IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 24, commi 5 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., l'attivita' istruttoria prevista dal predetto art. 11; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", che all'art. 9 ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge n. 784/1980; Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73, art. 2, commi 4 e 6, recante norme accelerative del programma di metanizzazione; Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante tra l'altro misure in materia di investimenti, di incentivi all'occupazione, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989, con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ed assegnate, su base regionale, le risorse finanziarie, nonche' reso disponibile l'importo di 65 miliardi di lire a valere sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per una prima anticipazione del programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente alla realizzazione delle reti nelle citta' capoluogo, da esercire, in via transitoria, ad aria propanata; Vista la propria delibera del 27 aprile 1984, concernente fra l'altro la concessione di proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori e di quello previsto per il loro completamento e per l'inizio dell'esercizio; Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991 e del 12 agosto 1992, del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma; Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente la realizzazione delle reti di distribuzione del gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, da esercire in via transitoria con miscela aria-G.P.L.; Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, con la quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi al programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed avviato il programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente ad una prima anticipazione delle reti nelle citta' capoluogo di Cagliari, Sassari ed Oristano; Vista l'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la regione autonoma della Sardegna approvata dal C.I.P.E. in data 19 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, ed in particolare l'accordo di programma quadro per la metanizzazione, per l'attuazione del quale sono stati assegnati a titolo di dotazione finanziaria lire 250 miliardi, di cui lire 100 miliardi a valere sulla legge n. 402/1994 e lire 150 miliardi a valere sulla legge n. 266/1997, secondo la finalizzazione di spesa di cui al punto 1 della delibera di questo Comitato del 6 maggio 1998, sostituita integralmente dalla presente delibera; Vista la proposta trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.E.R.M. - in data 22 giugno 1999 con nota n. 213687; Considerato che diversi comuni inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno sono stati ammessi a beneficiare di agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali e che, per effetto di queste leggi, si renderanno disponibili risorse finanziarie a vantaggio di altre regioni; Considerato che i suddetti comuni appartengono nella quasi totalita' alla regione Abruzzo e che nella medesima regione, per effetto delle leggi regionali n. 25/1995 e n. 115/1996, restano da metanizzare, per il completamento del Programma generale, un numero esiguo di comuni appartenenti al "Biennio operativo", con conseguente limitato impegno finanziario; Considerato che la regione Sicilia ha inserito nel P.O.P. Sicilia 1994-1999 una misura per la metanizzazione dei comuni ricadenti nel proprio territorio, con un contributo a carico del F.E.S.R. pari a 85,6 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Considerato che il Governo in data 5 maggio 1999, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 9, comma 5, della legge n. 266/1997, si e' impegnato a destinare la somma di 25 miliardi di lire alla regione Sicilia essendo l'unica regione ad avere approntato un piano di riprogrammazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuto di dover apportare i necessari approfondimenti in ordine al completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centronord propedeutici alla delibera di riparto delle risorse che questo Comitato adottera' entro il corrente anno; Ritenuta la necessita' di definire le nuove procedure per la concessione dei contributi previsti dalla legge n. 266/1997, art. 9, sopra citato, nonche' di rielaborare i parametri assunti per la ripartizione regionale dei fondi disponibili, sulla base del grado di penetrazione del metano in rapporto alla popolazione residente; Ritenuta altresi' la necessita' di stabilire i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni inclusi negli elenchi allegati alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988 e successive modifiche ed integrazioni; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Punto 1. L'importo di lire 1.000 miliardi, di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' finalizzato al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, previsto dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le priorita' indicate al successivo punto 10. Di detto importo, la somma di lire 30 miliardi e' riservata per lire 24 miliardi ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 31 marzo 1998, n. 73, e per lire 6 miliardi ai soggetti di cui al medesimo articolo, comma 6, nei limiti della quota parte del contributo comunitario non piu' riconoscibile dalla Unione europea, previsto dai predetti commi. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare le suddette quote, previa verifica delle condizioni previste dai sopracitati commi 4 e 6. I comuni o i concessionari, nonche' l'ENI S.p.a. invieranno alla Cassa depositi e prestiti apposita domanda corredata da idonea dichiarazione attestante l'avvenuta surroga dei mezzi finanziari occorrenti per il completamento dell'opera, ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 73/1998. La stessa dichiarazione dovra' essere inviata anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro versera' alla medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, la citata somma di 30 miliardi di lire. La restante somma di lire 970 miliardi e' destinata: al finanziamento delle reti urbane di distribuzione per lire 695 miliardi, di cui lire 595 miliardi per contributi in conto capitale e lire 100 miliardi per contributi in conto interessi, salvo compensazioni; alla realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 4, numero 3), della legge n. 784/1980, per lire 100 miliardi; all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, in attuazione dell'accordo di programma quadro per la metanizzazione richiamato nelle premesse che viene riportato nell'allegato 1, per lire 150 miliardi; alla regione Sicilia, che ha inserito nel P.O.P. 1994-1999 gli interventi di metanizzazione ai sensi dell'art. 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lire 25 miliardi. Su richiesta della Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica versera' alla medesima, su appositi conti correnti di tesoreria, le relative somme. A questo fine e' autorizzata: a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 30% e fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano, ovvero per la trasformazione o l'ampliamento di reti gia' esistenti; b) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3%, per un ulteriore ammontare dal 15% al 25% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere indicate al punto a); c) in, luogo del beneficio di cui al punto b), la concessione al concessionario di contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui decennali accordati dalle banche, secondo quanto stabilito al successivo punto 8. Qualora il concessionario non intenda avvalersi della facolta' prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 266/1997 ovvero il contratto di mutuo non venga perfezionato, sara' comunque riconosciuto al comune, e in suo nome e per conto al concessionario, un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi di cui al precedente punto b), determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro del 30 ottobre 1982; d) la concessione di contributi in conto capitale, come previsto dall'art. 11, comma 4, punto 3) della legge n. 784/1980, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di adduttori secondari e di collegamenti dei bacini aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno. I criteri per la determinazione dei contributi e dei mutui sono contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 2 alla presente delibera, che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di cui all'allegato 5 alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988. Punto 2. Per quanto riguarda gli adduttori secondari ed i collegamenti dei bacini, le relative opere dovranno essere realizzate in stretta correlazione con i tempi di esecuzione delle reti urbane, al fine di assicurare le forniture di gas nei tempi previsti. Punto 3. I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare domanda di contributo secondo i tempi e le modalita' previste dalla presente delibera. Non sono ammessi a finanziamento i progetti per i quali sono gia' stati concessi contributi statali o regionali. Punto 4. I comuni inseriti nell'allegato 4 alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano presentato il progetto definitivo dell'opera entro la data del 30 settembre 1989 e regolarizzata la documentazione amministrativa entro i termini fissati con delibera di questo Comitato del 12 agosto 1992, devono far pervenire - entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, apposita domanda volta ad ottenere i contributi nazionali nella misura prevista dalla griglia di cui all'allegato 2 alla presente delibera. In presenza di gestione tramite concessionario, i comuni devono altresi' esplicitare, nella domanda di finanziamento, la richiesta di concessione del contributo di cui al punto 1, lettera c), secondo capoverso. La domanda di contributo deve essere corredata: del progetto definitivo dell'opera - con doppia copia del computo metrico estimativo - da rielaborare con riguardo all'assetto della rete nazionale dei metanodotti, tenendo conto di sopravvenute esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri. Tale progetto non potra' prevedere un costo complessivo superiore a quello originariamente indicato; della documentazione indicata nella "Normativa generale per la presentazione da parte dei comuni, loro consorzi e concessionari delle domande di ammissione ai benefici di legge nonche' per l'esecuzione e il collaudo delle opere", allegata alla circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 5317 del 6 luglio 1988, in quanto applicabile e tenendo conto delle successive modifiche normative. Nel caso di comuni appartenenti a bacini di utenza, nell'atto di approvazione del progetto deve essere confermata "l'adesione al bacino di utenza", secondo l'assetto riportato nell'elenco bacini di utenza di cui all'allegato 1 alla delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche dell'assetto dei bacini di utenza devono essere preventivamente valutate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In tal caso, i comuni che hanno scelto la gestione "diretta", compresi quelli che hanno gia' ottenuto il nullaosta del Ministero dell'industria, devono produrre le delibere di "assenso all'accesso" da parte di tutti i comuni costituenti il bacino prescelto. Punto 5. I comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, nonche' i comuni inseriti nell'elenco bacini di utenza, di cui all'allegato 1 alla delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, classificati come metanizzabili nel successivo biennio operativo, ai sensi delle delibere 11 febbraio 1988 e 30 luglio 1991, purche' appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati nel triennio operativo, o che risuiteranno tali a completamento del triennio medesimo, che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire - entro otto mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti la domanda di contributo, corredata della documentazione prevista al precedente punto 4. I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso indicati. Punto 6. Tutti gli altri comuni inseriti nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente delibera, devono far pervenire - entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa - al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti, la domanda di contributo, corredata della documentazione prevista al precedente punto 4. I suddetti comuni sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni previste al precedente punto 4, terzo capoverso, nei casi in esso indicati. Punto 7. I comuni inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, il cui intervento sia stato ammesso a beneficiare di agevolazioni finanziarie nell'ambito di leggi regionali, possono richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura massima indicata nella griglia parametrica di cui all'allegato 1), limitatamente alla realizzazione delle cabine di prelievo, decompressione e misura, nonche' delle opere di trasporto in media pressione del gas metano (feeder), che colleghino le suddette cabine al primo gruppo urbano di riduzione della pressione ovvero, nei casi in cui sia prevista l'alimentazione per estensione da altro comune, le opere in media pressione funzionali ai suddetti collegamenti. Tali opere non debbono aver ottenuto la concessione di contributi regionali. La domanda di contributo - corredata della documentazione prevista al precedente punto 4 - deve essere inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. Punto 8. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui all'art. 9, quarto comma della legge n. 266/1997 (punto 1, lettera c) della presente delibera), i concessionari per la costruzione e gestione delle opere di metanizzazione presentano ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apposita istanza - entro i termini indicati ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 - contestualmente alla domanda dei comuni o loro consorzi di ammissione ai benefici di cui al punto 1, lettere a) e c), secondo capoverso, inviandone copia alla banca prescelta. Con la richiesta di mutuo, alla banca deve essere trasmessa anche copia della documentazione elencata al punto 4 della presente delibera. Il Ministero dell'industria effettuata l'istruttoria tecnicoeconomica preliminare del progetto entro i sei mesi successivi ai termini ultimi di presentazione delle istanze di finanziamento di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7, trasmette le risultanze al concessionario ed alla banca, specificando la spesa ammissibile alle agevolazioni di legge e le percentuali di contribuzione con i relativi importi. La banca finanziatrice effettua la propria istruttoria entro quattro mesi dalla data di ricezione dell'istruttoria del Ministero dell'industria, dandone comunicazione al concessionario, e invia ai Ministeri dell'industria e del tesoro copia del contratto di mutuo. Il mutuo, stipulato nel rispetto dei limiti individuati nella istruttoria del Ministero dell'industria, non puo' avere durata complessiva superiore a dieci anni compreso il periodo di preammortamento ed e' perfezionato al tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula. In caso di mancato perfezionamento dell'operazione, la banca ne da' comunicazione ai Ministeri dell'industria, del Tesoro e al concessionario. Il Ministero dell'industria, determinato l'importo del contributo in conto interessi secondo le modalita' di cui al successivo comma, individua il nuovo quadro finanziario del progetto e trasmette - entro un mese dalla comunicazione della banca relativa alla stipula del contratto di mutuo ovvero ai suo mancato perfezionamento - l'istruttoria definitiva alla Cassa depositi e prestiti, al comune, al concessionario, alla banca e al Ministero del tesoro, il quale emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro tre mesi dalla data di ricezione della suddetta istruttoria e ne invia copia alle amministrazioni interessate nonche' alla banca e al concessionario. Il contributo in conto interessi, da corrispondere ai concessionari presso la banca finanziatrice, e' determinato: per il periodo di preammortamento, in misura pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e gli interessi calcolati in base al tasso del 2%, posto a carico dei concessionari a norma del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 266/1997; per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra le rate di ammortamento calcolate sulla base del suddetto tasso di riferimento per il settore industriale vigente alla data della stipula del contratto e le rate di ammortamento calcolate sulla base del citato tasso del 2% a carico dei concessionari. Il contributo sugli interessi di ammortamento viene attualizzato ai tasso di riferimento per il settore industriale sopracitato, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione e di un ulteriore punto percentuale. Resta a carico dei concessionari l'eventuale differenza tra l'importo del finanziamento agevolabile individuato nell'istruttoria preliminare del Ministero dell'industria e l'importo concesso dalla banca. La banca eroga il finanziamento a stato di avanzamento lavori (SAL), e a fronte della presentazione della documentazione attestante lo stato finale di spesa, corredata da dichiarazione giurata del direttore dei lavori in ordine alla regolare esecuzione dell'opera e alla veridicita' delle voci esposte. Ad avvenuta erogazione del saldo, la banca ne da' comunicazione ai Ministero del Tesoro - Dipartimento del tesoro ed al Ministero dell'industria - Direzione generale energia e risorse minerarie. Il Ministero del tesoro, previa presentazione da parte della banca di copia della sopracitata documentazione attestante lo stato finale di spesa, eroga al concessionario, il quale provvede ad indicare allo stesso Ministero le modalita' di versamento presso la banca finanziatrice, il 70% del contributo in conto interessi di ammortamento attualizzato. Il restante 30% del suddetto contributo viene erogato ad avvenuta emissione da parte del Ministero del tesoro, del decreto di approvazione delle risultanze tecnicoeconomiche finali dell'intervento di metanizzazione. Il contributo sugli interessi di preammortamento viene riconosciuto nel periodo previsto dall'istruttoria definitiva del Ministero dell'industria per l'esecuzione dei lavori, e' corrisposto in relazione alle somme effettivamente erogate in detto periodo ed e' liquidato per intero unitamente al 70% del contributo sugli interessi di ammortamento. Punto 9. Le domande presentate oltre i suddetti termini, o che non siano regolarmente corredate della documentazione prescritta, non saranno ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente delibera. Punto 10. I contributi previsti dalla presente delibera sono attribuiti - ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 266/1997 - nell'ordine: a) al comune di Reggio Calabria, per la realizzazione della nuova rete di distribuzione comunale del gas metano. A detta iniziativa si applicheranno i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dalla griglia parametrica di cui all'allegato 1) alla presente delibera, fino ad un massimo di 45 miliardi di lire. All'intervento non si applica il punto 3) di cui alla delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1989; al comune di Nuoro, per la realizzazione della nuova rete di distribuzione comunale del gas metano da esercire, in via transitoria, con miscela aria-G.P.L. A detta iniziativa si applicheranno i limiti massimi di agevolazione in termini di contributo in conto capitale e di mutuo agevolato previsti dalla griglia parametrica di cui all'allegato 1) alla presente delibera, fino ad un massimo di 10 miliardi di lire; b) ai comuni di cui ai punti 4 e 7, nonche' ai comuni della regione Abruzzo compresi nel programma generale di metanizzazione, ma esclusi dai finanziamenti regionali, con priorita' per quelli che presentino progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997; c) ai comuni di cui ai punto 5, con priorita' per quelli che presentino progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997, nei limiti degli stanziamenti che saranno attribuiti ad ogni singola regione ripartendo le disponibilita' che residueranno dall'approvazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), con riferimento alla "Tabella di ripartizione regionale" di cui all'allegato 3 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, elaborata in proporzione alla popolazione residente al 1995 nei comuni interessati. Eventuali residui sugli stanziamenti cosi' attribuiti potranno essere ridistribuiti tra le regioni; d) ai comuni di cui ai punto 6, con priorita' per quelli che presentino progetti gia' realizzati, in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 266/1997. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procedera' all'istruttoria delle domande a valere sulle risorse rese disponibili dalla presente delibera e su quelle residuate da precedenti stanziamenti. Nell'esame delle domande dovra' darsi preferenza a quei comuni gia' dotati di allaccio ai metanodotti, o la cui alimentazione sia prevista in estensione da altri impianti. Punto 11. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari, per gli interventi di cui ai punti 5, 6 e 7, nonche' dai comuni di Reggio Calabria e di Nuoro, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri e collaudo; terreni; spese per la realizzazione della rete di distribuzione, nonche' delle opere accessorie, ivi compresi i materiali e le strumentazioni; spese per allacciamento ai metanodotti. Punto 12. I comuni singoli o i comuni in bacino unitariamente, che intendono mutare la gestione diretta in concessione, devono far pervenire apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Cassa depositi e prestiti entro sessanta giorni dalla data di invio delle risultanze dell'istruttoria tecnica di ammissione ai benefici di legge relative al progetto presentato, purche' non risultino gia' concessi - da parte della Cassa depositi e prestiti - i relativi mutui. Entro ulteriori centoventi giorni dovra' essere prodotta adeguata documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica. Punto 13. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare modifiche dell'assetto dei bacini di utenza, anche in deroga a quanto previsto al punto 5, comma 1, della delibera di questo Comitato del 18 dicembre 1986, limitatamente a quei comuni inseriti in bacino di utenza che abbiano gia' beneficiato delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 784/1980 e che non abbiano ancora provveduto alla costituzione del consorzio o alla stipula della convenzione con unico operatore, nonche' procedere all'approvazione degli atti di collaudo per l'emissione del decreto finale di accertamento della spesa. La rinuncia di uno o piu' comuni facenti parte di un bacino di utenza alle agevolazioni finanziarie, non pregiudica il diritto ai contributi di legge per gli altri comuni, anche in mancanza dei requisiti previsti per la costituzione del bacino stesso. In tal caso, l'ammissione ai benefici di cui alla presente delibera avverra' in subordine rispetto ai comuni facenti parte di bacini di utenza in possesso di tali requisiti. Punto 14. I comuni di Cagliari e Sassari possono richiedere i contributi previsti dalla presente delibera nella misura massima indicata nella griglia parametrica di cui all'allegato 2, relativamente ai secondi lotti funzionali delle reti di distribuzione del gas. Alla suddetta spesa si fara' fronte sia con le risorse finanziarie ancora disponibili a valere sullo stanziamento di 65 miliardi di lire di cui alla delibera di questo Comitato del 25 marzo 1992 e sia, eventualmente, a valere sullo stanziamento di 150 miliardi di lire previsto al precedente punto 1 per l'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna. Punto 15. Il comma 2, punto 1) della delibera di questo Comitato del 27 aprile 1984 e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere - su motivata e documentata richiesta - proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa". Le disposizioni fissate da precedenti delibere - riguardanti il termine per la presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori - sono abrogate. Punto 16. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti - a fronte dei lavori di realizzazione delle opere ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente delibera - devono essere immediatamente trasferite alla ditta concessionaria o alla impresa appaltatrice delle opere. I comuni e i loro consorzi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - entro quindici giorni dall'avvenuto perfezionamento della procedura - una dichiarazione attestante il trasferimento di dette somme. Ai fini del monitoraggio del programma, i comuni, i loro consorzi e i concessionari devono altresi' inviare al suddetto Ministero copia degli stati di avanzamento dei lavori con allegata una scheda riepilogativa delle quantita' fisiche realizzate. Gli atti di collaudo, debitamente approvati dal comune, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, su richiesta del Ministero dell'industria, alla verifica di specifici interventi per i quali non sia stato osservato il predetto termine. Punto 17. I lavori debbono avere inizio entro sei mesi dalla data di trasmissione del decreto di concessione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le reti di distribuzione, ed entro sei mesi dalla data di rilascio dei permessi previsti dalle disposizioni vigenti per gli adduttori e per i collegamenti di bacino. Il Ministero stesso, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' procedere alla revoca dei contributi per quelle opere che non siano ultimate entro la data stabilita dal decreto di concessione dei contributi medesimi, salvo quanto previsto dal precedente punto 15, o per quelle opere per le quali non siano rispettati i termini previsti al precedente punto 16. Roma, 30 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 159