IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge  29 dicembre 1993, n. 580, ed  in particolare l'art.
7, comma  2, secondo il  quale lo statuto dell'Unione  italiana delle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
(Unioncamere) e' deliberato con il  voto dei due terzi dei componenti
dell'assemblea  composta dai  rappresentanti  di tutte  le camere  di
commercio ed  e' approvato con  decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri, su proposta  del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto l'art.  38, comma 1,  lettera a), del decreto  legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1985,
n. 947,  recante il testo  dello statuto dell'Unioncamere  nonche' il
decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  17 marzo  1998
recante modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto;
  Vista  la deliberazione  n.  8  del 17  giugno  1998  con la  quale
l'assemblea dell'Unioncamere  ha apportato  due modifiche  al proprio
statuto riguardanti,  la prima,  nell'art. 5, la  soppressione, della
condizione  di   presidente  di  camera  di   commercio  riferita  al
presidente dell'Unione regionale  delle camere di commercio  e al suo
delegato  per far  parte del  consiglio dell'Unioncamere,  nonche' la
soppressione  della  parola  "permanente"  riferita  al  delegato,  e
l'introduzione della frase "per il  biennio di carica, salvo revoca",
riferita a entrambi,  la seconda, l'aggiunta di un  comma all'art. 11
che   introduce,    previa   adozione   di    apposito   regolamento,
l'utilizzazione   degli  strumenti   della  teleconferenza   o  video
conferenza per  le riunioni  degli organi,  con esclusione  di quelle
dell'assemblea;
  Considerato che,  per quanto riguarda  la modifica all'art.  5, con
riferimento  alla figura  del  delegato,  nonostante la  soppressione
della  condizione di  presidente di  camera di  commercio, l'istituto
della  rappresentativita'  e'  comunque salvaguardato  in  quanto  la
scelta  di  detta  figura  deve  necessariamente  ricadere  su  altro
soggetto   fisico   facente    parte   dell'apparato   organizzatorio
dell'Unione regionale delle  camere di commercio atteso  che la ratio
che caratterizza la norma che  conferisce il potere di rappresentanza
ai  presidenti  delle   Unioni  regionali  e'  nel   senso  che  tale
rappresentanza e' attribuita ratione officii;
  Sulla  proposta  del  Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. E'  approvata, ai  sensi dell'art.  7, comma  2, della  legge 29
dicembre 1993, n. 580, e ai  sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, la deliberazione n. 8
del 17  giugno 1998 dell'assemblea dell'Unione  italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2.  Lo  statuto dell'Unione  italiana  delle  camere di  commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura,  recante  le  modifiche e  le
integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente
decreto.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 agosto 1999
    Il Ministro dell'industria
  del commercio e dell'artigianato