IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere
del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di
convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni
che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della
data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere
sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27
maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio
1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del
29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2743 del 19 luglio 1999);
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualita' del livello di istruzione dei
giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacita' di
scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione e' elevato a nove anni
in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori,
statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di
cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria
superiore; chi non l'abbia conseguita e' prosciolto dall'obbligo se,
al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere
osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria e' gratuita anche nel primo anno di
scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale
anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' applicato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio
1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione).
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione). - 1. A decorrere
dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione
e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria
e' gratuita. In sede di prima applicazione, fino
all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha
durata novennale. Mediante programmazione da definire nel
quadro del suddetto riordino, sara' introdotto l'obbligo
di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di
eta', a conclusione del quale tutti i giovani possano
acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una
qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o
prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli
studi nell'istruzione secondaria superiore e' garantito,
nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa,
come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il diritto alla frequenza di iniziative formative
volte al conseguimento di una qualifica professionale,
ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n.
196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui
al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di
cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche
prevedono sia iniziative formative sui principali
temi della cultura, della societa' e della scienza
contemporanee, volte a favorire l'esercizio del
senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all'istruzione e alla formazione, di
consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla
propria personalita' e al proprio progetto di vita e di
agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno
dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione
obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del
diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo
accertamento dei livelli di apprendimento, di
formazione e di maturazione, e' rilasciata
all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento
dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il
percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento
dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a tutti gli alunni che
nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una
classe di scuola elementare o media, con eccezione degli
alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo
gia' negli anni precedenti in base alla previgente
normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione e'
autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme
riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di
istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, e' disciplinata,
entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente
articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento
degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro,
con le modalita' previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che
potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal
fine e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo
di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di
lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni
a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le
disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire
10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli
interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei
commi 7 e 8, nonche' per le relative attivita'
preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per
l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la
regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un
generale riordino del sistema scolastico e formativo,
disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione
adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purche' queste
assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali
comuni degli istituti secondari superiori e siano in
armonia con le finalita' di cui al comma 1, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 20, dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola
e' aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione,
relativo alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonche' gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti. dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalita'
giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per
tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita'
dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali
e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realta'
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che valorizzino le capacita' di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma
4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di
donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalita' di educazione o di
assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma
1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di
personalita' e autonomia, previa realizzazione anche
per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con
il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia
di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita' di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto,
fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna
delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e
l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita'
proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita'
di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato
il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo e' delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di
nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale
sono individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sara' disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere
dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione".
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251,
reca: "Il programma nazionale di sperimentazione
dell'organizzazione scolastica", modificato dal decreto
ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi
in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita'
formative). - 1. Al fine di potenziare la crescita
culturale e professionale dei giovani, ferme restando le
disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza
di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale
e dell'apprendistato costituiscono crediti per il
passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale
dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo
scolastico e predispongono le relative iniziative di
orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire
30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno
2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita'
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma
3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di
istruzione e l'obbligo di formazione, nonche' i
criteri coordinati ed integrati di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali
puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In
attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui
al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997,
n. 196. Le predette risorse possono essere altresi'
destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti
sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilita' con le
disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge
n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2
la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad
esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in
materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano".
Nota al1'art. 1:
- Si riporta il testo della parte seconda, titolo
secondo, capo primo del citato decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297:
"Titolo II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI
ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione,
l'istruzione inferiore e' impartita nella scuola elementare
e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed e'
obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal
sesto al quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il
completamento della scuola dell'obbligo anche fino al
compimento del diciottesimo anno di eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona
handicappata va effettuata con le modalita' di cui all'art.
313.
Art. 111.
Modalita' di adempimento all'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando
le scuole elementari e medie statali o le scuole non
statali abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le
norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che
intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne
la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione
anno per anno alla competente autorita'.
Art. 112.
Adempimento all'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno
che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola
media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto
dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di
eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le
norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i
genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne
faccia le veci.
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno,
prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici
l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' sono
soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome
dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli
obbligati e' confrontato con i registri dei fanciulli
iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta
dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per
la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3,
il sindaco ammonisce la persona responsabile
dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti
l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi
di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei
fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro
una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga
procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate
durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire
elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla
scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22
novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8
marzo 1989, n. 101".