Con  decreto   ministeriale  n.  26401   del  1  giugno   1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1999 al  31 dicembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kimberly Clark,
con  sede  in Torino  e  unita'  di Verzuolo,  frazione  Villanovetta
(Cuneo), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a centotrenta  unita', su un
organico complessivo di ottocentosessantotto unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.   Kimberly   Clark,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26402   del  1  giugno   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. MA.PL.IN., con
sede in  Grugliasco (Torino) e  unita' di Grugliasco (Torino),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore
settimanali a 19,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su  un  organico
complessivo di quarantacinque unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. MA.PL.IN., a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26403   del  1  giugno   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dall'8  febbraio 1999 al 7 febbraio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora due, con
sede in Torino e unita' di Torino,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a ottantasei unita',  su un organico  complessivo di
centotrentasei unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora due, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26405   del  1  giugno   1999,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  aprile 1999 al 6  agosto 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura
maglierie Torino, con sede in Torino  e unita' di Torino, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
quattro mesi,  la riduzione massima  dell'orario di lavoro da  40 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di  lavoratori pari a  ottantaquattro unita', su  un organico
complessivo di centotrentaquattro unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura maglierie Torino,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 6
marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   26610  dell'8  luglio   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 14  aprile 1999 al 13 aprile 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Avagolf, con
sede in San Colombano al Lambro (Milano) e unita' di San Colombano al
Lambro  (Milano), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta' che  stabilisce, per  dodici mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
trentanove unita', su un organico complessivo di trentanove unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Avagolf, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   26611  dell'8  luglio   1999,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 29  marzo 1999 al 28  marzo 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con
sede  in  Brugnato  (La  Spezia)   e  unita'  di  Poggio  San  Vicino
(Macerata),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la  riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 25  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
quarantacinque unita', su un organico complessivo di duecentoventidue
unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   26612  dell'8  luglio   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 22 agosto 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Linificio
canapicifio  nazionale, con  sede in  Milano  e unita'  di Fara  Gera
d'Adda  (Bergamo), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a settantasei  unita', su un
organico complessivo di cinquecentoquaranta unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Linificio  canapicifio
nazionale,  a corrispondere  il  particolare  beneficio previsto  dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   26641  dell'8  luglio   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 19  aprile 1999 al 18 aprile 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. CO.SE.F., con
sede  in Balangero  (Torino) e  unita' di  Balangero (Torino),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione  massima dell'orario di lavoro da 38,40
ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventitre  unita',  su  un  organico
complessivo di ventisette unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. CO.SE.F.,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con  decreto   ministeriale  n.   26642  dell'8  luglio   1999,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 3  maggio 1999 al 2  maggio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. VE.PO.L., con
sede in Torino e unita' di Torino,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  ventidue unita',  su un  organico complessivo  di
ventidue unita'.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. VE.PO.L.,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.