IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28
luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'interno;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o
parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito
annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o
inferiore a trenta milioni di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere
al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo
alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio e' richiesto da chi esercita la potesta'
genitoriale.
4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in
possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui
al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari
seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, della citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 156, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Agli alunni delle scuole elementari statali o
abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi,
sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita'
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".