IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge  11 marzo 1988, n. 67, che ha
autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia  e di ammodernamento tecnologico
del  patrimonio sanitario  pubblico e  di realizzazione  di residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed  in particolare  l'art. 4,  con il  quale sono
state apportate  modificazioni alla  procedura prevista  dall'art. 20
della legge n. 67/1988;
  Visto il decretolegislativo 14 agosto  1996, n. 494, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e  di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;
  Vista la  legge 27 dicembre 1997,  n. 450, che rende  disponibile -
per la  realizzazione degli interventi  di edilizia sanitaria  di cui
all'art. 20  della sopracitata legge  n. 67/1988  - la somma  di lire
2.500 miliardi, di  cui 670 miliardi di lire per  l'anno 1998 e 1.830
miliardi  di lire  per l'anno  1999, disponibilita'  rimodulata dalla
legge 23  dicembre 1998, n. 449,  in lire 1.830 miliardi,  di cui 630
miliardi di lire per l'anno 1999  e 1.200 miliardi di lire per l'anno
2000;
  Visto l'art.  7 della legge 3  aprile 1997, n. 94,  che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro  e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica in un'unica amministrazione;
  Visto  il decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430,  recante
disposizioni  per  l'unificazione  del  Ministero del  tesoro  e  del
Ministero del  bilancio e della programmazione  economica, nonche' il
riordino delle  competenze attribuite a questo  Comitato dal predetto
art. 7 della legge n. 94/1997;
  Visto, in particolare, il comma  2 dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo   n.  430/1997   che   prevede   il  trasferimento   alle
amministrazioni  competenti  per  materia  dei  compiti  di  gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo
Comitato mediante l'adozione di apposito provvedimento;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica del  20 febbraio
1998,  n.  38,  concernente  il regolamento  delle  attribuzioni  dei
dipartimenti  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione economica e disposizioni  in materia di organizzazione
e del personale;
  Vista la propria deliberazione n.  53 del 6 maggio 1998, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  168 del  21 luglio
1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma
di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n.
450/1997;
  Visto, in particolare, il programma  di cui all'allegata tabella B)
della  predetta deliberazione,  che ripartisce  tra le  regioni e  le
province autonome di Trento e  Bolzano la somma di L. 793.094.855.000
per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture
e  le  tecnologie sanitarie  alla  normativa  vigente in  materia  di
sicurezza, nonche'  di interventi  di cui alla  propria deliberazione
del 21  marzo 1997 e  all'art. 32, comma  4, della legge  27 dicembre
1997, n. 449;
  Viste le  istanze presentate, seguendo la  procedura attualmente in
vigore,  dalle  regioni   Abruzzo,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Liguria,
Lombardia,  Marche,  Sicilia e  I.R.C.C.S.  per  il finanziamento  di
progetti da realizzare nel settore della sicurezza;
  Visti i pareri espressi dal Ministero della sanita';
  Tenuto conto delle competenze attribuite  dall'art. 7, comma 4, del
sopracitato  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  38/1998 al
Nucleo tecnico di valutazione  e verifica degli investimenti pubblici
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica in materia  di verifica sullo stato  di realizzazione delle
opere previste da programmi di investimento pubblico;
                              Delibera:
  A valere  sulle autorizzazioni di  spesa del Ministero  del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica, come  indicato nella
tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in
premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
 
----> Vedere Testo alle Pagg. 50 - 51 della G.U. <----
 
  Restano a  carico delle regioni eventuali  maggiori oneri derivanti
dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A.
  L'Unita' di  verifica degli  investimenti pubblici  procedera' alle
verifiche  di  competenza,  informando  il  C.I.P.E.  della  regolare
attuazione della presente deliberazione.
  Le regioni  provvederanno all'aggiudicazione  ed alla  consegna dei
lavori  inerenti i  sopraindicati progetti  entro i  termini previsti
dalla  circolare del  Ministro  del bilancio  e della  programmazione
economica  e  del  Ministro  della  sanita'  del  10  febbraio  1994,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 52  del 4
marzo 1994.
    Roma, 21 aprile 1999
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 112