IL DIRIGENTE GENERALE dell'unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Visto l'art. 317 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e modificato dalla legge 9 giugno 1977, n. 333; Visto l'art. 318 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 156 T del 28 dicembre 1998 con il quale sono state attribuite al dott. Felice D'Aniello le funzioni di dirigente generale dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; Visto il decreto del direttore generale del lavoro marittimo e portuale del 7 dicembre 1994 con il quale al capo del compartimento marittimo di Mazara del Vallo e al direttore marittimo di Ancona e' stato demandato il rilascio materiale delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi degli articoli 317 e 318 del codice della navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da pesca; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998 con il quale e' stato demandato ai capi dei compartimenti marittimi il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione modificato dalla legge n. 30/1998 relativamente alle navi da pesca; Ritenuta la necessita' di provvedere ad un celere disbrigo del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni all'imbarco previste dall'art. 317 del codice della navigazione, nonche' del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni ai marittimi extracomunitari imbarcati su navi da traffico, previsto dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30; Considerato, pertanto, che e' necessario delegare le autorita' marittime periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 317 e 318 del codice della navigazione; Visto il parere favorevole espresso dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con nota prot. n. 82/045231 del 19 luglio 1999; Decreta: Art. 1. 1. I capi di compartimento sono delegati ad autorizzare l'imbarco, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, del codice della navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da carico e da pesca, dimarittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto, con l'osservanza dei seguenti criteri, limiti e modalita': a) accertata indisponibilita' in loco di marittimi in possesso del titolo professionale richiesto dalle norme in vigore; b) parere favorevole del comandante del porto espresso anche sulla base della sussistenza di sufficienti garanzie da parte del marittimo interessato all'imbarco ai fini della sicurezza della navigazione, tenuto conto degli imbarchi compiuti e delle idonieta' del medesimo marittimo a svolgere mansioni superiori; c) possesso da parte del marittimo da autorizzare del titolo professionale immediatamente inferiore a quello prescritto; d) annotazione dell'autorizzazione all'imbarco sul libretto di navigazione del marittimo, nonche' sui documenti di bordo. 2. Ogni richiesta dovra' essere rivolta al capo del compartimento e dovra' essere debitamente sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere tutti gli elementi necessari all'esame del caso (stazza lorda della nave, tipo di pesca o tipo di traffico, estremi di individuazione della nave, generalita' e titolo professionale del marittimo da autorizzare). 3. L'autorizzazione all'imbarco potra' essere rilasciata per un periodo non superiore a tre mesi e potra' essere oggetto di eventuali proroghe.