i  rapporti   fra   Servizio   sanitario  nazionale   ed
universita';
  Visti  i  decreti del  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro della sanita',
datati 24  luglio 1996 e  10 settembre 1997,  con i quali  sono stati
definiti gli  ordinamenti didattici dei corsi  universitari dell'area
sanitaria ai sensi  del richiamato art. 6 del  decreto legislativo n.
502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 241
del 14 ottobre 1996 e Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997);
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto  con il Ministro della sanita',
datato  10  settembre   1997,  con  il  quale   e'  stato  modificato
l'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai  corsi  di
diploma  universitario di  terapista  della  neuro e  psicomotricita'
dell'eta' evolutiva e di  tecnico della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale;
  Visto, in particolare, l'art. 1,  punto 5, del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  di
concerto con  il Ministro  della sanita', datato  24 luglio  1996, il
quale prevede che il numero  effettivo degli iscritti a ciascun corso
di diploma e' determinato con  decreto del Ministero della sanita' di
concerto   con  il   Ministero  dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica e tecnologica;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  d'intesa con  il Ministro  della sanita',
datato  24  settembre  1997,  con  il quale  sono  stati  definiti  i
requisiti  d'idoneita' delle  strutture  per  i diplomi  universitari
dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che
stabilisce  il  numero  minimo  di iscrivibili  a  ciascun  corso  di
diploma;
  Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario,
articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie
nazionali e delle indicazioni fornite  dalle regioni e dalle province
autonome,  sentite le  federazioni  ed  associazioni nazionali  delle
varie figure interessate;
  Ritenuto  che  il  numero   dei  posti  di  diploma  universitario,
articolato  a livello  regionale,  e' da  intendersi come  fabbisogno
formativo delle  singole regioni o province  autonome, fermo restando
che le  regioni e le  province possono deliberare di  provvedere alla
formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa
con universita' di altre regioni;
  Ritenuto  per  le  figure professionali  di  assistente  sanitario,
infermiere   pediatrico,  terapista   occupazionale,  tecnico   della
prevenzione  nell'ambiente  e nei  luoghi  di  lavoro, tecnico  della
fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria,
i  cui ordinamenti  didattici  sono in  corso  di individuazione,  di
provvedere alla  determinazione del fabbisogno, fermo  restando che i
relativi  corsi  potranno essere  attivati  solo  se gli  ordinamenti
didattici saranno  definiti in tempo utile  all'attivazione dei corsi
stessi;
  Ritenuto per la figura professionale di educatore professionale, in
corso di  individuazione, di provvedere con  successivo provvedimento
alla  determinazione  del fabbisogno  non  appena  sara' definito  il
relativo ordinamento didattico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno  accademico 1999-2000,  il numero  dei posti,  a livello
nazionale, ripartito  per regione  e provincia autonoma,  relativi ai
corsi di  diploma per il  personale infermieristico, tecnico  e della
riabilitazione,  e'  quello  risultante  dalle  tabelle  allegate  al
presente decreto, del quale le stesse fanno parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1999
                                            Il Ministro della sanita'
                                                      Bindi
Il Ministro dell'universita' e della
 ricerca scientifica  e tecnologica
              Zecchino