IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n.
25, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva
97/67/CE;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle
corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto
1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre
1997;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31
dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative
all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Definizioni)
1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento,
al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la
realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono
attivita' di preminente interesse generale
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali":
i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la
distribuzione degli invii postali
b) "rete postale pubblica":
l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a)
la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli
invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il
trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla
rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione
all'indirizzo indicato sull'invio;
c) "punto di accesso":
ubicazioni fisiche comprendenti in particolare le cassette postali
messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali
del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali sono
depositati dai clienti nella rete postale pubblica;
d) "raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di
accesso;
e) "distribuzione":
il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di
organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai
destinatari;
f) "invio postale":
l'invio al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore del
servizio universale; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza,
di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi
postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
g) "invio di corrispondenza":
la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio
di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che
viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente
sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri,
cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza":
comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone,
definito ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera p), consistente
unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo
stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero
di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non
alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare
all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o
sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre
comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta
per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro
nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per
corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita'
transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato":
servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi
di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una
prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta,
della consegna al destinatario;
l) "Invio assicurato":
servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore
dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera":
posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
n) "scambio di documenti":
la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi
locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire
la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo
scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale":
l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su
tutto il territorio nazionale;
p) "prestatori del servizio universale":
i soggetti che forniscono prestazioni singole dei servizio
universale;
q) "autorizzazioni":
ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel
settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi
postali e, se del caso, creare e gestire reti postali per la
fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale"
oppure di licenza individuale"' definite come segue:
1) per "autorizzazione generale" si intende ogni autorizzazione che
non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita
decisione da parte dell'Autorita' di regolamentazione prima
dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) per "licenza individuale" si intende ogni autorizzazione che
richiede una previa decisione dell'Autorita' di regolamentazione, con
la quale sono conferiti diritti ed obblighi specifici ad un'impresa
in relazione a prestazioni non riservate rientranti nel servizio
universale;
r) "spese terminali":
la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato
della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata
costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o
da un paese terzo
s) "mittente":
la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali;
t) "utente":
qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una
prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di
destinatario;
u) "esigenze essenziali":
le esigenze essenziali sono costituite dalla riservatezza della
corrispondenza, dalla sicurezza dei funzionamento della rete in
materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia
giustificato, dalla protezione dei dati, dalla tutela dell'ambiente e
dall'assetto territoriale la protezione dei dati comprende la
protezione dei dati personali la riservatezza delle informazioni
trasmesse o conservate nonche' la tutela della vita privata
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5
febbraio 1999, n. 25, e stralcio dal relativo allegato B:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia; decorso tale
termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
commissioni scada nei trenta giorni che precedano la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1".
"Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio".
- Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha
disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la
riorganizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (ora Ministero delle comunicazioni).