IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio; Visto il regolamento della commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha registrato la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca: "Sudtiroler MarkenSpeck" oppure "Sudtiroler Speck"; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'individuazione, da parte della provincia autonoma di Bolzano, dell'"Istituto Nord Est Qualita' - Ineq", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi; Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero; Considerato che gli organismi privati da autorizzare per i controlli debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorita' nazionale competente ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - Ineq" ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;. Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Considerato che "Istituto Nord Est Qualita' - Ineq" risulta gia' iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1. L'organismo privato di controllo "Istituto Nord Est Qualita' - Ineq" in seguito denominato "Ineq" con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, gia' iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), e' autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Reg. (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige" oppure "Sudtiroler Markenspeck" oppure "Sudtiroler Speck" registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE 1107/96 del 12 giugno 1996 e completato dal regolamento della commissione CE 1065/97 del 12 giugno 1997;