IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 28  novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni ed  integrazioni, concernente il programma  generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto  il decreto-legge  31  agosto 1987,  n.  364, convertito  con
modificazioni nella  legge 29  ottobre 1987,  n. 445,  concernente il
rifinanziamento   del  programma   generale  di   metanizzazione  del
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 24,  commi 5 e 6,  della legge 9 gennaio  1991, n. 10,
che   prevede   disposizioni   concernenti  la   metanizzazione   del
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 13  del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n. 96, che
demanda    al    Ministero    dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,  secondo  le  direttive del  C.I.P.E.,  l'attivita'
istruttoria prevista dal predetto art. 11;
  Vista la legge  7 agosto 1997, n. 266,  recante "Interventi urgenti
per  l'economia", che  all'art. 9  ha autorizzato  la spesa  di 1.000
miliardi  di lire  per  il completamento  del  programma generale  di
metanizzazione  del Mezzogiorno  di cui  all'art. 11  della legge  n.
784/1980;
  Vista la legge 31  marzo 1998, n. 73, art. 2, commi  4 e 6, recante
norme accelerative del programma di metanizzazione;
  Visto l'art. 9  della legge 7 agosto 1997, n.  266, come modificato
dall'art. 28 della legge 17 maggio  1999, n. 144, recante tra l'altro
misure  in materia  di  investimenti,  di incentivi  all'occupazione,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale di  metanizzazione del  Mezzogiorno e  l'articolazione dello
stesso in due interventi operativi,  e segnatamente un triennio ed un
successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
  Vista la propria  delibera del 21 dicembre 1989, con  la quale sono
stati  definiti   i  criteri  per  l'istruttoria   delle  domande  di
finanziamento   relative   al   programma   di   metanizzazione   del
Mezzogiorno, ed assegnate, su base regionale, le risorse finanziarie,
nonche' reso  disponibile l'importo di  65 miliardi di lire  a valere
sugli stanziamenti destinati alla  metanizzazione del Mezzogiorno per
una prima anticipazione del programma di metanizzazione della regione
Sardegna  relativamente alla  realizzazione delle  reti nelle  citta'
capoluogo, da esercire, in via transitoria, ad aria propanata;
  Vista  la propria  delibera  del 27  aprile  1984, concernente  fra
l'altro la concessione  di proroghe del termine  di presentazione del
primo stato  di avanzamento dei  lavori e  di quello previsto  per il
loro completamento e per l'inizio dell'esercizio;
  Viste le proprie delibere del 30  luglio 1991 e del 12 agosto 1992,
del  7 aprile  1993 e  del  16 marzo  1994  con le  quali sono  stati
definiti i  criteri per l'istruttoria delle  domande di finanziamento
relative  al   programma  generale  di  metanizzazione,   sono  state
assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono
state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;
  Vista  la  propria  delibera  del  25  marzo  1992  concernente  la
realizzazione  delle reti  di  distribuzione del  gas nei  capoluoghi
provinciali di  Cagliari, Nuoro, Oristano  e Sassari, da  esercire in
via transitoria con miscela aria-G.P.L.;
  Vista la  propria delibera  del 21  marzo 1997,  con la  quale sono
stati  definiti  i  criteri  per la  ripartizione  dei  finanziamenti
relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed avviato il
programma di  metanizzazione della regione Sardegna  relativamente ad
una  prima  anticipazione  delle   reti  nelle  citta'  capoluogo  di
Cagliari, Sassari ed Oristano;
  Vista  l'intesa istituzionale  di  programma tra  il Governo  della
Repubblica  e  la  regione  autonoma  della  Sardegna  approvata  dal
C.I.P.E.  in  data  19  febbraio 1999  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  127 del 2 giugno  1999, ed in particolare  l'accordo di
programma quadro  per la  metanizzazione, per l'attuazione  del quale
sono  stati assegnati  a  titolo di  dotazione  finanziaria lire  250
miliardi, di cui lire 100 miliardi a valere sulla legge n. 402/1994 e
lire  150 miliardi  a  valere  sulla legge  n.  266/1997, secondo  la
finalizzazione di  spesa di cui al  punto 1 della delibera  di questo
Comitato del  6 maggio 1998, sostituita  integralmente dalla presente
delibera;
  Vista  la  proposta  trasmessa dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato - D.G.E.R.M.  - in data 22  giugno 1999
con nota n. 213687;
  Considerato che  diversi comuni  inclusi nel Programma  generale di
metanizzazione del  Mezzogiorno sono  stati ammessi a  beneficiare di
agevolazioni finanziarie  nell'ambito di  leggi regionali e  che, per
effetto   di  queste   leggi,  si   renderanno  disponibili   risorse
finanziarie a vantaggio di altre regioni;
  Considerato  che   i  suddetti  comuni  appartengono   nella  quasi
totalita'  alla regione  Abruzzo e  che nella  medesima regione,  per
effetto delle  leggi regionali n.  25/1995 e n. 115/1996,  restano da
metanizzare, per  il completamento del Programma  generale, un numero
esiguo di comuni appartenenti al "Biennio operativo", con conseguente
limitato impegno finanziario;
  Considerato che la  regione Sicilia ha inserito  nel P.O.P. Sicilia
1994-1999 una misura  per la metanizzazione dei  comuni ricadenti nel
proprio territorio,  con un contributo  a carico del F.E.S.R.  pari a
85,6 miliardi  di lire,  ai sensi  dell'art. 2, commi  96 e  97 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Considerato che il Governo in data 5 maggio 1999, nell'ambito dello
stanziamento previsto dall'art. 9, comma  5, della legge n. 266/1997,
si e'  impegnato a  destinare la  somma di 25  miliardi di  lire alla
regione Sicilia essendo l'unica regione  ad avere approntato un piano
di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2,  commi 96 e 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuto di  dover apportare i necessari  approfondimenti in ordine
al completamento della rete di  metanizzazione dei comuni montani del
centronord propedeutici  alla delibera  di riparto delle  risorse che
questo Comitato adottera' entro il corrente anno;
  Ritenuta  la  necessita' di  definire  le  nuove procedure  per  la
concessione dei contributi previsti dalla  legge n. 266/1997, art. 9,
sopra  citato, nonche'  di  rielaborare i  parametri  assunti per  la
ripartizione regionale dei fondi disponibili, sulla base del grado di
penetrazione del metano in rapporto alla popolazione residente;
  Ritenuta  altresi' la  necessita'  di stabilire  i  termini per  la
presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni inclusi
negli  elenchi  allegati alle  delibere  di  questo Comitato  del  18
dicembre   1986,  11   febbraio  1988   e  successive   modifiche  ed
integrazioni;
  Su   proposta  del   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
                              Punto 1.
  L'importo di lire  1.000 miliardi, di cui all'art. 9  della legge 7
agosto  1997, n.  266, come  modificato dall'art.  28 della  legge 17
maggio 1999,  n. 144, e'  finalizzato al completamento  del programma
generale  di metanizzazione  del Mezzogiorno,  previsto dall'art.  11
della  legge 28  novembre 1980,  n.  784, e  successive modifiche  ed
integrazioni, secondo le priorita' indicate al successivo punto 10.
  Di detto  importo, la somma  di lire  30 miliardi e'  riservata per
lire 24 miliardi ai soggetti di  cui all'art. 2, comma 4, della legge
31 marzo  1998, n. 73, e  per lire 6  miliardi ai soggetti di  cui al
medesimo  articolo,  comma  6,  nei  limiti  della  quota  parte  del
contributo comunitario  non piu' riconoscibile dalla  Unione europea,
previsto dai predetti commi.
  La Cassa depositi e prestiti  e' autorizzata ad erogare le suddette
quote,  previa verifica  delle  condizioni  previste dai  sopracitati
commi 4 e 6.
  I comuni  o i concessionari,  nonche' l'ENI S.p.a.  invieranno alla
Cassa  depositi  e  prestiti  apposita domanda  corredata  da  idonea
dichiarazione  attestante  l'avvenuta  surroga dei  mezzi  finanziari
occorrenti per  il completamento  dell'opera, ai  sensi del  comma 6,
dell'art. 2  della legge n.  73/1998. La stessa  dichiarazione dovra'
essere inviata  anche al Ministero  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
  Su  richiesta della  Cassa depositi  e prestiti,  il Ministero  del
tesoro  versera'  alla  medesima,   su  appositi  conti  correnti  di
tesoreria, la citata somma di 30 miliardi di lire.
  La restante somma di lire 970 miliardi e' destinata:
  al finanziamento  delle reti urbane  di distribuzione per  lire 695
miliardi, di cui lire 595 miliardi per contributi in conto capitale e
lire  100   miliardi  per   contributi  in  conto   interessi,  salvo
compensazioni;
  alla realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini  dell'attuazione del  programma generale  di metanizzazione  del
Mezzogiorno  secondo le  modalita'  previste dall'art.  11, comma  4,
numero 3), della legge n. 784/1980, per lire 100 miliardi;
  all'avvio del  programma di metanizzazione della  regione Sardegna,
in attuazione dell'accordo di  programma quadro per la metanizzazione
richiamato nelle  premesse che  viene riportato nell'allegato  1, per
lire 150 miliardi;
  alla  regione Sicilia,  che ha  inserito nel  P.O.P. 1994-1999  gli
interventi di  metanizzazione ai  sensi dell'art. 2,  commi 96  e 97,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lire 25 miliardi.
  Su  richiesta della  Cassa depositi  e prestiti,  il Ministero  del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica versera' alla
medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, le relative somme.
  A questo fine e' autorizzata:
  a) la concessione ai comuni e  loro consorzi di contributi in conto
capitale, con un  minimo del 30% e  fino ad un massimo  del 50% della
spesa preventivata per la  realizzazione delle opere di distribuzione
urbana e territoriale del gas  metano, ovvero per la trasformazione o
l'ampliamento di reti gia' esistenti;
  b) la concessione ai comuni e  loro consorzi di contributi in conto
interessi per l'assunzione  di mutui ventennali al tasso  del 3%, per
un ulteriore ammontare dal 15% al 25% della spesa preventivata per la
realizzazione delle opere indicate al punto a);
  c) in,  luogo del beneficio di  cui al punto b),  la concessione al
concessionario di  contributi in conto interessi  per l'assunzione di
mutui decennali  accordati dalle banche, secondo  quanto stabilito al
successivo punto  8. Qualora il concessionario  non intenda avvalersi
della facolta' prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 266/1997
ovvero il contratto  di mutuo non venga  perfezionato, sara' comunque
riconosciuto al comune, e in suo  nome e per conto al concessionario,
un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo
in  conto interessi  di cui  al precedente  punto b),  determinato in
valore attuale secondo le modalita'  fissate con decreto del Ministro
del tesoro del 30 ottobre 1982;
  d) la  concessione di contributi  in conto capitale,  come previsto
dall'art. 11, comma 4, punto 3) della legge n. 784/1980, e successive
modifiche  ed   integrazioni,  per  la  realizzazione   di  adduttori
secondari  e di  collegamenti  dei bacini  aventi caratteristiche  di
infrastrutture pubbliche  e che  rivestono particolare  importanza ai
fini dell'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
  I criteri  per la  determinazione dei contributi  e dei  mutui sono
contenuti  nella  griglia  parametrica  di cui  all'allegato  2  alla
presente delibera,  che sostituisce, a  tutti gli effetti,  quella di
cui all'allegato 5 alla delibera  di questo Comitato dell'11 febbraio
1988.
                              Punto 2.
  Per quanto riguarda  gli adduttori secondari ed  i collegamenti dei
bacini,  le  relative opere  dovranno  essere  realizzate in  stretta
correlazione con i tempi di esecuzione  delle reti urbane, al fine di
assicurare le forniture di gas nei tempi previsti.
                              Punto 3.
  I  comuni  inclusi nel  programma  generale  di metanizzazione  del
Mezzogiorno, di cui alle delibere  di questo Comitato del 18 dicembre
1986,  11  febbraio 1988,  e  successive  modifiche ed  integrazioni,
possono  presentare  domanda  di  contributo secondo  i  tempi  e  le
modalita' previste dalla presente delibera.
  Non sono ammessi  a finanziamento i progetti per i  quali sono gia'
stati concessi contributi statali o regionali.
                              Punto 4.
  I comuni inseriti nell'allegato 4  alla delibera di questo Comitato
dell'11 febbraio  1988, e  successive modifiche ed  integrazioni, che
abbiano presentato  il progetto  definitivo dell'opera entro  la data
del   30   settembre   1989   e   regolarizzata   la   documentazione
amministrativa  entro  i  termini  fissati  con  delibera  di  questo
Comitato del  12 agosto  1992, devono far  pervenire -  entro quattro
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  stessa  -  al  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, al  Ministero del
tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica e  alla Cassa
depositi e prestiti, apposita domanda  volta ad ottenere i contributi
nazionali nella misura  prevista dalla griglia di  cui all'allegato 2
alla   presente   delibera.   In   presenza   di   gestione   tramite
concessionario, i  comuni devono altresi' esplicitare,  nella domanda
di finanziamento, la  richiesta di concessione del  contributo di cui
al punto 1, lettera c), secondo capoverso.
  La domanda di contributo deve essere corredata:
  del progetto definitivo  dell'opera - con doppia  copia del computo
metrico estimativo  - da  rielaborare con riguardo  all'assetto della
rete  nazionale  dei  metanodotti,   tenendo  conto  di  sopravvenute
esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare
riferimento alle  norme sulla sicurezza  e salute nei  cantieri. Tale
progetto non potra' prevedere un costo complessivo superiore a quello
originariamente indicato;
  della  documentazione indicata  nella  "Normativa  generale per  la
presentazione  da parte  dei  comuni, loro  consorzi e  concessionari
delle  domande  di  ammissione  ai  benefici  di  legge  nonche'  per
l'esecuzione e il collaudo delle  opere", allegata alla circolare del
Ministro per gli interventi straordinari  nel Mezzogiorno n. 5317 del
6 luglio 1988, in quanto applicabile e tenendo conto delle successive
modifiche normative.
  Nel caso  di comuni appartenenti  a bacini di utenza,  nell'atto di
approvazione  del  progetto  deve essere  confermata  "l'adesione  al
bacino di utenza", secondo  l'assetto riportato nell'elenco bacini di
utenza di cui all'allegato 1 alla  delibera di questo Comitato del 18
dicembre  1986, e  successive  modifiche  ed integrazioni.  Eventuali
modifiche   dell'assetto  dei   bacini   di   utenza  devono   essere
preventivamente valutate dal  Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.  In tal  caso,  i  comuni  che hanno  scelto  la
gestione  "diretta",  compresi  quelli  che hanno  gia'  ottenuto  il
nullaosta del  Ministero dell'industria, devono produrre  le delibere
di "assenso  all'accesso" da parte  di tutti i comuni  costituenti il
bacino prescelto.
                              Punto 5.
  I comuni di  Reggio Calabria e di Nuoro, nonche'  i comuni inseriti
nell'elenco bacini di utenza, di  cui all'allegato 1 alla delibera di
questo Comitato del 18 dicembre 1986, classificati come metanizzabili
nel successivo biennio operativo, ai sensi delle delibere 11 febbraio
1988 e 30  luglio 1991, purche' appartenenti a bacini  di utenza gia'
parzialmente finanziati  nel triennio  operativo, o  che risuiteranno
tali a  completamento del triennio medesimo,  che intendano avvalersi
dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire -
entro  otto  mesi dalla  data  di  pubblicazione  della stessa  -  al
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
alla Cassa  depositi e prestiti  la domanda di  contributo, corredata
della documentazione prevista al precedente punto 4.
  I  suddetti comuni  sono  tenuti ad  ottemperare alle  disposizioni
previste al  precedente punto  4, terzo capoverso,  nei casi  in esso
indicati.
                              Punto 6.
  Tutti  gli   altri  comuni  inseriti  nel   programma  generale  di
metanizzazione del Mezzogiorno, che  intendano avvalersi dei benefici
previsti dalla presente delibera, devono far pervenire - entro dodici
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  stessa  -  al  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, al  Ministero del
tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica e  alla Cassa
depositi  e  prestiti,  la  domanda di  contributo,  corredata  della
documentazione prevista al precedente punto 4.
  I  suddetti comuni  sono  tenuti ad  ottemperare alle  disposizioni
previste al  precedente punto  4, terzo capoverso,  nei casi  in esso
indicati.
                              Punto 7.
  I  comuni  inclusi nel  programma  generale  di metanizzazione  del
Mezzogiorno, il  cui intervento  sia stato  ammesso a  beneficiare di
agevolazioni  finanziarie  nell'ambito  di leggi  regionali,  possono
richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura
massima indicata  nella griglia  parametrica di cui  all'allegato 1),
limitatamente   alla   realizzazione   delle  cabine   di   prelievo,
decompressione e  misura, nonche' delle  opere di trasporto  in media
pressione del gas metano (feeder),  che colleghino le suddette cabine
al primo gruppo urbano di  riduzione della pressione ovvero, nei casi
in cui sia  prevista l'alimentazione per estensione  da altro comune,
le opere in media pressione funzionali ai suddetti collegamenti. Tali
opere  non  debbono  aver   ottenuto  la  concessione  di  contributi
regionali.
  La domanda di contributo  - corredata della documentazione prevista
al  precedente  punto   4  -  deve  essere   inoltrata  al  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato, al  Ministero del
tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica e  alla Cassa
depositi e prestiti entro otto mesi dalla data di pubblicazione della
presente delibera.
                              Punto 8.
  Al fine di ottenere le agevolazioni di cui all'art. 9, quarto comma
della  legge  n.  266/1997  (punto   1,  lettera  c)  della  presente
delibera), i concessionari per la  costruzione e gestione delle opere
di  metanizzazione   presentano  ai  Ministeri   dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato  e  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica apposita istanza  - entro i termini indicati
ai precedenti  punti 4, 5, 6  e 7 - contestualmente  alla domanda dei
comuni o loro  consorzi di ammissione ai benefici di  cui al punto 1,
lettere  a) e  c),  secondo capoverso,  inviandone  copia alla  banca
prescelta.
  Con la richiesta  di mutuo, alla banca deve  essere trasmessa anche
copia  della  documentazione  elencata  al  punto  4  della  presente
delibera.
  Il     Ministero     dell'industria    effettuata     l'istruttoria
tecnicoeconomica preliminare del progetto entro i sei mesi successivi
ai termini ultimi di presentazione  delle istanze di finanziamento di
cui  ai precedenti  punti 4,  5, 6  e 7,  trasmette le  risultanze al
concessionario ed alla banca,  specificando la spesa ammissibile alle
agevolazioni  di  legge  e  le percentuali  di  contribuzione  con  i
relativi importi.
  La  banca  finanziatrice  effettua  la  propria  istruttoria  entro
quattro mesi  dalla data di ricezione  dell'istruttoria del Ministero
dell'industria, dandone  comunicazione al concessionario, e  invia ai
Ministeri dell'industria e  del tesoro copia del  contratto di mutuo.
Il  mutuo,  stipulato  nel  rispetto  dei  limiti  individuati  nella
istruttoria  del  Ministero  dell'industria, non  puo'  avere  durata
complessiva   superiore  a   dieci  anni   compreso  il   periodo  di
preammortamento ed  e' perfezionato  al tasso  di riferimento  per il
settore industriale vigente alla data della stipula.
  In caso di mancato perfezionamento dell'operazione, la banca ne da'
comunicazione   ai  Ministeri   dell'industria,  del   Tesoro  e   al
concessionario.
  Il Ministero  dell'industria, determinato l'importo  del contributo
in conto interessi  secondo le modalita' di cui  al successivo comma,
individua  il nuovo  quadro finanziario  del progetto  e trasmette  -
entro un mese  dalla comunicazione della banca  relativa alla stipula
del  contratto  di mutuo  ovvero  ai  suo mancato  perfezionamento  -
l'istruttoria definitiva  alla Cassa depositi e  prestiti, al comune,
al concessionario,  alla banca  e al Ministero  del tesoro,  il quale
emette il  provvedimento di concessione delle  agevolazioni entro tre
mesi dalla  data di ricezione  della suddetta istruttoria e  ne invia
copia  alle  amministrazioni  interessate  nonche' alla  banca  e  al
concessionario.
  Il contributo in conto interessi, da corrispondere ai concessionari
presso la banca finanziatrice, e' determinato:
  per il periodo  di preammortamento, in misura  pari alla differenza
tra gli  interessi calcolati al  tasso di riferimento per  il settore
industriale vigente alla data della  stipula del contratto di mutuo e
gli interessi calcolati  in base al tasso del 2%,  posto a carico dei
concessionari  a  norma  del  comma  4 dell'art.  9  della  legge  n.
266/1997;
  per il periodo di ammortamento,  in misura pari alla differenza tra
le rate  di ammortamento calcolate  sulla base del suddetto  tasso di
riferimento  per  il  settore  industriale vigente  alla  data  della
stipula del contratto e le  rate di ammortamento calcolate sulla base
del citato tasso del 2% a carico dei concessionari.
  Il contributo sugli interessi di ammortamento viene attualizzato ai
tasso di riferimento per il settore industriale sopracitato, all'uopo
decurtato  della quota  relativa al  diritto di  commissione e  di un
ulteriore punto percentuale.
  Resta  a  carico  dei   concessionari  l'eventuale  differenza  tra
l'importo del finanziamento  agevolabile individuato nell'istruttoria
preliminare del  Ministero dell'industria e l'importo  concesso dalla
banca.
  La  banca eroga  il  finanziamento a  stato  di avanzamento  lavori
(SAL), e a fronte della presentazione della documentazione attestante
lo  stato finale  di spesa,  corredata da  dichiarazione giurata  del
direttore dei lavori in ordine  alla regolare esecuzione dell'opera e
alla  veridicita'  delle voci  esposte.  Ad  avvenuta erogazione  del
saldo,  la banca  ne  da'  comunicazione ai  Ministero  del Tesoro  -
Dipartimento del  tesoro ed  al Ministero dell'industria  - Direzione
generale energia e risorse minerarie.
  Il Ministero del tesoro, previa  presentazione da parte della banca
di copia della sopracitata  documentazione attestante lo stato finale
di spesa, eroga al concessionario, il quale provvede ad indicare allo
stesso  Ministero   le  modalita'  di  versamento   presso  la  banca
finanziatrice,  il   70%  del   contributo  in  conto   interessi  di
ammortamento attualizzato.
  Il restante 30%  del suddetto contributo viene  erogato ad avvenuta
emissione  da  parte  del  Ministero   del  tesoro,  del  decreto  di
approvazione     delle     risultanze    tecnicoeconomiche     finali
dell'intervento di metanizzazione.
  Il contributo sugli interessi di preammortamento viene riconosciuto
nel  periodo  previsto   dall'istruttoria  definitiva  del  Ministero
dell'industria  per  l'esecuzione  dei   lavori,  e'  corrisposto  in
relazione alle  somme effettivamente erogate  in detto periodo  ed e'
liquidato per intero unitamente al 70% del contributo sugli interessi
di ammortamento.
                              Punto 9.
  Le domande  presentate oltre  i suddetti termini,  o che  non siano
regolarmente corredate  della documentazione prescritta,  non saranno
ammesse  a   beneficiare  dei  contributi  previsti   dalla  presente
delibera.
                              Punto 10.
  I contributi previsti dalla presente  delibera sono attribuiti - ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 266/1997 - nell'ordine:
  a) al comune  di Reggio Calabria, per la  realizzazione della nuova
rete di distribuzione comunale del  gas metano. A detta iniziativa si
applicheranno  i  limiti  massimi   di  agevolazione  in  termini  di
contributo  in conto  capitale e  di mutuo  agevolato previsti  dalla
griglia parametrica  di cui  all'allegato 1) alla  presente delibera,
fino ad  un massimo  di 45  miliardi di  lire. All'intervento  non si
applica il  punto 3) di cui  alla delibera di questo  Comitato del 21
dicembre 1989; al  comune di Nuoro, per la  realizzazione della nuova
rete di  distribuzione comunale  del gas metano  da esercire,  in via
transitoria, con miscela aria-G.P.L.
  A   detta  iniziativa   si  applicheranno   i  limiti   massimi  di
agevolazione in  termini di contributo  in conto capitale e  di mutuo
agevolato previsti  dalla griglia parametrica di  cui all'allegato 1)
alla presente delibera, fino ad un massimo di 10 miliardi di lire;
  b) ai comuni di cui ai punti 4 e 7, nonche' ai comuni della regione
Abruzzo compresi nel programma generale di metanizzazione, ma esclusi
dai finanziamenti regionali, con  priorita' per quelli che presentino
progetti  gia' realizzati,  in corso  di esecuzione  o immediatamente
eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997;
  c)  ai comuni  di cui  ai  punto 5,  con priorita'  per quelli  che
presentino  progetti  gia'  realizzati,  in  corso  di  esecuzione  o
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.  9, comma 3, della legge
n. 266/1997, nei limiti degli  stanziamenti che saranno attribuiti ad
ogni singola  regione ripartendo  le disponibilita'  che residueranno
dall'approvazione degli  interventi di cui  ai precedenti punti  a) e
b), con riferimento  alla "Tabella di ripartizione  regionale" di cui
all'allegato  3  alla presente  delibera,  che  ne costituisce  parte
integrante, elaborata  in proporzione  alla popolazione  residente al
1995  nei comuni  interessati. Eventuali  residui sugli  stanziamenti
cosi' attribuiti potranno essere ridistribuiti tra le regioni;
  d)  ai comuni  di cui  ai  punto 6,  con priorita'  per quelli  che
presentino  progetti  gia'  realizzati,  in  corso  di  esecuzione  o
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.  9, comma 3, della legge
n. 266/1997.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
procedera' all'istruttoria delle domande  a valere sulle risorse rese
disponibili  dalla  presente  delibera   e  su  quelle  residuate  da
precedenti  stanziamenti.  Nell'esame   delle  domande  dovra'  darsi
preferenza a quei comuni gia' dotati di allaccio ai metanodotti, o la
cui alimentazione sia prevista in estensione da altri impianti.
                              Punto 11.
  Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e
dai loro concessionari, per gli interventi di  cui ai punti 5, 6 e 7,
nonche'  dai comuni  di Reggio  Calabria e  di Nuoro,  dalla data  di
entrata in  vigore della legge  7 agosto 1997, n.  266, relativamente
alle seguenti voci:
  progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri e collaudo;
   terreni;
  spese  per la  realizzazione della  rete di  distribuzione, nonche'
delle opere accessorie, ivi compresi i materiali e le strumentazioni;
   spese per allacciamento ai metanodotti.
                              Punto 12.
  I comuni singoli o i  comuni in bacino unitariamente, che intendono
mutare  la  gestione diretta  in  concessione,  devono far  pervenire
apposita  domanda  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  al  Ministero del  tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione  economica  e alla  Cassa  depositi  e prestiti  entro
sessanta giorni dalla data di invio delle risultanze dell'istruttoria
tecnica  di ammissione  ai  benefici di  legge  relative al  progetto
presentato,  purche' non  risultino gia'  concessi -  da parte  della
Cassa  depositi  e  prestiti  - i  relativi  mutui.  Entro  ulteriori
centoventi giorni dovra' essere  prodotta adeguata documentazione per
l'adozione degli specifici atti di modifica.
                              Punto 13.
  Il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato puo'
autorizzare  modifiche dell'assetto  dei bacini  di utenza,  anche in
deroga  a quanto  previsto al  punto 5,  comma 1,  della delibera  di
questo Comitato  del 18  dicembre 1986,  limitatamente a  quei comuni
inseriti  in bacino  di  utenza che  abbiano  gia' beneficiato  delle
agevolazioni finanziarie previste  dalla legge n. 784/1980  e che non
abbiano  ancora provveduto  alla  costituzione del  consorzio o  alla
stipula  della convenzione  con  unico  operatore, nonche'  procedere
all'approvazione degli  atti di collaudo per  l'emissione del decreto
finale di accertamento della spesa.
  La rinuncia  di uno  o piu'  comuni facenti parte  di un  bacino di
utenza alle  agevolazioni finanziarie,  non pregiudica il  diritto ai
contributi  di legge  per gli  altri  comuni, anche  in mancanza  dei
requisiti  previsti per  la costituzione  del bacino  stesso. In  tal
caso, l'ammissione ai benefici di cui alla presente delibera avverra'
in subordine rispetto ai comuni facenti  parte di bacini di utenza in
possesso di tali requisiti.
                              Punto 14.
  I  comuni di  Cagliari e  Sassari possono  richiedere i  contributi
previsti dalla presente delibera  nella misura massima indicata nella
griglia parametrica  di cui all'allegato 2,  relativamente ai secondi
lotti funzionali delle  reti di distribuzione del  gas. Alla suddetta
spesa  si  fara'  fronte  sia   con  le  risorse  finanziarie  ancora
disponibili a valere sullo stanziamento di 65 miliardi di lire di cui
alla  delibera  di   questo  Comitato  del  25  marzo   1992  e  sia,
eventualmente, a  valere sullo stanziamento  di 150 miliardi  di lire
previsto  al  precedente  punto  1   per  l'avvio  del  programma  di
metanizzazione della regione Sardegna.
                              Punto 15.
  Il  comma 2,  punto 1)  della delibera  di questo  Comitato del  27
aprile 1984 e' sostituito dal seguente:
  "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
concedere  -  su motivata  e  documentata  richiesta -  proroghe  del
termine previsto nel decreto di  concessione per il completamento dei
lavori, dandone comunicazione  al Ministero del tesoro  ai fini della
emissione del decreto di accertamento finale della spesa".
  Le  disposizioni fissate  da precedenti  delibere -  riguardanti il
termine  per la  presentazione  del primo  stato  di avanzamento  dei
lavori - sono abrogate.
                              Punto 16.
  Le somme  erogate dalla Cassa  depositi e  prestiti - a  fronte dei
lavori  di  realizzazione delle  opere  ammesse  a beneficiare  delle
agevolazioni  di   cui  alla   presente  delibera  -   devono  essere
immediatamente trasferite  alla ditta  concessionaria o  alla impresa
appaltatrice delle opere.
  I comuni  e i  loro consorzi  sono tenuti  ad inviare  al Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  - entro  quindici
giorni   dall'avvenuto   perfezionamento   della  procedura   -   una
dichiarazione attestante il trasferimento di dette somme.
  Ai fini del monitoraggio del programma, i comuni, i loro consorzi e
i concessionari  devono altresi' inviare al  suddetto Ministero copia
degli  stati  di  avanzamento  dei lavori  con  allegata  una  scheda
riepilogativa delle quantita' fisiche realizzate.
  Gli atti  di collaudo,  debitamente approvati dal  comune, dovranno
essere  trasmessi  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'unita' di  verifica degli  investimenti pubblici del  Ministero del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica  provvede, su
richiesta del  Ministero dell'industria,  alla verifica  di specifici
interventi per i quali non sia stato osservato il predetto termine.
                              Punto 17.
  I  lavori  debbono  avere  inizio  entro sei  mesi  dalla  data  di
trasmissione del decreto di concessione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e  della   programmazione  economica,   per  le   reti  di
distribuzione, ed entro sei mesi  dalla data di rilascio dei permessi
previsti  dalle  disposizioni  vigenti  per gli  adduttori  e  per  i
collegamenti di bacino.
  Il  Ministero  stesso,  sentito il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e   dell'artigianato,  puo'  procedere  alla   revoca  dei
contributi  per quelle  opere che  non siano  ultimate entro  la data
stabilita dal  decreto di concessione dei  contributi medesimi, salvo
quanto previsto  dal precedente punto 15,  o per quelle opere  per le
quali non siano rispettati i termini previsti al precedente punto 16.
   Roma, 30 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 159