Con decreto ministeriale n. 26672 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.M.L. - Lavorazione meccanica lamiere, con sede in Bientina (Pisa), unita' di Bientina e Pontedera (Pisa), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 21 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26673 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bassilichi, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per un massimo di 25 dipendenti; Roma, per un massimo di 7 dipendenti; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26674 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta conceria Vignola Nobile, con sede in Solofra (Avellino), e stabilimento di Solofra (Avellino), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26675 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unita' di Bagnoli (Napoli), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26676 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Patt S.r.l. gia' Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26677 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e cantiere di Siracusa, per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26678 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici gia' Sarrio S.A., con sede in Milano, unita' di Milano, per un massimo di 25 dipendenti e ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26679 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trony - Gruppo Rinascente ora Mediaworld, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unita' di Grugliasco (Torino), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 2 luglio 1996 al 3 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996 limitatamente ai lavoratori ex dipendenti Soc. Trony. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26680 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26681 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia e unita' di Pavia, per un massimo di 220 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991 dal 1 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26703 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Mi. - Confezioni, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unita' di Cisterna di Latina (Latina), per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26704 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapca, con sede in Latina e unita' in Modugno (Bari), per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1999 al 10 settembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 settembre 1999 al 10 marzo 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26705 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unita' in Brennero - localita' Fleres (Bolzano), per un massimo di 40 dipendenti; Colico (Lecco), per un massimo di 12 dipendenti; Sondrio, per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 giugno 1999 al 18 dicembre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26706 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron Instruments, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 agosto 1999 al 7 febbraio 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26707 del 20 luglio 1999, in favore del sig. Marongiu Domenico, lavoratore dipendente dalla S.p.a. impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unita' in Lanusei (Nuoro), per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore interessato, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26708 del 20 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' in Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25068. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26713 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M. - Trasformazioni materiali metallici, con sede in La Loggia (Torino), unita' di Bientina e Pontedera (Pisa), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 5 giugno 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 5 giugno 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26714 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1988 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 31 agosto 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26721 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), per un massimo di 126 dipendenti di cui 15 in C.F.L., e' autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 settembre 1998, n. 25066 limitamente all'art. 2. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26722 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Bizzini Manifacturing, con sede in Castelnuovo Rangone (Modena) e unita' in Modena, per un massimo di 19 dipendenti e' autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 23 aprile 1999 al 22 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26723 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' in S. Egidio alla Vibrata, per un massimo di 135 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 ottobre 1999 al 12 marzo 2000. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 26392. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26724 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per un massimo di 135 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 13 marzo 1999 al 5 aprile 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26728 del 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 60 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: Fintel S.p.a., con sede legale in Napoli e unita' di Ardea (Roma) e Foggia, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 30 aprile 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26729 del 22 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 129 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ciet S.p.a., con sede legale in Pratantico (Arezzo) e unita' di Ascoli Piceno, Casoria (Napoli), Fermo (Ascoli Piceno), Firenze, Lucca, Pisa, Poggio Berni (Rimini), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26740 del 28 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 31 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 11 gennaio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26741 del 30 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.Im.El. - Societa' impianti elettrici, con sede in Turi (Bari) e unita' in Turi (Bari), per un massimo di 21 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26742 del 30 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Tecnostile, con sede in Modena e unita' in Rubiera (Reggio Emilia), per un massimo di 56 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal periodo 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 novembre 1999 al 9 maggio 2000. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26743 del 30 luglio 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede in Torino e unita' di Rivalta (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unita', su un organico complessivo di 205 unita'. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, I.N.P.S., e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 26746 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 4 dipendenti in CIGS (1 prepensionabili), per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani e' autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26747 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 9 dipendenti in CIGS (1 prepensionabili), per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26749 del 30 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma e, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei pubblicisti Cacciatore Mario e Calderone Giuseppe Damiano, dipendenti dalla S.r.l. Societa' Generale Editrice, con sede in Milano e unita' di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prolungata per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 26774 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 84 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unita' di Potenza e Lagonegro, per il periodo dal 6 maggio 1999 al 5 luglio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26775 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 109 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., con sede legale in Milano e unita' di Potenza e Lagonegro, per il periodo dal 6 dicembre 1998 al 5 maggio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26776 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a., con sede legale in Napoli e unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 6 aprile 1999 al 2 ottobre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26777 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 35 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: I.C.I. S.p.a. - Impresa costruzioni impianti, con sede legale in Napoli e unita' di Avellino, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26778 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 160 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla: Sielte S.p.a. (ex Catel S.p.a.), con sede legale in Roma e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 9 febbraio 1999 al 2 maggio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26779 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 170 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Catel S.p.a., dal 1 gennaio 1999 - Sielte S.p.a., con sede legale in Roma e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 9 agosto 1998 all'8 febbraio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26780 del 30 luglio 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 120 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Catel S.p.a., dal 1 gennaio 1999 - Sielte S.p.a., con sede legale in Roma e unita' di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, per il periodo dal 7 novembre 1998 al 2 maggio 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.