IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito  dall'articolo 6 del decreto  legislativo 18 novembre
1993, n. 470;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del  commercio  con  l'estero  24
febbraio 1997, n. 95;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 5 luglio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
inviata con nota n. 35826 del 16 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Modifica dell'organizzazione del servizio
                        di controllo interno
  1.  I commi  1 e  2 dell'articolo  3 del  decreto del  Ministro del
commercio con l'estero  del 24 febbraio 1997, n.  95, sono sostituiti
dai seguenti:
  "  1.  Alla  direzione  del   servizio  e'  preposto  un  collegio,
denominato collegio  per il  controllo interno, nominato  con decreto
del Ministro del  commercio con l'estero e composto da  tre membri di
cui  uno,  che  assume  la  funzione  di  presidente,  scelto  tra  i
magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente
al ruolo unico  dei dirigenti di prima fascia di  cui all'articolo 23
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti
tra  i  dirigenti di  seconda  fascia  dello  stesso ruolo  unico.  I
dirigenti assegnati  al collegio  di cui  al presente  comma svolgono
esclusivamente  le  attivita'  inerenti   al  servizio  di  controllo
interno.
  2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si
provvede,  altresi',  ad  assegnare  al servizio  un  contingente  di
dirigenti di  seconda fascia  fino ad  un massimo  di tre  unita', di
cinque unita' di personale con qualifica non inferiore alla settima e
di tre unita' con qualifica non superiore alla quinta.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 luglio 1999
                                                 Il Ministro: Fassino
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
  Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 116
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica  italiana e sulle  pubblicazioni ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          applicato  il    rinvio.  Restano  invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            -  Il  decreto  legislativo  3   febbraio  1993,  n.  29,
          recante:    "Razionalizzazione          dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  6   febbraio   1993,
          n.   30.   Si riporta il  testo vigente dell'art.  20, come
          modificato    dall'art.  6  del  decreto    legislativo  18
          novembre     1993,  n.  470,    pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 novembre 1993, n. 276.
            "Art.  20  (Verifica  dei    risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.    I    dirigenti   generali   ed   i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta  dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,   della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti   e
          dei    risultati   della gestione    finanziaria,  tecnica,
          ed  amministrativa,   incluse   le decisioni  organizzative
          e  di   gestione del personale.  All'inizio di ogni anno, i
          dirigenti presentano  al direttore generale,  e  questi  al
          Ministro,  una  relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno
          precedente.
            2.   Nelle amministrazioni   pubbliche,  ove    gia'  non
          esistano,  sono  istituiti servizi di controllo interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei  costi  e    dei
          rendimenti,  la realizzazione  degli obietti,  la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica. Ad essi  e'    attribuito,  nell'ambito
          delle     dotazioni     organiche  vigenti,    un  apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale  gia'  collocato fuori   ruolo.   Per    motivate
          esigenze,   le amministrazioni  pubbliche possono  altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.  I  nuclei  di   valutazione, ove   istituiti,    sono
          composti    da  dirigenti  generali    e  da  esperti anche
          esterni alle  amministrazioni.    In  casi  di  particolare
          complessita',  il  Presidente del Consiglio puo' stipulare,
          anche     cumulativamente     per   piu'   amministrazioni,
          convenzioni apposite  con  soggetti    pubblici  o  privati
          particolarmente qualificati.
            5.  I  servizi    e  nuclei  hanno accesso ai   documenti
          amministrativi e possono   richiedere,   oralmente   o  per
          iscritto,   informazioni  agli uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di    direzione.  Gli uffici di controllo
          interno delle amministrazioni   territoriali e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.      I     comitati  provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e   i comitati   metropolitani    di    cui
          all'art.  18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n. 344,
          convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio
          1991,    n. 21, e al  decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di  controllo interno delle amministrazioni territoriali  e
          periferiche.
            7.  All'istituzione  degli   uffici di cui al comma 2  si
          provvede con regolamenti   delle singole    amministrazioni
          da  emanarsi   entro il   1 febbraio  1994.  E'  consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.  Per  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  18 aprile
          1994,   n.      302,  recante:  "Regolamento    concernente
          l'individuazione degli uffici di livello  dirigenziale  del
          Ministero  del commercio con l'estero", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118.
            -  La   legge  23  agosto   1988,  n.   400,     recante:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri".  Si
          riporta    il  testo  vigente   dell'art. 17, comma 3, come
          modificato dall'art. 13 della legge 15  marzo 1997, n.  59,
          recante:   "Delega al   Governo per  il    conferimento  di
          funzioni  e  compiti alle   regioni ed enti  locali, per la
          riforma    della  pubblica  amministrazione  e  per      la
          semplificazione  amministrativa", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Il  decreto ministeriale  24 febbraio   1997, n.    95,
          concernente:    "Regolamento recante norme sull'istituzione
          del  servizio  di  controllo  interno     nell'ambito   del
          Ministero",    e'   pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1997, n. 83.
 
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 1  e  2,
          del  decreto del   Ministro del  commercio con  l'estero 24
          febbraio 1997,  n. 95, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come  modificati  dal  presente regolamento:
            "Art.  3 (Organizzazione   del servizio).   -  1.    Alla
          direzione    del servizio   e'   preposto   un    collegio,
          denominato  Collegio  per  il controllo interno,   nominato
          con    decreto del Ministro   del Commercio con  l'estero e
          composto da   tre membri   di cui   uno,  che    assume  la
          funzione    di  Presidente,    scelto    tra i   magistrati
          amministrativi   e contabili    o    tra    il    personale
          appartenente    al   ruolo   unico   dei dirigenti di prima
          fascia di   cui  all'art.  23  del  decreto  legislativo  3
          febbraio    1993,  n.    29, e di   altri due scelti  tra i
          dirigenti di seconda fascia  dello stesso  ruolo unico.   I
          dirigenti    assegnati al Collegio   di  cui  al   presente
          comma  svolgono  esclusivamente  le attivita'  inerenti  al
          servizio di controllo interno.
            2.  Con  ulteriore decreto del Ministro del commercio con
          l'estero si provvede,    altresi',    ad    assegnare    al
          servizio   un  contingente  di dirigenti di  seconda fascia
          fino ad  un massimo  di tre   unita', di cinque  unita'  di
          personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre
          unita' con qualifica non inferiore alla quinta".
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 23  del  decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, citato nelle note alle
          premesse:
            "Art. 23 (Ruolo  unico dei dirigenti). - 1. E'  istituito
          presso la Presidenza del Consiglio  dei Ministri, il  ruolo
          unico  dei  dirigenti delle   amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad ordinamento  autonomo, articolato  in due  fasce.
          La  distinzione in   fasce ha   rilievo  agli  effetti  del
          trattamento  economico   e, limitatamente a quanto previsto
          dall'art. 19, ai  fini del conferimento degli  incarichi di
          dirigenza generale.
            2. Nella  prima fascia  del ruolo  unico sono    inseriti
          in    sede di prima  applicazione  del presente  decreto  i
          dirigenti generali  in servizio alla  data di entrata    in
          vigore    del  regolamento  di    cui  al  comma    3    e,
          successivamente,   i   dirigenti   che   abbiano  ricoperto
          incarichi  di  direzione di  uffici  dirigenziali  generali
          ai  sensi dell'art. 19  per un tempo pari  ad almeno cinque
          anni,    senza  essere  incorsi  nelle  misure     previste
          dall'art.  21,  comma 2,  per le ipotesi di responsabilita'
          dirigenziale. Nella  seconda  fascia    sono  inseriti  gli
          altri  dirigenti    in servizio   alla medesima   data e  i
          dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di  accesso  di
          cui all'art. 28.
            3. Con  regolamento da emanare, entro  il 31 luglio 1998,
          ai  sensi dell'art.   17, comma  2, della  legge 23  agosto
          1988,   n.  400,    sono  disciplinate  le  modalita'    di
          costituzione e tenuta  del ruolo unico, articolato in  modo
          da  garantire la   necessaria specificita' tecnica, nonche'
          le modalita' dei concorsi per l'accesso alla  dirigenza  di
          cui all'art.  28.  Il regolamento  disciplina  altresi'  le
          modalita'    di  elezione  del componente   del comitato di
          garanti di  cui all'art. 21, comma 3.
            4. La  Presidenza del  Consiglio dei Ministri   cura  una
          banca  dati  informatica  contenente i dati   curricolari e
          professionali  di  ciascun  dirigente,    al    fine     di
          promuovere  la   mobilita'  e  l'interscambio professionale
          degli     stessi    fra      amministrazioni       statali,
          amministrazioni   centrali  e  locali,  organismi  ed  enti
          internazionali e dell'Unione europea".