IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che, quando le condizioni climatiche in
talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del
regolamento CEE n. 822/87;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in
particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni
devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e
che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varieta' di viti a
maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere
l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche
prima di tale data;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri
territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni
climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento per le varieta' di viti
a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a
denominazione di origine controllata e vini base spumante;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita' di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonche' delle disposizioni impartite
dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in
materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in
premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione
Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:
Aleatico;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Chardonnay;
Fiano;
Greco di Tufo;
Incrocio Manzoni;
Merlot;
Moscatello Selvatico;
Moscato B;
Pinot Bianco;
Pinot Nero;
Primitivo;
Riesling Italico;
Riesling Renano;
Sauvignon;
Semillon;
Sylvaner Verde;
Traminer Aromatico.
2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 13 agosto 1999
p. Il direttore generale reggente: Possagno