IL COMITATO CENTRALE
  per  l'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Visto il  decreto-legge 27 maggio  1998, n. 158, convertito  con la
legge  24   luglio  1998,  n.   245,  recante  "Misure   urgenti  per
l'autotrasporto";
  Visto in particolare  l'art. 2, comma 1, del citato  decreto n. 158
del  1998  convertito dalla  legge  numero  245/1998 che  assegna  al
Comitato centrale  per l'albo degli autotrasportatori  risorse per lo
svolgimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali  oltreche'  per
interventi per la sicurezza  della circolazione anche con riferimento
all'utilizzo delle  infrastrutture, da realizzarsi  mediante apposite
convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Vista la direttiva  del Ministro dei trasporti  e della navigazione
n. 06301 del 16 dicembre 1998  circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
  Vista la  delibera n. 27/98 con  la quale il Comitato  centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori  ha   disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi antostradali in favore
delle imprese di  autotrasporto per l'anno 1998,  il 95% dell'importo
di  lire  114.000.000.000  -  stanziato  dalla  citata  legge  numero
245/1998 - nonche' i residui fondi di lire 7.293.931.560, disponibili
sul  capitolo di  spesa  1586  del Ministero  dei  trasporti e  della
navigazione, in quanto non impegnati per l'anno di competenza 1998;
  Considerato  pertanto  che  in virtu'  dei  suddetti  provvedimenti
risulta disponibile un importo  complessivo di L. 115.593.931.560 dal
quale andra' detratto  l'importo che il Comitato  centrale per l'albo
degli  autotrasportatori  dovra'  erogare per  rendere  operativa  la
presente  delibera,  che  puo' indicativamente  preventivarsi  in  L.
350.000.000;
  Considerato  che  risulta,  pertanto, utilizzabile  per  le  misure
rivolte a  favorire l'uso delle infrastrutture  autostradali da parte
delle  imprese  italiane  e  comunitarie di  autotrasporto  di  cose,
l'importo  di   L.  115.243.931.560,  salvo  ulteriori   importi  che
dovessero  residuare dalla  sopra indicata  somma di  L. 350.000.000,
preventivata per le spese necessarie  e rendere operativa la presente
delibera;
  Considerata la  necessita' di  stabilire l'entita'  percentuale dei
rimborsi dei  pedaggi autostradali  da applicarsi ai  soggetti aventi
titolo,  nonche' i  criteri e  le modalita'  per la  presentazione da
parte di questi ultimi delle  domande e della relativa documentazione
ai fini dell'ottenimento del rimborso;
  Considerate la  quantita' e l'articolazione per  fasce di fatturato
delle  domande presentate  per  l'analogo intervento  operato per  il
1997;
  Ritenuto che nell'ipotesi  di loro invarianza per  il 1998, nonche'
dell'aumento intervenuto  dei pedaggi autostradali,  occorre comunque
procedere  ad  una  ridefinizione   delle  percentuali  di  riduzione
presumibilmente erogabili per ciascuna fascia;
  Considerato, infine, che, nella  ridefinizione di tali percentuali,
occorrera'  tenere conto  anche  dell'estensione  del beneficio  alle
imprese che non hanno potuto  usufruire nell'anno 1998 del sistema di
pagamento dei pedaggi a riscossione differita;
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4  e 5, adibiti  a svolgere servizi  di autotrasporto di  cose per
conto di terzi  in disponibilita' delle imprese di  cui al successivo
punto 3, sono  soggetti ad una riduzione compensata, a  partire dal 1
gennaio  1998 fino  al 31  dicembre 1998,  commisurata al  volume del
fatturato annuale in pedaggi.
  2. Le  predette riduzioni compensate sono  apportate esclusivamente
per i  pedaggi a riscossione  differita mediante fatturazione  e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio  sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla  riduzione. Per le tratte  autostradali gestite da
societa' che non  siano dotate di sistemi di  pagamento a riscossione
differita, dette  societa' considerano,  ai fini delle  riduzioni, le
fatture  intestate ai  soggetti  aventi titolo  e  relative a  viaggi
effettuati  sulle  tratte  sprovviste  dei  sistemi  di  pagamento  a
riscossione differita.
  3. Le  riduzioni compensate  dei pedaggi autostradali  si applicano
alle  imprese iscritte  all'albo  nazionale delle  persone fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di  cose per conto di terzi
di cui  all'art. 1 della  legge 6 giugno  1974, n. 298,  nonche' alle
cooperative aventi  i requisiti mutualistici  di cui all'art.  26 del
decreto  legislativo del  Capo  provvisorio dello  Stato 14  dicembre
1947,  n.  1577, e  successive  modificazioni,  ai consorzi  ed  alle
societa' consortili  costituiti a norma  del libro V, titolo  X, capo
II,  sez.  II  e  II  bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di autotrasporto,  che siano  iscritti al  predetto albo
nazionale alla data del 31 dicembre 1997. Le imprese, le cooperative,
i  consorzi  e le  societa'  consortili  iscritte all'albo  nazionale
successivamente a tale  data, possono richiedere la  riduzione di cui
sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione
all'albo  nazionale.  Qualora una  cooperativa,  un  consorzio o  una
societa'  consortile abbia  fra i  propri associati  sia imprese  non
iscritte  al  predetto  albo  nazionale,  sia  imprese  iscritte,  la
riduzione  puo'   essere  richiesta   esclusivamente  per   i  viaggi
effettuati da quest'ultime.
  4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto
di merci per conto di terzi  aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea  ed   in  regola  con   le  norme  sull'accesso   al  mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  5.  La riduzione  compensata si  applica alle  classi di  fatturato
realizzate  da ciascun  soggetto  avente titolo  secondo la  seguente
tabella:
=====================================================================
Milioni di fatturato annuo in pedaggi                  % di riduzione
_____________________________________________________________________
fino a 100                                                    4
oltre 100 e fino a 200                                        8
oltre 200 e fino a 400                                       12
oltre 400 e fino a 800                                       16
oltre 800                                                    20
  6.  Nel caso  in  cui l'ammontare  complessivo  delle riduzioni  da
applicare,  risultante   dai  rendiconti  trasmessi   dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale   per    l'albo    degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede al calcolo del coefficiente  determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la somma  complessiva  delle  riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto  qualora l'ammontare complessivo delle  riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come  da  tabella  di  cui  al
precedente punto 5, non  pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle  percentuali di riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  7.  Il   Comitato  centrale  per  l'albo   degli  autotrasportatori
provvede,  con successiva  delibera a  definire le  modalita' con  le
quali  i soggetti  aventi titolo  procedono ad  avanzare domanda,  la
documentazione  da   allegare  a  dette  domande,   le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico. La stessa delibera  disciplina le modalita' di istruttoria
delle domande  avanzate anche  in relazione  a quanto  definito nelle
convenzioni con  le societa'  che gestiscono  sistemi di  pagamento a
riscossione  differita   del  pedaggio,   nonche'  con   le  societa'
concessionarie  delle  autostrade  sprovviste di  detti  sistemi.  La
delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte
del  Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa' concessionarie  di autostrade dei minori  introiti derivanti
dalla riduzione  compensata dei pedaggi autostradali  applicati dalle
societa' concessionarie  agli aventi titolo,  nonche' i criteri  e le
modalita' di  rimborso da parte  di queste ultime ai  soggetti aventi
titolo.
  8. La  presente delibera verra' pubblicata  nella Gazzena Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 1999
                                             Il presidente: De Lipsis