IL DIRIGENTE GENERALE
           dell'unita' di gestione del trasporto marittimo
                      e per vie d'acqua interne
  Visto l'art. 317  del codice della navigazione  approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e modificato dalla legge 9 giugno 1977,
n. 333;
  Visto l'art. 318  del codice della navigazione  approvato con regio
decreto  30 marzo  1942, n.  327, come  modificato dall'art.  7 della
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  Vista la legge  7 agosto 1990, n. 241, recante  norme in materia di
procedimento amministrativo;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della  disciplina in materia di pubblico  impiego a norma
dell'articolo  della  legge 23  ottobre  1992,  n. 421  e  successive
modificazioni;
  Visto il  decreto ministeriale 156  T del  28 dicembre 1998  con il
quale sono state attribuite al  dott. Felice D'Aniello le funzioni di
dirigente generale dell'Unita' di  gestione del trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne;
  Visto  il decreto  del direttore  generale del  lavoro marittimo  e
portuale del 7  dicembre 1994 con il quale al  capo del compartimento
marittimo di Mazara  del Vallo e al direttore marittimo  di Ancona e'
stato   demandato   il   rilascio  materiale   delle   autorizzazioni
all'imbarco  ai sensi  degli  articoli  317 e  318  del codice  della
navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da
pesca;
  Visto il decreto ministeriale 10 giugno  1998 con il quale e' stato
demandato  ai  capi dei  compartimenti  marittimi  il rilascio  delle
autorizzazioni all'imbarco  ai sensi  dell'art. 318 del  codice della
navigazione modificato dalla legge n. 30/1998 relativamente alle navi
da pesca;
  Ritenuta  la necessita'  di provvedere  ad un  celere disbrigo  del
procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni
all'imbarco  previste dall'art.  317  del  codice della  navigazione,
nonche' del  procedimento amministrativo  relativo al  rilascio delle
autorizzazioni  ai marittimi  extracomunitari  imbarcati  su navi  da
traffico,  previsto dall'art.  318, secondo  comma, del  codice della
navigazione,  cosi'  come  modificato  dall'art.  7  della  legge  27
febbraio 1998, n. 30;
  Considerato,  pertanto, che  e'  necessario  delegare le  autorita'
marittime   periferiche  del   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione, al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli
317 e 318 del codice della navigazione;
  Visto il parere favorevole espresso  dal comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto, con nota prot. n. 82/045231 del 19 luglio
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I capi di compartimento  sono delegati ad autorizzare l'imbarco,
ai sensi dell'art. 317, secondo  comma, del codice della navigazione,
ai fini della composizione degli equipaggi  delle navi da carico e da
pesca,  dimarittimi  muniti  del titolo  immediatamente  inferiore  a
quello prescritto,  con l'osservanza  dei seguenti criteri,  limiti e
modalita':
  a) accertata indisponibilita' in loco  di marittimi in possesso del
titolo professionale richiesto dalle norme in vigore;
  b) parere favorevole del comandante  del porto espresso anche sulla
base della sussistenza di sufficienti garanzie da parte del marittimo
interessato all'imbarco  ai fini  della sicurezza  della navigazione,
tenuto conto degli  imbarchi compiuti e delle  idonieta' del medesimo
marittimo a svolgere mansioni superiori;
  c)  possesso  da parte  del  marittimo  da autorizzare  del  titolo
professionale immediatamente inferiore a quello prescritto;
  d)  annotazione  dell'autorizzazione  all'imbarco sul  libretto  di
navigazione del marittimo, nonche' sui documenti di bordo.
  2. Ogni richiesta dovra' essere rivolta al capo del compartimento e
dovra'   essere   debitamente   sottoscritta   dal   proprietario   o
dall'armatore della  nave, e  contenere tutti gli  elementi necessari
all'esame del caso (stazza lorda della  nave, tipo di pesca o tipo di
traffico, estremi di individuazione  della nave, generalita' e titolo
professionale del marittimo da autorizzare).
  3.  L'autorizzazione all'imbarco  potra' essere  rilasciata per  un
periodo non superiore a tre mesi e potra' essere oggetto di eventuali
proroghe.