Con decreto ministeriale n. 26830 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' concessa in favore di un massimo di 180 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1999 al 31 dicembre 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 26831 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' concessa in favore di un massimo di 264 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Industria Cavi Sud - Azienda Alfacavi TLC dal 1 settembre 1993 Pirelli Cavi, unita' produttiva di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1999 al 31 dicembre 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 26832 del 3 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' concessa in favore di un massimo di 120 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1999 al 31 dicembre 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 26833 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. (in liquidazione) ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 16 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 settembre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 26834 del 5 agosto 1999: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1997 al 13 ottobre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 28 novembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. (in liquidazione) ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 1 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 26835 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 30 giugno 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 25837 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faba Sud, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno) per un massimo di 18 dipendenti e Nocera Superiore (Salerno) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26850 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno, localita' Pantanizzi (Reggio Calabria) e unita' di Siderno (Reggio Calabria) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26853 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comprensoriale Agricola Capua, con sede in Caserta e unita' di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26854 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni Condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano) per un massimo di 55 dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26855 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e Marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari) per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 giugno 1998 al 9 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 10 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26859 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm Italiana, con sede in Milano e unita' di Milano per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1999 con decorrenza 1 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26860 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unita' di Rho (Milano) per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 1 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26867 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M. - Trasformazioni Materiali Metallici, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di Bientina e Pontedera (Pisa) per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 18 luglio 1998 al 16 gennaio 1999. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 17 gennaio 1999 al 18 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 18 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26868 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli Preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano) per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 22 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26869 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma e unita' di Bari per un massimo di 40 dipendenti, Caltanissetta per un massimo di 34 dipendenti, Enna Cantiere per un massimo di 21 dipendenti, Messina uffici e cantiere per un massimo di 93 dipendenti, Palermo cantiere per un massimo di 61 dipendenti, Patti (Messina) per un massimo di 19 dipendenti, Siracusa per un massimo di 28 dipendenti, Trapani per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1999 con decorrenza 1 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26870 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Fratte (Salerno) per un massimo di 250 dipendenti, per il periodo dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 3 dicembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26596. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. Con decreto ministeriale n. 26877 del 5 agosto 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. PPM - Industria Poligrafica (dal 29 gennaio 1999 Satim S.p.a.), con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano) per un massimo di 12 dipendenti in GIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Con decreto ministeriale n. 26947 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Patt S.r.l. (gia' Fantoni Pareti), con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 7 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26951 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella Meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo, localita' "Fascia d'Oro" (Brescia) per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 1 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26952 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Liscate (Milano) per un massimo di 79 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26957 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza (Ravenna) per un massimo di 22 dipendenti, S. Felice sul Panaro (Modena) per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26958 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino) per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26959 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unigraf, con sede in Vitulazio (Caserta) e unita' di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1999 al 31 gennaio 2000. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999 con decorrenza 1 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26960 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.TE Siciliana (dal 1 gennaio 1999 Sielte S.p.a.), con sede in Palermo e unita' di Agrigento per un massimo di 16 dipendenti, Catania per un massimo di 38 dipendenti, Palermo per un massimo di 49 dipendenti, Trapani per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26970 del 6 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unita' di S. Anna, localita' Sega, 8, Vallarsa (Trento) per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1999 con decorrenza 23 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.