1. Fonti normative.
  Il primo comma dell'art. 78 del  decreto legislativo n. 58 del 1998
assegna alla Consob il potere di "richiedere agli organizzatori, agli
emittenti e agli operatori dati,  notizie e informazioni sugli scambi
organizzati di  strumenti finanziari"; il successivo  comma 2 prevede
che  la Consob  "ai fini  della tutela  degli investitori  (...) puo'
(...)   stabilire   le  modalita',   i   termini   e  le   condizioni
dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi".
  La presente  comunicazione e' adottata in  forza delle disposizioni
sopra  richiamate e  riguarda scambi  organizzati che  danno luogo  a
negoziazioni aventi carattere di sistematicita'.
 2. Definizione.
  Per sistema di scambi organizzati si intende un insieme di regole e
di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o
periodica:
  a)  di  raccogliere  e   diffondere  proposte  di  negoziazione  di
strumenti finanziari, e
  b) di  dare esecuzione a  dette proposte con le  modalita' previste
dal sistema.
  3.  Comunicazioni sull'attivita'  di organizzazione  di sistemi  di
scambi organizzati
  Gli organizzatori di un sistema di scambi organizzati, non oltre la
data di avvio dell'operativita' del sistema, comunicano alla Consob i
seguenti elementi informativi:
  a) regole di funzionamento del sistema, con particolare riferimento
a quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi;
  b) strutture utilizzate e relative modalita' di funzionamento;
  c) operatori partecipanti al sistema;
  d) strumenti finanziari trattati e relativi emittenti.
  Gli organizzatori comunicano senza indugio alla Consob le modifiche
intervenute nei dati precedentemente trasmessi.
  In  sede  di prima  applicazione  delle  presenti disposizioni  gli
organizzatori comunicano gli elementi  informativi richiesti entro il
30 aprile 1999.
  Nel mese di giugno di ciascun  anno, la Consob pubblica sul proprio
bollettino l'elenco dei sistemi di  scambi organizzati e gli elementi
informativi trasmessi dagli organizzatori.
  4.Registrazione dei  contratti conclusi per il  tramite dei sistemi
di scambi organizzati.
  Gli organizzatori dei sistemi  di scambi organizzati assicurano che
siano predisposte  procedure elettroniche per la  registrazione delle
operazioni  concluse che  consentono di  effettuare ricerche  su ogni
singolo  strumento   finanziario,  su   ogni  singola   tipologia  di
operazione e su ogni singolo operatore partecipante al sistema.
 5. Trasparenza delle negoziazioni.
  Gli organizzatori  dei sistemi di scambi  organizzati che prevedono
quale  taglio minimo  di  ogni singola  negoziazione un  controvalore
inferiore  a  lire  300  milioni, ovvero  ai  quali  non  partecipino
esclusivamente investitori istituzionali,  assicurano che siano messe
a disposizione del pubblico le seguenti informazioni:
  a) regole di  funzionamento del sistema che  presiedono al processo
di  formazione dei  prezzi e  descrizione degli  strumenti finanziari
trattati;
  b) durante l'orario di funzionamento del sistema:
  migliori condizioni di  prezzo in acquisto e in  vendita e relative
quantita';
  prezzo, quantita', data e ora dell'ultimo contratto concluso.
  Qualora  le  regole   del  sistema  prevedano  che   il  prezzo  di
conclusione  dei  contratti sia  determinato  in  base ad  un'asta  a
chiamata,  debbono essere  diffuse solo  le informazioni  relative al
prezzo,  alle quantita',  alla data  e all'ora  dell'ultimo contratto
concluso;
  c) entro  l'inizio della  giornata successiva di  negoziazione, per
ciascuno strumento finanziario:
     numero dei contratti conclusi;
  quantita' complessivamente scambiate e relativo controvalore;
     prezzo minimo e massimo;
     prezzo dell'ultimo contratto concluso.
  Qualora l'accesso al  sistema e la raccolta  degli ordini avvengano
in  via  informatica, le  informazioni  di  cui  sopra sono  messe  a
disposizione  del  pubblico  attraverso i  terminali  utilizzati  dal
sistema stesso. Negli altri casi, le stesse informazioni sono esposte
nei  locali destinati  alla ricezione  degli  ordini o  sono messe  a
disposizione  del pubblico  con altri  mezzi idonei  a garantirne  un
eguale grado di diffusione.
  Gli organizzatori  dei sistemi di scambi  organizzati che prevedono
quale  taglio minimo  di  ogni singola  negoziazione un  controvalore
inferiore  a  lire  300  milioni, ovvero  ai  quali  non  partecipino
esclusivamente investitori  istituzionali, almeno  una volta  al mese
diffondono  al   pubblico  un  comunicato  contenente   per  ciascuno
strumento trattato le seguenti informazioni:
  a)  il  numero dei  contratti  conclusi  tramite  il sistema  e  le
quantita' complessivamente trattate;
  b) il  prezzo minimo ed  il prezzo  massimo registrato nel  mese di
riferimento;
  c) il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi tramite
il sistema;
  d) il prezzo, la quantita' e la data dell'ultimo contratto concluso
tramite il sistema.
  Qualora  le regole  del sistema  prevedano che  la conclusione  dei
contratti   avvenga  mediante   l'applicazione   delle  proposte   di
negoziazione  esposte  da  operatori   in  proprio,  le  informazioni
relative  al  prezzo  medio  ponderato dei  contratti  conclusi  sono
fornite distintamente per gli acquisti e per le vendite.
 6. Emittenti.
  Ovviamente restano fermi gli  obblighi di informazione del pubblico
e di comunicazione alla Consob previsti dagli articoli 114, 115 e 116
del decreto  legislativo n.  58 del  1998 e  dalle relative  norme di
attuazione.