1. Fonti normative. Il primo comma dell'art. 78 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assegna alla Consob il potere di "richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e informazioni sugli scambi organizzati di strumenti finanziari"; il successivo comma 2 prevede che la Consob "ai fini della tutela degli investitori (...) puo' (...) stabilire le modalita', i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi". La presente comunicazione e' adottata in forza delle disposizioni sopra richiamate e riguarda scambi organizzati che danno luogo a negoziazioni aventi carattere di sistematicita'. 2. Definizione. Per sistema di scambi organizzati si intende un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via continuativa o periodica: a) di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari, e b) di dare esecuzione a dette proposte con le modalita' previste dal sistema. 3. Comunicazioni sull'attivita' di organizzazione di sistemi di scambi organizzati Gli organizzatori di un sistema di scambi organizzati, non oltre la data di avvio dell'operativita' del sistema, comunicano alla Consob i seguenti elementi informativi: a) regole di funzionamento del sistema, con particolare riferimento a quelle che presiedono al processo di formazione dei prezzi; b) strutture utilizzate e relative modalita' di funzionamento; c) operatori partecipanti al sistema; d) strumenti finanziari trattati e relativi emittenti. Gli organizzatori comunicano senza indugio alla Consob le modifiche intervenute nei dati precedentemente trasmessi. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni gli organizzatori comunicano gli elementi informativi richiesti entro il 30 aprile 1999. Nel mese di giugno di ciascun anno, la Consob pubblica sul proprio bollettino l'elenco dei sistemi di scambi organizzati e gli elementi informativi trasmessi dagli organizzatori. 4.Registrazione dei contratti conclusi per il tramite dei sistemi di scambi organizzati. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati assicurano che siano predisposte procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse che consentono di effettuare ricerche su ogni singolo strumento finanziario, su ogni singola tipologia di operazione e su ogni singolo operatore partecipante al sistema. 5. Trasparenza delle negoziazioni. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati che prevedono quale taglio minimo di ogni singola negoziazione un controvalore inferiore a lire 300 milioni, ovvero ai quali non partecipino esclusivamente investitori istituzionali, assicurano che siano messe a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: a) regole di funzionamento del sistema che presiedono al processo di formazione dei prezzi e descrizione degli strumenti finanziari trattati; b) durante l'orario di funzionamento del sistema: migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantita'; prezzo, quantita', data e ora dell'ultimo contratto concluso. Qualora le regole del sistema prevedano che il prezzo di conclusione dei contratti sia determinato in base ad un'asta a chiamata, debbono essere diffuse solo le informazioni relative al prezzo, alle quantita', alla data e all'ora dell'ultimo contratto concluso; c) entro l'inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario: numero dei contratti conclusi; quantita' complessivamente scambiate e relativo controvalore; prezzo minimo e massimo; prezzo dell'ultimo contratto concluso. Qualora l'accesso al sistema e la raccolta degli ordini avvengano in via informatica, le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione del pubblico attraverso i terminali utilizzati dal sistema stesso. Negli altri casi, le stesse informazioni sono esposte nei locali destinati alla ricezione degli ordini o sono messe a disposizione del pubblico con altri mezzi idonei a garantirne un eguale grado di diffusione. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati che prevedono quale taglio minimo di ogni singola negoziazione un controvalore inferiore a lire 300 milioni, ovvero ai quali non partecipino esclusivamente investitori istituzionali, almeno una volta al mese diffondono al pubblico un comunicato contenente per ciascuno strumento trattato le seguenti informazioni: a) il numero dei contratti conclusi tramite il sistema e le quantita' complessivamente trattate; b) il prezzo minimo ed il prezzo massimo registrato nel mese di riferimento; c) il prezzo medio ponderato relativo ai contratti conclusi tramite il sistema; d) il prezzo, la quantita' e la data dell'ultimo contratto concluso tramite il sistema. Qualora le regole del sistema prevedano che la conclusione dei contratti avvenga mediante l'applicazione delle proposte di negoziazione esposte da operatori in proprio, le informazioni relative al prezzo medio ponderato dei contratti conclusi sono fornite distintamente per gli acquisti e per le vendite. 6. Emittenti. Ovviamente restano fermi gli obblighi di informazione del pubblico e di comunicazione alla Consob previsti dagli articoli 114, 115 e 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle relative norme di attuazione.