IL COMITATO CENTRALE
  per  l'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Vista  la legge  6  giugno 1974,  n.  298, con  la  quale e'  stato
istituito presso la Direzione  generale della motorizzazione civile e
dei    trasporti    in    concessione,   l'albo    nazionale    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Visto l'art. 2 della legge 27  maggio 1993, n. 162, che dispone che
alle  spese derivanti  dal  funzionamento del  comitato centrale  per
l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati
provinciali provvede il comitato  centrale utilizzando le quote annue
al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 novembre 1994,
n. 681,  con il quale e'  stato emanato il regolamento  recante norme
sul  sistema delle  spese  derivanti dal  funzionamento del  comitato
centrale  per l'albo  degli autotrasportatori  di cose  per conto  di
terzi;
  Vista  la normativa  contabile di  attuazione, di  cui all'art.  8,
comma  1 del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  681/1994,
approvata, d'intesa  con la  Direzione generale  della motorizzazione
civile  e dei  trasporti  in concessione  dal  comitato centrale  con
delibera n.  5/96 del  17 aprile  1996 e  registrata dalla  Corte dei
conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996;
  Visto il  decreto-legge 28 dicembre  1998, n. 451,  convertito, con
modificazioni, nella legge  26 febbraio 1999, n. 40, con  il quale e'
stato, tra  l'altro, assegnato al  comitato centrale l'importo  di L.
140.000.000.000, da  utilizzare entro l'anno 1999,  per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione;
  Visto  l'art. 2,  comma  3, del  citato decreto  n.  451 del  1998,
convertito  nella  legge  n.  40/1999, che  impone  al  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione  di dettare  direttive  al  comitato
centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di  cose per  conto di  terzi circa  l'utilizzo delle
risorse ad esso assegnate dallo stesso articolo;
  Vista la direttiva  del Ministro dei trasporti  e della navigazione
n. 308/CTAG del  26 marzo 1999 con la quale  sono state adottate, fra
l'altro, le seguenti disposizioni:
  A.1) il comitato centrale utilizzera' una quota non inferiore al 90
per cento  delle risorse  ad esso assegnate  con il  decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito,  con modificazioni, nella legge 26
febbraio  1999,  n. 40,  per  misure  volte  a favorire  l'uso  delle
infrastrutture  autostradali  da  parte   delle  imprese  italiane  e
comunitarie di autotrasporto di cose;
  2) il  comitato centrate potra' aggiungere  alle suindicate risorse
eventuali altre  risorse nella propria disponibilita'  non altrimenti
impegnate;
  3) il  comitato centrale per i  fini di cui ai  precedenti punti e'
autorizzato a stipulare apposite  convenzioni con i soggetti titolari
di concessioni per la gestione delle tratte autostradali;
  4)  il  comitato  centrale, con  propria  deliberazione  stabilira'
l'entita' percentuale  delle misure da applicarsi  ai soggetti aventi
titolo;
  B. il  comitato centrale utilizzera'  le rimanenti risorse  ad esso
assegnate per le ulteriori finalita' di  cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40;
  Ritenuto,  pertanto, di  dover  dare  tempestiva applicazione  alla
suddetta direttiva;
  Considerato che, ai sensi  della predetta direttiva, possono essere
destinati fondi per lire 126  miliardi ai fini della realizzazione di
interventi tesi  a favorire l'utilizzo delle  infrastrutture da parte
delle imprese di autotrasporto;
  Considerato   che,  tali   interventi  possono   essere  realizzati
attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori di
dette  infrastrutture,  tenendo  conto dell'esperienza  derivante  da
precedenti interventi legislativi in materia;
  Tenuto  conto che  il  comitato  centrale ha,  in  tal senso,  gia'
avviato  trattative   con  l'AISCAT   per  la  stipula   di  apposite
convenzioni con le  societa' che gestiscono la  rete autostradale, il
cui onere sara' posto a carico  dello stato di previsione della spesa
del Ministero  dei trasporti e  della navigazione - capitolo  n. 1595
"Somma   assegnata   al   comitato    centrale   per   l'albo   degli
autotrasportatori  per   le  attivita'  propedeutiche   alla  riforma
organica del settore,  nonche' per interventi per  la sicurezza della
circolazione";
  Considerato  che, ai  sensi  della predetta  direttiva, il  residuo
importo  di   L.  14.000.000.000   deve  essere  utilizzato   per  la
realizzazione di interventi individuati dal comitato centrale e volti
ad  incrementare  la sicurezza  della  circolazione  e la  protezione
ambientale;
  Ritenuto che  una serie  di interventi  rientranti in  tale ambito,
possa  essere  prioritariamente  individuata nella  realizzazione  di
misure  finalizzate a  decongestionare  dal  traffico pesante  alcune
parti di territorio  e localita' nelle quali, nel  periodo estivo, si
assomma  a  tale  traffico  anche  quello  assai  intenso  di  natura
turistica, provocando, tra l'altro, gravi danni per l'ambiente;
  Visti  gli accordi  di  programma stipulati  tra  il Ministero  dei
lavori  pubblici   e  gli  enti  interessati   per  il  trasferimento
obbligatorio, per l'anno  1999, del traffico pesante dalle ss  1 e ss
206 sulla A 12 e dalla ss 16 sulla A 14;
  Ritenuto che i  fondi a disposizione possano  essere utilizzati per
il  totale ristoro  della  parte  di pedaggio  posta  a carico  delle
imprese  di  autotrasporto  che   sono  obbligate  ad  utilizzare  le
infrastrutture  autostradali  sulle   tratte  indicate  nei  predetti
accordi di programma;
  Ritenuto,  altresi',  che la  parte  di  risorse eventualmente  non
utilizzate per la realizzazione dei  suddetti rimborsi a favore delle
imprese di autotrasporto  obbligate all'utilizzo delle infrastrutture
autostradali, come sopra indicate, nonche' per la realizzazione degli
ulteriori interventi  che verranno individuati dal  comitato centrale
per  incrementare la  sicurezza  della circolazione  e la  protezione
ambientale,  vada utilizzata  per  integrare i  fondi destinati  alla
riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999;
  Considerato che  anche i  suddetti oneri, inerenti  alla suindicata
quota  del  10%  delle  risorse assegnate  con  il  decreto-legge  n.
451/1998,  convertito, con  modificazioni,  nella  legge n.  40/1999,
risultano riferibili a  carico del capitolo n.  1595 "Somma assegnata
al  comitato  centrale  per  l'albo degli  autotrasportatori  per  le
attivita' propedeutiche  alla riforma  organica del  settore, nonche'
per interventi per la sicurezza della circolazione";
                              Delibera:
  1. Di utilizzare una quota corrispondente al 90% dell'importo di L.
140.000.000.000,  di  cui  alla  legge  n.  40/1999,  per  realizzare
rimborsi dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999, a favore
delle imprese italiane e  comunitarie di autotrasporto, attraverso la
stipula di  apposite convenzioni  con le  societa' che  gestiscono le
infrastrutture autostradali;
  2. Di utilizzare il residuo importo di lire 14.000.000.000, pari al
10% della  somma di cui al  precedente punto 1, per  la realizzazione
degli interventi  che verranno  individuati dal comitato  centrale al
fine di favorire il miglioramento della protezione ambientale e della
sicurezza  della circolazione  stradale, anche  attraverso interventi
tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta;
  3.  Di  utilizzare  prioritariamente  - attraverso  la  stipula  di
apposite  convenzioni  con  gli  enti  gestori  delle  infrastrutture
autostradali - parte dei fondi di cui al precedente punto 2, e per le
finalita'   in  esso   indicate,   per  rimborsare   le  imprese   di
autotrasporto  delle  quote  di  pedaggio poste  a  loro  carico  per
l'utilizzo  obbligatorio  delle  tratte  autostradali,  di  cui  agli
accordi di  programma sottoscritti dal Ministero  dei lavori pubblici
con gli  enti interessati  per il  dirottamento, nell'anno  1999, del
traffico dalle s.s. 1  e s.s. 206 sulla A 12 e dalla  s.s. 16 sulla A
14;
  4.  Di utilizzare  per le  finalita' di  cui al  punto 1,  anche le
eventuali  risorse  residuate,  in   quanto  non  impegnate,  per  le
finalita' di cui ai precedenti punti 2 e 3.
  5. Con successive delibere, da  adottarsi entro il 31 ottobre 1999,
il comitato  centrale provvedera' a  rendere noti criteri,  termini e
modalita' per l'applicazione delle  disposizioni di cui ai precedenti
punti 1, 2, 3 e 4.
  6. La presente delibera  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 luglio 1999
                                             Il presidente: De Lipsis