IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di  origine dei prodotti  agricoli ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della commissione  CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996 con il quale l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della  indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto
Adige" nel quadro della procedura  di cui all'art. 17 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del consiglio;
  Visto il regolamento della commissione  CE n. 1065/97 del 12 giugno
1997 con il quale l'Unione  europea ha registrato la denominazione di
cui  trattasi  in  lingua tedesca:  "Sudtiroler  MarkenSpeck"  oppure
"Sudtiroler Speck";
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'   europee  -   legge  comunitaria  1995-1997   ed  in
particolare l'art.  53, il  quale contiene apposite  disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni  protette  dei  prodotti
agricoli  e alimentari  istituendo  un albo  degli organismi  privati
autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche  agricole
sentite le regioni;
  Visto il  comma 1 del suddetto  art. 53 della legge  n. 128/1998 il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'Autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'individuazione,  da  parte  della  provincia  autonoma  di
Bolzano,  dell'"Istituto  Nord Est  Qualita'  -  Ineq", con  sede  in
Villanova di  San Daniele del  Friuli (Udine), via  Nazionale, 33/35,
quale  organismo privato  per svolgere  attivita' di  controllo sulla
indicazione geografica protetta di che trattasi;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  gli  organismi   privati  da  autorizzare  per  i
controlli  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n. 61782,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162, con  particolare  riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato che  il Ministero per  le politiche agricole,  ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  il Ministero  per  le  politiche agricole,  quale
Autorita'   nazionale  competente   ha  riscontrato   la  rispondenza
dell'organismo di  controllo "Istituto Nord  Est Qualita' -  Ineq" ai
requisiti di cui al comma 2, art.  53 della legge n. 128/1998, per la
iscrizione all'albo previsto al comma  6 dell'articolo medesimo e per
la successiva autorizzazione;.
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni,  in quanto autorita' nazionale preposta
al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai  sensi del  comma 1
dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Considerato che  "Istituto Nord Est  Qualita' - Ineq"  risulta gia'
iscritta  nell'albo  degli  organismi  di controllo  privati  per  le
denominazioni di origine protetta  (DOP) e le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  di cui  al  comma  6  dell'art.  53 della  legge  n.
128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto
art. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato di  controllo  "Istituto Nord  Est Qualita'  -
Ineq"  in seguito  denominato "Ineq"  con  sede in  Villanova di  San
Daniele  del  Friuli (Udine),  via  Nazionale,  33/35, gia'  iscritto
all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di
origine protetta  (DOP) e le indicazioni  geografiche protette (IGP),
e' autorizzato  ai sensi  del comma  1, dell'art.  53 della  legge n.
128/1998 ad espletare le funzioni  di controllo previste dall'art. 10
del Reg. (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica
protetta  "Speck  dell'Alto  Adige" oppure  "Sudtiroler  Markenspeck"
oppure   "Sudtiroler  Speck"   registrata  in   ambito  europeo   con
regolamento  della  commissione  CE  1107/96 del  12  giugno  1996  e
completato dal regolamento della commissione CE 1065/97 del 12 giugno
1997;