IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                             ALL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  che delega al Ministro dell'interno  le funzioni di
coordinamento della protezione civile di  cui alla legge. 24 febbraio
1992 n. 225;
  Visto il  decreto del  Ministero dell'interno  in data  10 novembre
1998 con il quale vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225,
con  esclusione del  potere  di  ordinanza di  cui  all'art. 5  della
medesima legge;
  Visto  il decreto-legge  26 luglio  1996, n.  393, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Viste  le ordinanze  n. 2621  del  1 luglio  1997 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997, n. 2630 del 24  luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 175 del 29  luglio 1997 e n. 2637 del 12
agosto  1997 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana  n. 195  del 22  agosto 1997  e n.  2632 del  5 luglio  1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 191
del 18 agosto 1997  concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia
delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata;
  Visti  il  P.O.  comunitario "Protezione  Civile"  approvato  dalla
Commissione  Europea  con decisione  comunitaria  C  (97) 3498  e  le
decisioni  del   Comitato  nazionale   di  sorveglianza   del  quadro
comunitario di sostegno del 23 luglio 1999;
  Viste   la  richiesta   del  Ministero   del  tesoro,   bilancio  e
programmazione   economica  inerente   l'inserimento  nel   programma
operativo  comunitario "Protezione  Civile" dell'intervento  relativo
alla regione Sardegna  per la salvaguardia del litorale  del Poetto e
la successiva delibera del CIPE del 26 febbraio 1998 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1998
con la quale  e' stato disposto il finanziamento di  lire 15 miliardi
sui fondi di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183;
  Vista la richiesta della regione Sardegna concernente l'inserimento
nel programma di cui alla citata  ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997
dell'intervento relativo alla salvaguardia del litorale del Poetto;
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno  n. 2878 del 20 ottobre
1998 con la  quale il programma di cui all'ordinanza  n. 2621/1997 e'
stato esteso alla regione Sardegna;
  Visto il proprio decreto repertorio n. 438 del 10 marzo 1999 con il
quale   l'attuazione   dell'intervento   per  il   consolidamento   e
regimentazione  delle acque  di superficie  e di  falda in  localita'
Vampolieri nel  territorio dei comuni  di Acicatena e  Acicastello e'
stata delegata al prefetto di Messina;
  Vista la delibera CIPE n. 52/99 del  21 aprile 1999 con la quale e'
stato   assentito  al   Dipartimento  della   protezione  civile   un
finanziamento   di   lire   tre   miliardi   per   il   completamento
dell'intervento relativo  al consolidamento di Monte  Pellegrino (via
Bonanno) nel comune di Palermo;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  12
gennaio 1999 di approvazione del programma di interventi regionali di
cui all'articolo  1 comma 2 del  decreto-legge 11 giugno 1998  n. 180
convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998  n. 267 con
il quale  e' assegnato un finanziamento  di lire 1,5 miliardi  per il
consolidamento di Monte Pellegrino (via Ercta) nel comune di Palermo;
  Vista la legge 23 dicembre 1998  n. 449 che assegna per l'anno 1999
la  somma  di lire  30  miliardi  per dissesti  idrogeologici,  quale
integrazione finanziaria della legge 27 marzo 1987 n. 120;
  Vista  la   richiesta  di  ulteriore  finanziamento   avanzata  dal
Presidente  della   regione  Molise  commissario  delegato   per  gli
interventi relativi  alla frana in localita'  Ripalimosani "localita'
Cavatta";
  Considerato che il Presidente  della regione Molise, commissario di
Governo  per  gli  interventi  relativi alla  frana  di  Ripalimosani
"localita'   Cavatta",   ha   chiesto  l'inserimento   in   programma
dell'intervento  di ripristino  della  SS. 647  finanziato con  fondi
dell'ANAS affinche' per l'attuazione  dello stesso si possa usufruire
delle procedure e  deleghe di cui all'ordinanza n. 2621  del 1 luglio
1997;
  Considerato che  il comune di  S. Teodoro (Messina) ha  previsto di
cofinanziare  con  propri fondi,  per  l'importo  di L.  423.000.000,
l'intervento programmato nel territorio dello stesso comune;
  Considerato che in aggiunta ai 60  Mecu di cui al P.O.: "Protezione
civile" il  comitato di  sorveglianza delle Regioni  dell'obiettivo 1
tenutosi nel dicembre 1998 ha assunto la decisione di integrare detto
finanziamento con 5  Mecu con vincolo di  destinazione per interventi
relativi a dissesti idrogeologici nella regione siciliana;
  Considerato che  nel programma relativo alla  regione siciliana, al
fine  di consentire  la  realizzazione degli  interventi urgenti,  si
rende necessario  articolare in  due stralci gli  interventi relativi
alla  sistemazione  dei  versanti  in frana  nei  comuni  di  Niscemi
(Caltanissetta),  di  Randazzo  (Catania)  e  Acicastello,  Acicatena
(Collina Vampolieri);
  Considerato  che   si  rende  necessario  integrare   il  programma
prevedendo  anche interventi  nella  regione  Basilicata relativi  al
completamento  della  sistemazione del  costone  Armo  nel comune  di
Lauria (Potenza), gia' interessato dal precedente intervento attivato
con Ordinanza n. 2632 del 5  luglio 1997 e alla rimozione di pericoli
connessi  a  eventi  idrogeologici  nel  comune  di  Melfi  (Potenza)
accertati dal G.N.D.C.I. del C.N.R.;
  Considerato  che,  pertanto,  si rende  necessaria  la  complessiva
rimodulazione  e'   integrazione  degli   interventi  originariamente
ricompresi nella fasce A e B del programma approvato con ordinanza n.
2621/1997 per  favorire l'utilizzo  dei fondi  nazionali e  dei fondi
comunitari  complessivamente  disponibili,  cio' tenuto  conto  dello
stato d'attuazione  del programma  e della effettiva  possibilita' di
utilizzare  i  fondi  comunitari  entro il  31  dicembre  1999,  come
stabilito  dalla  Commissione  europea;  rideterminando  per  ciascun
intervento il  finanziamento nazionale e  l'eventuale cofinanziamento
comunitario rendicontabile;
  Visti i pareri espressi dal comitato tecnico amministrativo, di cui
all'art.  3  dell'ordinanza n.  2621  del  1  luglio 1997,  in  esito
all'esame  delle perizie  di  spesa trasmesse  al Dipartimento  della
protezione  civile da  alcuni soggetti  proponenti gli  interventi di
fascia C  del programma di  cui alla  stessa ordinanza e  sulle linee
guida per la redazione dei piani di indagine e dei progetti medesimi;
  Considerato che, ai sensi di  quanto previsto all'articolo 1, comma
2, dell'ordinanza 2878/1998, il  Sottosegretario di Stato delegato al
coordinamento della protezione civile  provvede, con proprio decreto,
alla  rimodulazione  del  programma  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza n.  2621/1997 e  che, ai sensi  dell'art. 4,  comma 3,
dell'ordinanza n.  2621 del 1  luglio 1997, approva  il finanziamento
delle  perizie  di  spesa  di   cui  sopra  individuando  i  soggetti
attuatori;
  Sentite le regioni e i soggetti interessati;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. E'  approvato il  programma rimodulato  degli interventi  di cui
all'ordinanza  n. 2621  del  1 luglio  1997  riportato nell'elenco  1
allegato al  presente decreto e  sono designati i  soggetti attuatori
indicati a  fianco di ciascun  intervento. Per l'attuazione  di tutti
gli interventi di cui al programma rimodulato si provvede avvalendosi
delle disposizioni  e deroghe dell'ordinanza n.  2621/97 e successive
modifiche e integrazioni;
  2. Il fondo di riserva di lire 2.200 milioni previsto nel programma
rimodulato di cui  al comma 1 relativo agli  interventi nella regione
siciliana,   costituito   dalle    somme   residue   conseguenti   al
riassorbimento di parte dei ribassi d'asta dei lavori gia' appaltati,
sara'  utilizzato  per  la  copertura  di  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dall'approvazione dei progetti ancora da esaminare da parte
del comitato tecnico amministrativo (art. 3 ordinanza n. 2621). Detto
fondo sara' integrato con gli ulteriori ribassi d'asta ottenuti sulle
opere da appaltare e i  finanziamenti integrativi dei citati maggiori
oneri  saranno  assicurati  con   decreti  del  Sottosegretario  alla
protezione civile, a valere sul predetto fondo di riserva;
  3  La ridistribuzione  delle somme  di cui  all'articolo 1  comma 1
dell'ordinanza  2878/1998, a  seguito della  rimodulazione di  cui al
precedente  comma  1,  resta  conseguentemente  cosi'  rideterminata:
regione Basilicata  lire 6.000 milioni; regione  Calabria lire 13.000
milioni; regione  Molise lire  89.000 milioni; regione  Sardegna lire
30.000 milioni; regione Sicilia lire 329.923 milioni;
  4. All'onere  di cui al comma  2 si fa fronte  per ciascuna regione
come segue:
  Regione  Basilicata   quanto  a   lire  3.500  milioni   con  fondi
dell'unita'   previsionale   di   base  6.2.1.2   della   centro   di
responsabilita' n. 6  dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri fondo della  protezione civile e quanto a lire
2.500 milioni pari  a 1,29 Meuro quale  cofinanziamento comunitario a
valere sul P.O. "Protezione civile" del Q.C.S.;
  Regione Calabria  quanto a lire  9.450 milioni  con i fondi  di cui
alla legge 27 marzo 1987 n. 120; quanto a lire 2.000 milioni a valere
sulla   unita'   previsionale  di   base   6.2.1.2   del  centro   di
responsabilita' n. 6  dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fondo della  Protezione civile; quanto a lire
1.550 milioni pari  a 0,80 Meuro quale  cofinanziamento comunitario a
valere sul P.O. "Protezione civile" del Q.C.S.;
  Regione Molise quanto a lire 20.550 milioni con i fondi di cui alla
legge 27 marzo 1987 n. 120,  quanto a lire 7.000 milioni sulla unita'
previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilita' n. 6 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri fondo
della protezione  civile; quanto a  lire 20.750 milioni pari  a 10,72
Meuro quale cofinanziamento comunitario a valere sul P.O. "Protezione
civile" del Q.C.S., quanto a lire 41.200 milioni con fondi dell'ANAS;
  Regione Sicilia quanto a lire 250.000 milioni a valere dei fondi di
cui  al  decreto-legge  26  luglio  1996,  n.  393,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  25 settembre 1996, n. 496;  quanto a lire
3.000 milioni a  valere sui fondi di cui alla  unita' previsionale di
base  6.2.1.2 del  centro  di  responsabilita' n.  6  dello stato  di
previsione della  Presidenza del  Consiglio dei Ministri  fondo della
protezione civile;  quanto a lire  75.400 milioni pari a  38,94 Meuro
quale contributo  comunitario a  valere sul P.O.  "Protezione civile"
del Q.C.S comprensivi  dei 5 Meuro citati in premessa;  quanto a lire
1.923 milioni con fondi di altre amministrazioni;
  Regione Sardegna quanto a lire  15.000 milioni a valere sull'unita'
previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilita' n. 6 dello
stato della  previsione della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri
fondo  della  protezione civile  (delibera  CIPE  26 febbraio  1998);
quanto a  lire 15.000 milioni  pari a 7,75 Meuro  con cofinanziamento
comunitario a valere sul P.O. "Protezione civile" del Q.C.S;
  5.  Le  disponibilita'  finanziarie eccedenti  quelle  indicate  al
precedente  comma  4, sui  fondi  del  P.O. "Protezione  civile"  non
utilizzabili entro il 31 dicembre 1999 per la copertura del programma
di cui al  comma 1 sono destinate a cofinanziare  altri interventi di
dissesto  idrogeologico  ricadenti  nelle  regioni  dell'obiettivo  1
finanziati con  ordinanze di protezione civile  successivamente al 14
aprile 1998;
  6. L'erogazione del contributo previsto nel piano rimodulato di cui
al comma  1 per gli interventi  nel comune di Melfi  (Potenza) dovra'
essere effettuato, in via d'urgenza,  in unica soluzione entro trenta
giorni dalla data del presente decreto.