IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998 recante modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto; Vista la deliberazione n. 8 del 17 giugno 1998 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato due modifiche al proprio statuto riguardanti, la prima, nell'art. 5, la soppressione, della condizione di presidente di camera di commercio riferita al presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio e al suo delegato per far parte del consiglio dell'Unioncamere, nonche' la soppressione della parola "permanente" riferita al delegato, e l'introduzione della frase "per il biennio di carica, salvo revoca", riferita a entrambi, la seconda, l'aggiunta di un comma all'art. 11 che introduce, previa adozione di apposito regolamento, l'utilizzazione degli strumenti della teleconferenza o video conferenza per le riunioni degli organi, con esclusione di quelle dell'assemblea; Considerato che, per quanto riguarda la modifica all'art. 5, con riferimento alla figura del delegato, nonostante la soppressione della condizione di presidente di camera di commercio, l'istituto della rappresentativita' e' comunque salvaguardato in quanto la scelta di detta figura deve necessariamente ricadere su altro soggetto fisico facente parte dell'apparato organizzatorio dell'Unione regionale delle camere di commercio atteso che la ratio che caratterizza la norma che conferisce il potere di rappresentanza ai presidenti delle Unioni regionali e' nel senso che tale rappresentanza e' attribuita ratione officii; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Articolo unico 1. E' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 8 del 17 giugno 1998 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente decreto. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato