L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico"; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali"; Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita'), nella seduta del consiglio del 21 luglio 1999; Sentita la societa' Telecom Italia in data 23 luglio 1999; Visti gli atti del procedimento; Udita la relazione finale al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori; Considerando quanto segue: 1. Le caratteristiche della tariffazione a tempo. Il passaggio dalla tariffazione a impulsi alla tariffazione a tempo attua un principio fondamentale di garanzia e di equita' per la clientela del servizio telefonico: commisurare il corrispettivo pagato per il servizio al suo effettivo consumo; da' inoltre attuazione ai principi di trasparenza, obiettivita' e orientamento ai costi previsti dall'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1997 n. 318 per le condizioni economiche relative ai servizi di telecomunicazioni offerti da operatori con notevole forza di mercato, quale Telecom Italia. Tale evoluzione comporta un rilevante mutamento nella struttura della tariffazione, che puo' avvenire con diversi modelli operativi. Con le delibere n. 85 del 22 dicembre 1998 e n. 101 del 25 giugno 1999, l'Autorita' ha disposto l'introduzione della tariffa a tempo entro il 1999, e si e' impegnata a fornire indicazioni alla societa' Telecom Italia circa il modello da adottare per l'introduzione della tariffa a tempo. Fra i diversi modelli esaminati, l'Autorita' ha considerato che quello cosiddetto di "call set up", che prevede l'introduzione di un prezzo alla risposta e di un prezzo al secondo, da applicare a partire dal primo secondo di conversazione, fornisce maggiori garanzie di equita' rispetto agli altri, anche in considerazione degli effetti di distribuzione del reddito che i diversi modelli possono avere rispetto a differenti categorie di clientela. In altri termini, il rispetto dell'invarianza di spesa per l'insieme della clientela e' compatibile con variazioni di segno opposto (ossia decrementi ed incrementi) del valore della spesa di specifiche categorie di clientela. Il modello di "call set up" ha la proprieta' di ridurre la portata di tali effetti distributivi, rispetto a quanto si verificherebbe con l'applicazione di altri modelli per l'introduzione della tariffa a tempo. L'Autorita' ha ritenuto che l'introduzione di tale modello avvenga con la garanzia dell'invarianza della spesa complessiva della clientela. Tale garanzia deve riguardare tutte le attuali tariffe di Telecom Italia, nel senso che per ognuna di esse deve essere garantito che la spesa per i consumi fatturati a tale tariffa non sia modificata dall'introduzione del nuovo modello di fissazione dei prezzi. Tenendo conto della disponibilita' di dati di consumo telefonico aggiornati al 1998, l'Autorita' ha stabilito che la verifica dell'invarianza di spesa sia effettuata rispetto a tali dati, piuttosto che rispetto a quelli dell'anno precedente. L'Autorita' ha, inoltre, ritenuto di disporre che la fissazione degli specifici prezzi, effettuata direttamente da Telecom Italia, oltre che al vincolo generale di invarianza di spesa, sia sottoposta anche a vincoli di garanzia generali in merito all'ammontare del prezzo alla risposta ed al rispetto delle norme vigenti, in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 45 comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in merito alla tariffazione delle chiamate di lunga durata. A tale riguardo, si ritiene che tale disposizione riguardi le conversazioni di durata superiore ai 15 minuti, anche alla luce delle tipologie di chiamate finalizzate all'accesso ad Internet. Delibera: I. Introduzione della tariffa a tempo: 1. I prezzi dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia, attualmente tariffati sulla base di una tariffazione a impulsi, sono definiti, con esclusione dei servizi di telefonia pubblica, sulla base di un modello di "call set up", composto da un prezzo iniziale (prezzo di "set up") e da un prezzo al secondo. La comunicazione al pubblico puo' fare riferimento ai prezzi al minuto. 2. I prezzi saranno fissati da Telecom Italia nel rispetto, relativamente a ciascuna delle attuali tariffe, del principio di invarianza di spesa della clientela rispetto alla spesa dell'anno 1998. 3. Nel fissare tali prezzi Telecom Italia: a) per ciascuna categoria di servizio, non puo' stabilire prezzi di "set up" superiori in valore all'attuale valore degli impulsi alla risposta; b) deve definire, per le conversazioni urbane (ai sensi dell'art. 45 comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), un prezzo al secondo da applicarsi oltre il quindicesimo minuto di conversazione inferiore a quello, sempre al secondo, applicato nei primi 15 minuti di conversazione. 4. I prezzi che Telecom Italia intende applicare a partire dal 1 novembre in ottemperanza alla presente delibera devono essere comunicati all'Autorita' entro il 10 settembre 1999, corredati dalla certificazione circa il rispetto dei vincoli stabiliti ai punti 2 e 3. II. Condizioni generali: 1. Le disposizioni di cui al titolo I entrano in vigore a partire dal 1 novembre 1999. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge del 31 luglio 1997, n. 249. Napoli, 28 luglio 1999 Il presidente: Cheli