IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5, lettera h),  e 6, della legge 30 aprile 1962,
n. 283,  successivamente modificata  con legge  26 febbraio  1963, n.
441;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con il decreto del Presidente della  Repubblica del 26 marzo 1980, n.
327;
  Visti gli articoli 5,  ultimo comma, 6, lettere c) , h)  ed i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo  17 marzo 1995, n. 194, che
stabilisce che il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta
i  limiti  massimi  di  residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari  definiti  in  sede   comunitaria  e,  in  mancanza,  li
stabilisce,  in   via  provvisoria,  tenuto  conto   degli  eventuali
orientamenti comunitari relativi alla  presenza simultanea di residui
di piu' sostanze attive nello stesso alimento;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' del 22  gennaio 1998,
pubblicato nel  supplemento straordinario alla Gazzetta  Ufficiale n.
78 del  3 aprile  1998, concernente  i limiti  massimi di  residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visti  i  decreti del  Ministro  della  sanita' 23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305  del 30 dicembre 1992 e 30
luglio 1993 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del 5 agosto
1993, concernenti,  tra l'altro,  disposizioni circa il  programma di
controlli intesi a verificare il  rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze dei  presidi  sanitari  tollerate nei  prodotti
destinati all'alimentazione;
  Visti  i  decreti  ministeriali  relativi  alle  autorizzazioni  di
prodotti fitosanitari, emanati  nel periodo dal 1 gennaio  1998 al 31
dicembre 1998;
  Visto  il  parere favorevole  della  Commissione  consultiva per  i
prodotti fitosanitari di cui all'art.  20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto di  dover provvedere all'aggiornamento del  citato decreto
ministeriale 22 gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Limiti massimi di residui
  1.  Sono  approvati  in  via provvisoria,  fino  all'emanazione  di
apposite  direttive  comunitarie,  i  limiti massimi  di  residui  di
sostanze attive dei prodotti  fitosanitari, riportati nell'allegato 1
del presente  decreto, il quale  integra e modifica l'allegato  2 del
decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998.
  2.  Sono  approvati  gli  intervalli  di  sicurezza  relativi  alle
sostanze attive dei prodotti fitosanitari,  di cui all'allegato 2 del
presente  decreto,  il quale  integra  e  modifica l'allegato  5  del
decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 18 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 40