IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC); Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC; Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; Considerata la necessita' di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999; Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, non puo' essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore; Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Contenuto dei ruoli 1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalita' previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati: a) l'ente creditore; b) la specie del ruolo; c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo; e) il codice dell'ambito; f) l'anno o il periodo di riferimento del credito; g) l'importo di ogni articolo di ruolo; h) il totale degli importi iscritti nel ruolo; i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; l) la data di consegna al concessionario. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 e' contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali e' stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante: "Riordino della disciplina della riscossione mendiante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", come modificato dall'art. 4 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L: "2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 10 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L: "Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche". - Si riporta di seguito il testo dall'art. 22 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999, n. 53 - supplemento ordinario n. 45/L: "Art. 22 (Decreti di attuazione). - 1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi. 2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1996, n. 5, - Supplemento Ordinario n. 3". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante: "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 - serie generale - del 7 novembre 1998. "Art. 3. - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1998 - supplemento ordinario n. 65/L: "Art. 14 (Personale - Varie - Disposizioni tributarie generali - Organizzazione dei servizi: disposizioni generali). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo del 29 ottobre 1998, n. 387, recante: "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1998: "Art. 16. - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti, nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993 - supplemento ordinario: "La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997. "Art. 8. - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, gia' citato in nota alle premesse: "Art. 12-bis. - Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 (vedasi il comma 4), della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: "Art. 2. - 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".