L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999;
  Vista la  direttiva del consiglio 90/387/CEE,  sull'istituzione del
mercato  interno per  i servizi  delle telecomunicazioni  mediante la
realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
  Vista  la direttiva  della  commissione  90/388/CEE, relativa  alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva della  commissione  96/19/CE  che modifica  la
direttiva 90/388/CE al fine  della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
  Vista la direttiva del Parlamento  europeo e del Consiglio 97/33/CE
sull'interconnessione   nel   settore   delle   telecomunicazioni   e
finalizzata a garantire il  servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei principi  di  fornitura  di una  rete
aperta (ONP)
  Vista la direttiva del Parlamento  europeo e del consiglio 98/10/CE
sull'applicazione del  regime di fornitura  di una rete  aperta (ONP)
alla   telefonia    vocale   e   sul   servizio    universale   delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Vista la  legge 14 novembre  1995, n.  481, recante: "Norme  per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle  Autorita' di  regolazione dei servizi  di pubblica
utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante:  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle telecomunicazioni  e radiotelevisivo",  in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,   recante:  "Regolamento   per  l'attuazione   di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  del  22  dicembre  1998  n.  85/1998,
concernente  le  condizioni economiche  di  offerta  del servizio  di
telefonia vocale;
  Vista  la  propria  delibera  del   25  giugno  1999  n.  101/1999,
concernente  le  condizioni economiche  di  offerta  del servizio  di
telefonia   vocale   alla   luce   dell'evoluzione   dei   meccanismi
concorrenziali;
  Udita  la  relazione  al   consiglio  della  dott.ssa  Paola  Maria
Manacorda sui  risultati dell'istruttoria, ai sensi  dell'art. 32 del
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita'), nella
seduta del consiglio del 21 luglio 1999;
  Sentita la societa' Telecom Italia in data 22 luglio 1999;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita la relazione  finale al consiglio della  dott.ssa Paola Maria
Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;
  Considerando quanto segue:
  1.La regolamentazione  delle condizioni  economiche dei  servizi di
telefonia dell'operatore Telecom Italia.
  In virtu' di  quanto stabilito all'art. 4, comma 9,  della legge n.
249/1997 l'offerta  del servizio  di telefonia  vocale dal  1 gennaio
1998 e'  soggetta ad un "regime  di prezzo". La stessa  norma prevede
che   "la   societa'   concessionaria  del   servizio   pubblico   di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data
di  entrata  in vigore  della  presente  legge,  e' soggetta  per  il
servizio di  telefonia vocale  a regime  tariffario. Le  tariffe sono
determinate ai sensi dell'art. 2,  comma 18, della legge n. 481/1995,
con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai
costi".  L'ultimo  capoverso  implica,  quindi,  che  l'Autorita'  si
ispiri,  nelle manovre  tariffarie dal  1 gennaio  1998 al  31 luglio
1999,  ad  un   criterio  che  tenga  conto   sia  dell'obiettivo  di
ribilanciamento  tariffario,   sia  dell'obiettivo  di   recupero  di
produttivita'  dell'operatore. In  questa  prima  fase si  riconosce,
quindi, un  periodo transitorio  di passaggio  dalla regolamentazione
basata su tariffe amministrate ad una regolamentazione dei prezzi.
  Il  periodo transitorio  riconosciuto nell'art.  4, comma  9, della
legge  n. 249/1997  dipende  quindi in  prevalenza dal  perseguimento
dell'obiettivo  di orientamento  dei  diversi  servizi al  rispettivo
costo  e di  ribilanciamento tariffario  e puo'  essere in  tal senso
letto in  combinato disposto con l'art.  7, comma 3, del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  318/1997  che  prevede un  percorso
graduale di orientamento dei prezzi dei servizi ai rispettivi costi.
  La  successiva   fase  di  controllo  dei   prezzi,  attraverso  il
meccanismo del price  cap, assume la connotazione  di un orientamento
specifico   agli    obiettivi   di   tutela   dei    consumatori   ed
all'incentivazione   ad   una  maggiore   efficienza   dell'operatore
dominante,   in  un   mercato  differenziato   e  solo   parzialmente
caratterizzato da una effettiva concorrenza.
  Per  quanto riguarda  le  modalita'  di intervento  dell'Autorita',
l'art.  7, comma  1 del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.
318/1997, derogando al limite  temporale stabilito dall'art. 4, comma
9 della legge n. 249/1997, dispone che: "le condizioni economiche per
l'accesso e per  l'uso di una rete telefonica pubblica  fissa e per i
servizi di  telecomunicazioni accessibili al pubblico  sulla suddetta
rete  osservano  i principi  di  trasparenza,  di obiettivita'  e  di
orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di
mercato  nonche' i  criteri di  carattere generale  stabiliti per  la
disciplina dei  servizi di pubblica  utilita' dalla legge n.  481 del
1995  e dalla  delibera CIPE  del  24 aprile  1996, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  118 del 22 maggio 1996",  senza indicare alcun
termine finale per l'applicazione di tali criteri.
  Pertanto,  attualmente  l'Autorita'  esercita   i  suoi  poteri  di
regolamentazione e  controllo dei prezzi dell'operatore  dominante in
base a quanto stabilito all'art. 1,  comma 6, lettera c), n. 14 della
legge n. 249/1997,  ispirandosi ai principi contenuti  nella legge n.
481/1995.
  L'art. 2, comma 12, lettera  e) della legge n. 481/1995 stabilisce,
infatti,  che "l'Autorita'  al fine  di perseguire  gli obiettivi  di
garantire  la  promozione  della concorrenza  e  dell'efficienza  nel
settore, nonche'  adeguati livelli  di qualita'  (di cui  all'art. 1,
comma  1)  stabilisce  e  aggiorna, in  relazione  all'andamento  del
mercato,  la  tariffa base,  i  parametri  e  gli altri  elementi  di
riferimento per determinare  le tariffe di cui ai commi  17, 18 e 19,
nonche'  le  modalita'  per   il  recupero  dei  costi  eventualmente
sostenuti nell'interesse generale in  modo da assicurare la qualita',
l'efficienza del  servizio e  l'adeguata diffusione del  medesimo sul
territorio nazionale".
  I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2 della legge n. 481/1995 definiscono
gli  elementi  per  la  costruzione  del modello  di  price  cap.  In
particolare:
  il comma 17 definisce quali tariffe (sottoposte a regolamentazione)
i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
  il comma 18 definisce i  parametri che l'Autorita' deve fissare per
la determinazione del price cap, e in particolare:
  a)  il tasso  di variazione  medio  annuo riferito  ai dodici  mesi
precedenti  dei  prezzi  al  consumo  per le  famiglie  di  operai  e
impiegati rilevato dall'ISTAT;
  b) l'obiettivo di variazione del  tasso annuale di produttivita' (X
annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;
  il comma 19  definisce gli altri elementi di cui  tener conto nella
definizione delle tariffe sulla base del price cap:
  a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati
per un periodo almeno triennale;
  b)  costi  derivanti da  eventi  imprevedibili  ed eccezionali,  da
mutamenti nel quadro normativo o  dalla variazione degli obblighi del
servizio universale;
  c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e
alla  gestione  della  domanda   attraverso  l'uso  efficiente  delle
risorse.
  In base  a quanto  stabilito all'art.  2, comma  18 della  legge n.
481/1995, l'Autorita' fissa  un valore medio ponderato  del prezzo di
un paniere di servizi che vincola la societa' alla variazione di tale
prezzo sulla base  di un valore calcolato della  "X" (che rappresenta
il recupero di produttivita'  dell'operatore sottoposto al vincolo) e
dell'indice dei prezzi al consumo.
  Nell'ambito  dell'obiettivo di  recupero di  efficienza di  medio e
lungo periodo, l'Autorita' puo' variare  - alla luce di significativi
cambiamenti  nella struttura  dei costi,  di eventi  straordinari, di
mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale -
la  struttura del  price cap,  anche variandone  la composizione  del
paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.
  In ogni  caso, come stabilito dall'art.  4, comma 9 della  legge 31
luglio 1997,  n. 249, l'Autorita'  ha il compito di  sorveglianza sui
prezzi  praticati,   ovvero  deve  svolgere  un'azione   continua  di
monitoraggio sui prezzi al fine  di garantire condizioni di effettiva
concorrenza.
  L'art. 2, comma  12, lettera e) inoltre stabilisce  la procedura di
variazione  dei  prezzi  stabilendo   che  "l'Autorita'  verifica  la
conformita'  ai criteri  stabiliti  delle  proposte di  aggiornamento
delle  tariffe   annualmente  presentate  e  si   pronuncia,  sentiti
eventualmente i soggetti esercenti  il servizio, entro novanta giorni
dal ricevimento  della proposta; qualora la  pronuncia non intervenga
entro   tale   termine,   le    tariffe   si   intendono   verificate
positivamente". I  novanta giorni rappresentano un  tempo massimo per
l'Autorita'.   Tenendo  conto   dell'evoluzione   del  mercato,   dei
meccanismi  concorrenziali   e  dei  comportamenti   degli  operatori
concorrenti  sul mercato,  l'Autorita' risponde  tempestivamente alle
richieste  formulate dall'operatore  sottoposto al  vincolo di  price
cap, valutando di volta in volta la congruita' dei tempi di risposta.
  L'art.  2, comma  20  stabilisce, inoltre,  una  serie di  funzioni
dell'Autorita' al  fine dell'esercizio del controllo  dei prezzi. Tra
queste hanno particolare rilevanza:
  a)  la  richiesta  di  informazioni  e  di  documenti  al  soggetto
esercente il servizio con riferimento alle attivita' svolte;
  b) la  possibilita' di effettuare  controlli anche in  relazione al
rispetto  di standard  previsti  dal regolamento  di  servizio (e  in
prospettiva dalla carta dei servizi);
    c) l'irrogazione di sanzioni amministrative.
  Infine - nelle attivita'  di controllo dell'operatore dominante nel
settore delle comunicazioni  fisse (rete e servizi)  - l'Autorita' si
ispira a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e nazionali con
riferimento agli  obblighi che ricadono sugli  operatori identificati
quali aventi notevole forza sui  mercati della telefonia e delle reti
fisse di  telecomunicazioni. Tali  obblighi prevedono il  rispetto da
parte  degli operatori  aventi notevole  forza di  mercato di  alcuni
principi e contenuti regolamentari quali:
  a) standard qualitativi e tecnici  delle condizioni di accesso alla
rete e di uso dei servizi;
  b) rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
     c) rispetto del principio di orientamento al costo;
  d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilita';
    e) fornitura di servizi informativi e addizionali;
  f) condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.
  I principi e le modalita'  di regolamentazione dei prezzi contenute
nella  legge  n.  481/1995  assumono una  connotazione  flessibile  e
dinamica,  sia  alla  luce   delle  specificita'  del  settore  delle
telecomunicazioni rispetto  agli altri servizi di  pubblica utilita',
sia  in  relazione  all'evoluzione   della  concorrenza  nei  diversi
segmenti di  mercato delle reti  e dei servizi  di telecomunicazione.
Tali orientamenti,  in uno  scenario complessivo  di regolamentazione
del  settore,  vengono  delineati nelle  delibere  dell'Autorita'  in
materia    di    regolamentazione   delle    condizioni    economiche
dell'operatore dominante.
  In particolare il Titolo VII della delibera n. 85/1998 - Evoluzione
della regolamentazione dei  prezzi dell'operatore dominante stabiliva
- al punto 1, lettera a) "l'introduzione di strumenti che incentivino
l'incremento di produttivita'  dell'operatore dominante su differenti
mercati di servizi (accesso e  traffico) attraverso la costruzione di
metodi   incentivanti   di   controllo  dei   prezzi   (price   cap),
differenziati per categorie  di clientela e di  servizi". La delibera
n. 101/1999  ribadiva tale  orientamento fissando  un termine  per la
determinazione del modello di price cap da adottare (Titolo VI, punto
2).
  Nell'ambito di  segmenti di  mercato differenziati  per i  quali le
dinamiche concorrenziali seguono percorsi  e tempi di implementazione
diversi, il  meccanismo di controllo  dei prezzi attraverso  il price
cap rappresenta per l'Autorita' uno  strumento flessibile in grado di
rispondere  gradualmente  agli  effetti   prodotti  nel  tempo  dalla
liberalizzazione, in  quanto l'ampiezza e la  diffusione dei benefici
sull'intero  sistema delle  telecomunicazioni sono  correlate a  tali
dinamiche.
  2. Gli obiettivi  della regolamentazione attraverso il  price cap e
identificazione dell'ambito  di applicazione  (servizi e  mercati che
compongono il paniere di riferimento).
  La scelta  degli obiettivi ha una  ripercussione fondamentale nella
specifica  determinazione  della  struttura  di  price  cap  adottata
dall'Autorita'.
  A tal fine l'Autorita' considera prioritari i seguenti obiettivi:
  tutela  degli  interessi  dei  consumatori  in  una  situazione  di
transizione dal monopolio  alla concorrenza e in  presenza di mercati
caratterizzati da livelli diversi di concorrenza. In tale situazione,
l'Autorita' puo' ritenere  opportuno introdurre ulteriori restrizioni
(sub cap) al  fine di proteggere particolari classi  di clientela (ad
es. clientela residenziale), oppure  particolari mercato in monopolio
(ad es. telefonia urbana);
  determinazione  di un  incentivo  per l'incumbent  a migliorare  il
proprio livello  di efficienza,  sia alla  luce dei  comportamenti di
un'impresa  ex  monopolista, sia  per  rispondere  alle azioni  degli
operatori entranti caratterizzati da un maggior grado di efficienza;
  simulazione di comportamenti concorrenziali attraverso incentivi al
comportamento  dell'operatore laddove  la concorrenza  e' in  fase di
decollo.
  Obiettivo  considerato  addizionale  dall'Autorita' e'  quello  del
ribilanciamento   tariffario   dell'operatore   dominante.   A   tale
proposito,  occorre rilevare  che  il  price cap  ha  un impatto  sul
processo  di  ribilanciamento  solamente   se  la  sua  struttura  e'
sviluppata tenendo conto di  quest'obiettivo. A tal fine, l'Autorita'
ha identificato uno  specifico sub cap - con  riferimento al servizio
di attivazione e di accesso -  tenuto conto del disequilibrio di tale
aggregato. Tale  obiettivo e', tuttavia, condizionato  non solo dalla
rilevazione di disavanzi nella contabilita' del servizio, ma anche da
valutazioni  sul  grado  di  concorrenza  attuale  e  potenziale  del
mercato, al fine di tener conto  sia degli effetti di maggiori prezzi
sulla  clientela  (in  presenza   di  monopolio),  sia  di  strutture
efficienti di costo in una  prospettiva di apertura alla concorrenza.
In  tale  ottica   l'inserimento  di  sub  cap   per  servizi  ancora
sostanzialmente in monopolio,  in presenza di un  paniere che include
servizi sottoposti a pressione  concorrenziale, dovrebbe contenere il
rischio che  il raggiungimento  dell'obiettivo del price  cap avvenga
attraverso la  riduzione dei  prezzi sottoposti  a concorrenza  ed un
contestuale aumento dei prezzi sostanzialmente in monopolio.
  La fissazione degli obiettivi  della regolamentazione condiziona la
decisione sull'identificazione  dei mercati a cui  applicare il price
cap. Tale decisione e' infatti condizionata dagli obiettivi di tutela
dei  consumatori  e  di  incentivazione  al  recupero  di  efficienza
dell'operatore  alla  luce  del  grado  di  concorrenza  sui  diversi
mercati.
  Alla luce di tali obiettivi  e dell'esperienza dei principali paesi
europei, l'Autorita' ha  per ora limitato il price  cap ai principali
servizi di telefonia di base:
    a) attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN);
    b) abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN);
    c) telefonia urbana;
    d) telefonia interurbana;
    e) telefonia internazionale.
  3.I servizi di telecomunicazioni e i criteri di regolamentazione.
  Nell'implementazione    della   struttura    del   price    cap   e
dell'applicazione di tale meccanismo di controllo ai diversi segmenti
di mercato  (servizi/clientela), l'Autorita' ha quindi  tenuto conto,
da  una  parte  dei  diversi obiettivi  perseguiti,  dall'altra,  del
profilo   regolamentare   dei   diversi    mercati   e   servizi   di
telecomunicazioni.
  In particolare, e' possibile distinguere tra:
  1) servizi sottoposti al criterio  del price cap che l'Autorita' ha
identificato nei  servizi finali di telefonia  (installazione, canoni
abbonamento,  telefonia  urbana,   telefonia  interurbana,  telefonia
internazionale). Tali  servizi presentano,  inoltre, al  loro interno
gradi diversi di concorrenzialita' e  per tale ragione i vincoli sono
stati  specificati   per  alcuni  servizi  all'interno   del  paniere
complessivo;
  2) servizi sottoposti al  criterio dell'orientamento al costo (cost
based)  e  all'obbligo  di separazione  contabile:  interconnessione,
accesso  speciale,  circuiti diretti  alla  luce  della posizione  di
notevole forza di mercato dell'operatore incumbent;
  3) servizi sottoposti al criterio  del "prezzo abbordabile" in base
alla disciplina sul servizio universale.
  E'  possibile,  inoltre,  distinguere tra  "tariffe  (prezzi)"  che
richiedono un'approvazione  preventiva del regolatore dai  prezzi che
non  richiedono  approvazione.  Nel  primo caso,  rientrano  tutti  i
servizi  regolamentati ai  sensi dei  criteri  di cui  ai punti  1-3,
nonche'  gli sconti  o le  condizioni di  offerta speciale  richiesti
nell'ambito  di tali  servizi; nel  secondo  caso, i  servizi c.d.  a
valore aggiunto per cui esiste un livello elevato di concorrenza.
  La possibilita' di estendere anche  ad altri servizi il criterio di
regolamentazione e controllo sulla base  del meccanismo di price cap,
dipendera'  dall'evoluzione dei  mercati e  dal conseguente  percorso
della  regolamentazione. A  tal  fine l'Autorita',  nel rispetto  dei
compiti  di sorveglianza  sui  prezzi  praticati attribuitigli  dalla
legge n. 249/1997, si riserva di valutare la possibilita' di rivedere
la struttura del price cap adottato.
                              Delibera:
  I.Regolamentazione  pluriennale   dei  prezzi  di   Telecom  Italia
attraverso un meccanismo di price cap.
  1. Ai prezzi dei servizi di  fonia vocale offerti da Telecom Italia
si  applica  un  meccanismo  pluriennale di  controllo  basato  sulla
fissazione  di  un  vincolo  complessivo  alla  modifica  del  valore
economico del paniere dei consumi di tali servizi (price cap).
  2. Il  vincolo e' definito  nella misura  di IPC-X (cap),  dove IPC
(Indice dei prezzi al  consumo) rappresenta la variazione percentuale
su base  annua dell'indice  dei prezzi al  consumo delle  famiglie di
operai e impiegati  rilevato dall'ISTAT e X il  livello di variazione
di produttivita' dell'insieme dei servizi di fonia vocale.
  3. All'interno  del paniere  possono essere  identificati specifici
servizi o  categorie di clientela  ai quali possono  essere applicati
vincoli pluriennali  di tipo  IPC-Y (subcap),  dove Y  rappresenta il
livello di  variazione di produttivita'  per lo specifico  servizio o
categoria di clientela.
  4. I servizi inclusi nel paniere,  il livello del cap e dei subcap,
la durata e  le modalita' di applicazione del price  cap sono fissati
dall'Autorita'.
  II.Determinazione di un price cap fino al 31 dicembre 2002.
  1. In sede  di prima applicazione la  durata del price cap  e' di 3
anni e 5 mesi, dal 1 agosto 1999 al 31 dicembre 2002.
  2. Il paniere  dei consumi di fonia vocale sottoposto  al regime di
price cap e' composto dai seguenti servizi:
  a) Contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN)
    b) Canoni mensili (PSTN e ISDN)
    c) Telefonia urbana
    d) Telefonia interurbana
    e) Telefonia internazionale
  3. Per tutti i servizi inclusi nel paniere devono essere distinti i
consumi  originati   da  abbonati  residenziali  rispetto   a  quelli
originati da abbonati affari.
  4. Sono fissati specifici subcap per i seguenti servizi e categorie
di clientela:
  a) Clientela residenziale  (comprensivo dei servizi da a)  ad e) di
cui al punto 2)
  b) Contributi  di attivazione  e/o trasloco linea  (PSTN e  ISDN) e
canoni mensili (PSTN e ISDN)
    c) Telefonia urbana
III. Modalita' applicative.
  1. Per ciascun anno il paniere dei consumi di riferimento e' quello
trasmesso da Telecom Italia entro il 31 agosto dell'anno precedente e
riferito  all'ultimo  esercizio  concluso. Il  paniere  e'  trasmesso
all'Autorita'   accompagnato   da    una   autocertificazione   della
veridicita'  dei  dati  e  della loro  congruenza  rispetto  ai  dati
contabili da predisporre allo scopo  nelle forme e modalita' previste
ai sensi della legge n. 15/1968.
  2. Il paniere dei consumi di riferimento e' aggiornato annualmente,
sulla base delle informazioni trasmesse  da Telecom Italia, di cui al
punto precedente.
  3. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle
famiglie  di  operai   e  impiegati  (IPC)  da   utilizzare  ai  fini
dell'applicazione  del  price  cap   e',  per  ciascun  anno,  quello
risultante  dalla rilevazione  ISTAT per  il periodo  gennaiodicembre
dell'anno precedente.
  4.  Ai fini  della verifica  del  rispetto dei  vincoli imposti  si
utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi
praticati a seguito della sottoscrizione  da parte della clientela di
specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in
linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorita', nel caso di
pacchetti  tariffari, preventivamente  autorizzati, che  per le  loro
caratteristiche  sono destinati  ad  una larga  diffusione presso  la
clientela, puo'  consentirne il  computo ai  fini della  verifica del
vincolo di price cap.
  5.  Almeno  la  meta'  degli   effetti  di  riduzione  della  spesa
conseguenti dal vincolo  generale di price cap e dai  vincoli dei sub
cap devono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno. Non piu'
della meta' degli  effetti di incremento della  spesa conseguenti dal
vincolo  generale di  price cap  e dai  vincoli dei  sub cap  possono
essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno.
  6. Le  variazioni dei  prezzi dei servizi  inclusi nel  paniere che
Telecom  Italia intende  rendere operative  devono essere  comunicate
all'Autorita', che si pronuncia  entro novanta giorni dal ricevimento
della  proposta  (art.  1,  comma  12,  lettera  e)  della  legge  n.
481/1995).   Le  comunicazioni   devono  essere   corredate  da   una
valutazione degli effetti provocati da  tali variazioni di prezzo sul
paniere generale e  sui diversi mercati e servizi  indicati al titolo
II, punto 4.
  7. Per ciascuno dei vincoli di  cui al titolo IV, qualora nel corso
di  un anno  si  realizzino  riduzioni di  spesa  superiori a  quelle
imposte  o  incrementi  di  spesa inferiori  a  quelli  permessi,  la
differenza e' computabile ai fini  del rispetto del vincolo dell'anno
successivo.
  8. Per ciascuno dei vincoli di  cui al titolo IV, qualora nel corso
di  un anno  si  realizzino  riduzioni di  spesa  inferiori a  quelle
imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti
ad  eventi  imprevedibili  ed  eccezionali, a  mutamenti  del  quadro
normativo o  alla variazione degli obblighi  del servizio universale,
la  differenza,  maggiorata del  100%,  e'  computabile ai  fini  del
rispetto del vincolo dell'anno successivo.
  9. La  verifica del rispetto  dei vincoli imposti e'  effettuata al
termine di ogni anno.
 IV. Valore del Cap e dei Sub Cap.
  1.  Per il  periodo intercorrente  tra il  1 agosto  1999 ed  il 31
dicembre  1999 a  tutti i  cap  e sub  cap  si applica  un valore  di
variazione  di produttivita'  pari  alla  variazione dell'indice  dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
  2. Per gli anni  2000, 2001 e 2002 il valore del cap  e dei sub cap
e' il seguente:
   a) Cap  generale sul paniere  dei servizi  di fonia vocale:  IPC -
4,5%
   b) Sub  Cap relativo  al paniere dei  servizi residenziali:  IPC -
2,5%
   c) Sub Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni: IPC
+ 1%
   d) Sub Cap relativo alla telefonia urbana: IPC + 0%
  3. Il  valore del cap e  dei subcap per  gli anni 2001 e  2002 puo'
essere  soggetto a  revisione entro  il  31 dicembre  2000, anche  in
considerazione di modifiche  del paniere conseguenti all'introduzione
o esclusione di servizi dal paniere.
 V. Disposizioni transitorie.
  1.  Gli  effetti  sul  paniere  delle  variazioni  dei  prezzi  che
interverranno dopo il 1 agosto 1999 a seguito dell'applicazione della
delibera n. 101/1999 non sono  computabili ai fini della verifica del
rispetto dei vincoli del price cap.
  In caso  di inottemperanza  delle disposizioni  di cui  al presente
provvedimento si applicano  le sanzioni di cui all'art.  2, comma 20,
della legge n. 481 del 14 novembre 1995.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  alla  Societa'  Telecom
Italia  e  pubblicato  nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art.  1, comma 26, della legge n. 249,
del 31 luglio 1997.
   Napoli, 28 luglio 1999
                                              p. Il Presidente: Cheli