IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro - sentita la commissione tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano; Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnicoscientifica, composta da non piu' di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione e' stata istituita; Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri: l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile; la prevalenza della mansione usurante: la mancanza di possibilita' di prevenzione; la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta'; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni; l'eta' media della pensione di invalidita'; il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente. 2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera' il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.