L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 luglio 1999; Premesso che: l'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 22 dicembre 1998, n. 161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161 /98) ha previsto la modifica, a decorrere dal 1 marzo 1999, della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 e l'introduzione, per ciascuna classe di utenza, di un'aliquota riferita alla potenza impegnata e di un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita, rinviando a successiva deliberazione dell'Autorita' la determinazione dei valori di tali aliquote; l'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha fissato i valori delle componenti tariffarie A2 e A3 in vigore a partire dal secondo bimestre (marzoaprile) 1999; Visto il titolo II, punto 2), lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; Viste le tabelle A-3, punto 6, e A-5, punto 6, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993; Visto l'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999; Considerato che l'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 161/98 non indica le modalita' di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di fornitura straordinaria dell'energia elettrica, di fornitura con durata inferiore al bimestre, di soccorso, di riserva programmata e di avviamento; Ritenuta l'opportunita' di integrare quanto previsto dall'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' n. 161/98, definendo le modalita' di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per quanto riguarda i contratti di fornitura di cui sopra; Delibera: Art. 1. Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura straordinaria di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15. 1.1 Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera superiore alle dodici ore si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera inferiore alle dodici ore, si applicano i corrispettivi giornalieri sopra definiti con valori dimezzati, e con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. 1.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di fornitura straordinaria.