IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
i Ministri  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
  economica, della sanita' e per la funzione pubblica
  Visto l'art.  1, commi da  34 a 38, della  legge 8 agosto  1995, n.
335, in materia di lavoro usurante;
  Visto, in particolare,  l'art. 3, comma 4,  del decreto legislativo
11 agosto 1993,  n. 374, nel testo sostituito dall'art.  1, comma 34,
della citata  legge n.  335, che prevede  l'emanazione di  un decreto
interministeriale   Lavoro  e   Tesoro  -   sentita  la   commissione
tecnicoscientifica - per il  riconoscimento del concorso dello Stato,
nella  misura  massima del  20%  dell'onere  complessivo, relativo  a
determinate  mansioni in  ragione delle  caratteristiche di  maggiore
gravita'  dell'usura  che  esse  presentano anche  sotto  il  profilo
dell'incidenza    della   stessa    sulle   aspettative    di   vita,
dell'esposizione al rischio  professionale di particolare intensita',
delle peculiari  caratteristiche dei  rispettivi ambiti  di attivita'
con riferimento  particolare alle  componenti socioeconomiche  che le
connotano;
  Visto l'art.  59, comma 11, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da
34  a 38,  della predetta  legge n.  335, dispone  che i  criteri per
l'individuazione delle  mansioni usuranti sono stabiliti  con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
della sanita',  per la funzione  pubblica da emanarsi entro  sei mesi
dalla data di entrata in vigore  della stessa legge n. 449, su parere
di una commissione tecnicoscientifica, composta  da non piu' di venti
componenti,  costituita con  carattere  paritetico da  rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, in data 8 aprile 1998,  con il quale la predetta commissione
e' stata istituita;
  Considerati   i  risultati   cui   e'   pervenuta  la   commissione
tecnicoscientifica  ed il  parere  espresso in  merito a  determinate
mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore  gravita'
dell'usura che esse presentano  anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa  sulle aspettative di vita,  dell'esposizione al rischio
professionale    di   particolare    intensita',   delle    peculiari
caratteristiche dei  rispettivi ambiti  di attivita'  con riferimento
particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'individuazione  delle  mansioni  particolarmente
usuranti  e  della  determinazione  delle  aliquote  contributive  da
definire secondo  criteri attuariali riferiti  all'anticipo dell'eta'
pensionabile, finalizzate  alla copertura  dei conseguenti  oneri, da
porre a totale carico  delle categorie interessate, le organizzazioni
sindacali  dei  datori  di   lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative sul piano  nazionale individuano, ai sensi  e per gli
effetti i cui all'art. 3, comma  3, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come sostituito  dall'articolo 1, comma 34, della legge
8 agosto  1995, n.  335, dette mansioni  e determinano  tali aliquote
contributive secondo i seguenti criteri:
   l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;
   la prevalenza della mansione usurante:
   la mancanza di possibilita' di prevenzione;
   la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
   l'elevata      frequenza  degli     infortuni,  con    particolare
riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;
   l'eta' media della pensione di invalidita';
   il profilo ergonomico;
   l'esposizione     ad  agenti     chimici,     fisici,   biologici,
individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.
  2. Le  proposte delle organizzazioni  sindacali di cui al  comma 1,
dovranno  essere congiuntamente  formulate entro  e non  oltre cinque
mesi dalla data di pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano
le disposizioni di  cui all'art. 3, comma 3,  del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, come  sostituito dall'art. 1, comma 34, della
legge 8  agosto 1995, n.  335. La commissione  tecnicoscientifica ivi
prevista formulera' il relativo parere  entro e non oltre cinque mesi
dalla data della sua costituzione.