L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 23 luglio 1999;
  Premesso che:
  l'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita') 22  dicembre  1998,  n.  161,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 304 del 31
dicembre 1998 (di  seguito: deliberazione n. 161 /98)  ha previsto la
modifica,  a  decorrere  dal  1 marzo  1999,  della  struttura  delle
componenti tariffarie A2  e A3 e l'introduzione,  per ciascuna classe
di  utenza,  di un'aliquota  riferita  alla  potenza impegnata  e  di
un'aliquota  riferita  all'energia  elettrica  fornita,  rinviando  a
successiva deliberazione dell'Autorita'  la determinazione dei valori
di tali aliquote;
  l'art. 2,  comma 1, della deliberazione  dell'Autorita' 25 febbraio
1999, n. 24/99, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 304  del 31 dicembre 1998 (di seguito:  deliberazione n. 24/99),
ha fissato i  valori delle componenti tariffarie A2 e  A3 in vigore a
partire dal secondo bimestre (marzoaprile) 1999;
  Visto il  titolo II,  punto 2), lettera  b), del  provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n.  45,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 302 del 29
dicembre 1990;
  Viste le  tabelle A-3, punto 6,  e A-5, punto 6,  del provvedimento
del Comitato  interministeriale dei prezzi  14 dicembre 1993,  n. 15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 24
dicembre 1993;
  Visto  l'art. 13  della  deliberazione  dell'Autorita' 18  febbraio
1999, n. 13/99, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 49 del 1 marzo 1999;
  Considerato  che l'art.  4  della  deliberazione dell'Autorita'  n.
161/98  non  indica le  modalita'  di  applicazione delle  componenti
tariffarie  A2  e  A3  per i  contratti  di  fornitura  straordinaria
dell'energia  elettrica,   di  fornitura  con  durata   inferiore  al
bimestre, di soccorso, di riserva programmata e di avviamento;
  Ritenuta l'opportunita'  di integrare  quanto previsto  dall'art. 4
della deliberazione dell'Autorita' n.  161/98, definendo le modalita'
di  applicazione  delle componenti  tariffarie  A2  e A3  per  quanto
riguarda i contratti di fornitura di cui sopra;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Applicazione delle  componenti tariffarie A2  e A3 ai  contratti di
fornitura  straordinaria   di  cui  al  provvedimento   del  Comitato
interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15.
  1.1  Alle   forniture  straordinarie   di  energia   elettrica  con
utilizzazione  giornaliera superiore  alle  dodici  ore si  applicano
aliquote delle  componenti tariffarie A2  e A3 riferite  alla potenza
impegnata   pari,   per  ogni   giorno,   ad   un  trentesimo   delle
corrispondenti aliquote mensili, con  arrotondamento per difetto alla
lira  senza   decimali.  Alle  forniture  straordinarie   di  energia
elettrica con utilizzazione giornaliera inferiore alle dodici ore, si
applicano  i  corrispettivi  giornalieri sopra  definiti  con  valori
dimezzati, e con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.
  1.2  Le  aliquote delle  componenti  tariffarie  A2 e  A3  riferite
all'energia  elettrica consumata  si applicano  all'energia elettrica
fornita a titolo di fornitura straordinaria.