IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni carateristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 4
agosto 1999 ammonta, al netto  dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 10 e 25 giugno, 14 e 27 luglio 1999,
con i quali  e' stata disposta l'emissione delle  prime otto tranches
dei buoni  del Tesoro poliennali 3%,  con godimento 15 giugno  1999 e
scadenza 15 giugno 2002;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  nona tranche dei  buoni del
Tesoro  poliennali 3%,  con godimento  15 giugno  1999 e  scadenza 15
giugno 2002,  fino all'importo massimo  di nominali 1.000  milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato nelle
premesse,  recante l'emissione  delle  prime due  tranches dei  buoni
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1999.