IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante "Misure urgenti per l'autotrasporto"; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 158 del 1998 convertito dalla legge numero 245/1998 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali oltreche' per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate; Vista la delibera n. 27/98 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi antostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1998, il 95% dell'importo di lire 114.000.000.000 - stanziato dalla citata legge numero 245/1998 - nonche' i residui fondi di lire 7.293.931.560, disponibili sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione, in quanto non impegnati per l'anno di competenza 1998; Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta disponibile un importo complessivo di L. 115.593.931.560 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in L. 350.000.000; Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 115.243.931.560, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 350.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' per la presentazione da parte di questi ultimi delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento del rimborso; Considerate la quantita' e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997; Ritenuto che nell'ipotesi di loro invarianza per il 1998, nonche' dell'aumento intervenuto dei pedaggi autostradali, occorre comunque procedere ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione presumibilmente erogabili per ciascuna fascia; Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, occorrera' tenere conto anche dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita; Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1998, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Per le tratte autostradali gestite da societa' che non siano dotate di sistemi di pagamento a riscossione differita, dette societa' considerano, ai fini delle riduzioni, le fatture intestate ai soggetti aventi titolo e relative a viaggi effettuati sulle tratte sprovviste dei sistemi di pagamento a riscossione differita. 3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1997. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione puo' essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime. 4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella: ===================================================================== Milioni di fatturato annuo in pedaggi % di riduzione _____________________________________________________________________ fino a 100 4 oltre 100 e fino a 200 8 oltre 200 e fino a 400 12 oltre 400 e fino a 800 16 oltre 800 20 6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 7. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio, nonche' con le societa' concessionarie delle autostrade sprovviste di detti sistemi. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. 8. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzena Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 1999 Il presidente: De Lipsis