Con decreto  ministeriale n.  26672 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. L.M.L. -  Lavorazione meccanica lamiere, con  sede in Bientina
(Pisa), unita' di Bientina e Pontedera  (Pisa), per un massimo di 150
dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 21 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26673 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. F.lli Bassilichi, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per
un massimo  di 25 dipendenti; Roma,  per un massimo di  7 dipendenti;
Siena, per un  massimo di 3 dipendenti, per il  periodo dal 15 giugno
1998 al 14 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1998 con  decorrenza 15
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26674 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 14  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  ditta conceria
Vignola Nobile,  con sede  in Solofra  (Avellino), e  stabilimento di
Solofra (Avellino), per  un massimo di 11 dipendenti,  per il periodo
dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 2 marzo
1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26675 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Societa'  Bagnoli, con  sede in Bagnoli  (Napoli) e  unita' di
Bagnoli (Napoli),  per un massimo  di 150 dipendenti, per  il periodo
dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 19 febbraio 1998  con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26676 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Patt
S.r.l. gia' Fantoni  Pareti, con sede in Attimis (Udine)  e unita' di
Attimis (Udine), per un massimo di  20 dipendenti, per il periodo dal
7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 20 novembre 1997  con decorrenza 7
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26677 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Aprile Giovanni, con sede  in Augusta (Siracusa) e cantiere di
Siracusa,  per un  massimo di  78 dipendenti,  per il  periodo dal  6
luglio 1998 al 5 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1998 con  decorrenza 6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26678 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Reno De Medici gia' Sarrio S.A., con sede in Milano, unita' di
Milano,  per un  massimo di  25 dipendenti  e ufficio  commerciale di
Aprilia (Latina), per un massimo di  1 dipendente, per il periodo dal
5 gennaio 1999 al 4 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 18  gennaio 1999 con  decorrenza 5
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26679 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 14  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Trony -
Gruppo  Rinascente ora  Mediaworld, con  sede in  Rozzano/Milanofiori
(Milano)  e unita'  di  Grugliasco  (Torino), per  un  massimo di  19
dipendenti, per il periodo dal 2 luglio 1996 al 3 novembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  19 luglio  1996 con  decorrenza 2
luglio 1996 limitatamente ai lavoratori ex dipendenti Soc. Trony.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26680 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  8 luglio  1999, del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Metalli preziosi,  con sede  in
Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per un
massimo di  80 dipendenti, per  il periodo dal  22 giugno 1998  al 21
dicembre 1998.
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.
  Istanza aziendale  presentata il 27  aprile 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26681 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Necchi compressori,  con sede in Pavia e unita'  di Pavia, per
un massimo di  220 dipendenti, per il periodo dal  1 febbraio 1999 al
31 luglio 1999.
  Art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991 dal 1 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 febbraio 1999  con decorrenza 1
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26703 del 20 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Co.Mi. - Confezioni,  con sede in
Cisterna di Latina  (Latina), unita' di Cisterna  di Latina (Latina),
per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 14  aprile
1999 al 13 ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
ottobre 1999 al 13 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26704 del 20 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapca, con sede in Latina e unita'
in Modugno (Bari), per un massimo di 46 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 marzo 1999 al 10 settembre 1999.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11
settembre 1999 al 10 marzo 2000.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26705 del 20 luglio 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Cariboni  Paride,  con sede  in
Colico (Como), unita'  in Brennero - localita'  Fleres (Bolzano), per
un massimo  di 40 dipendenti;  Colico (Lecco),  per un massimo  di 12
dipendenti; Sondrio, per  un massimo di 1  dipendente, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 19 dicembre 1998 al 18 giugno 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
giugno 1999 al 18 dicembre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26706 del 20 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Kontron Instruments,  con sede in
Milano  e unita'  in  Milano, per  un massimo  di  24 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
agosto 1999 al 7 febbraio 2000.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26707 del 20 luglio 1999, in favore del
sig. Marongiu  Domenico, lavoratore  dipendente dalla  S.p.a. impresa
Mereu, con sede  in Lanusei (Nuoro) e unita' in  Lanusei (Nuoro), per
un  massimo di  1 dipendente,  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 15  giugno
1998 al 14 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale al lavoratore interessato, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 26708 del 20 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Fidia  Research Sud, con  sede in
Siracusa e  unita' in Siracusa, per  un massimo di 26  dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 settembre 1998, n. 25068.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n.  26713 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. T.M.M.  - Trasformazioni materiali  metallici, con sede  in La
Loggia  (Torino),  unita' di  Bientina  e  Pontedera (Pisa),  per  un
massimo di  150 dipendenti, per  il periodo dal  5 giugno 1998  al 17
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1998  con decorrenza 5
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26714 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Termomeccanica, con  sede in La Spezia e unita'  di La Spezia,
per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1988 al
28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1998  con decorrenza 31
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26721 del 22 luglio 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. A.Z.  Surgelati Wonderfood,  con
sede in Marcianise (Caserta)  e stabilimento di Marcianise (Caserta),
per un massimo di 126 dipendenti  di cui 15 in C.F.L., e' autorizzata
al  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal periodo 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1997 con decorrenza 10
novembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 settembre 1998, n. 25066 limitamente all'art. 2.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26722 del 22 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Paolo Bizzini  Manifacturing, con
sede  in Castelnuovo  Rangone (Modena)  e  unita' in  Modena, per  un
massimo  di  19  dipendenti  e'  autorizzata  al  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  periodo 23
aprile 1999 al 22 ottobre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
ottobre 1999 al 22 aprile 2000.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26723 del 22 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Val Vibrata Manifatture, con sede
in  S. Egidio  alla  Vibrata  (Teramo) e  unita'  in  S. Egidio  alla
Vibrata,  per  un  massimo  di  135  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal periodo 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
ottobre 1999 al 12 marzo 2000.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
aprile 1999, n. 26392.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26724 del 22 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Val Vibrata Manifatture, con sede
in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' in S. Egidio alla Vibrata
(Teramo),  per  un  massimo  di 135  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal periodo 13 marzo 1999 al 5 aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26728  del 22  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 60  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla: Fintel S.p.a., con sede legale in Napoli e
unita' di Ardea  (Roma) e Foggia, per il periodo  dal 2 novembre 1998
al 30 aprile 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26729  del 22  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  129 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Ciet S.p.a.,  con sede legale in Pratantico
(Arezzo) e unita'  di Ascoli Piceno, Casoria  (Napoli), Fermo (Ascoli
Piceno), Firenze, Lucca, Pisa, Poggio  Berni (Rimini), per il periodo
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con decreto  ministeriale n.  26740 del 28  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 28  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. R.D.B.,
con sede  in Pontenure  (Piacenza) e unita'  di Lugagnano  Val d'Arda
(Piacenza), per un  massimo di 31 dipendenti, per  il periodo dall'11
gennaio 1999 al 10 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999, con decorrenza 11
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26741 del 30 luglio 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. S.Im.El.  -  Societa'  impianti
elettrici, con  sede in Turi (Bari)  e unita' in Turi  (Bari), per un
massimo  di  21  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  periodo 12
ottobre 1998 all'11 aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 12
aprile 1999 all'11 ottobre 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26742 del 30 luglio 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Ceramica Tecnostile,  con sede in
Modena e  unita' in  Rubiera (Reggio  Emilia), per  un massimo  di 56
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal periodo 10 maggio 1999 al
9 novembre 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
novembre 1999 al 9 maggio 2000.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto  nazionale  per  la   previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del limite  massimo di  36 mesi  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  26743  del  30   luglio  1999,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1999 al  31 maggio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  S.V.B., con
sede in  Torino e unita'  di Rivalta (Torino),  per i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  159 unita',  su  un organico  complessivo di  205
unita'.
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  I.N.P.S.,  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di  quanto sopra disposto in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  S.V.B., a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Con decreto  ministeriale n.  26746 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 19
dicembre  1997,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale, nonche' la  possibilita' di
beneficiare del  trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore
dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E.
Il Popolo - Ed.  Cinque Lune, con sede in Roma e  unita' di Roma, per
un  massimo di  4  dipendenti  in CIGS  (1  prepensionabili), per  il
periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  L'Istituto nazionale per la  previdenza dei giornalisti italiani e'
autorizzato  al pagamento  diretto del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  26747 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 19
dicembre  1997,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale, nonche' la  possibilita' di
beneficiare del  trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore
dei lavoratori poligrafici, dipendenti  dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il
Popolo - Ed. Cinque  Lune, con sede in Roma e unita'  di Roma, per un
massimo di 9  dipendenti in CIGS (1 prepensionabili),  per il periodo
dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale per  la previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  26749 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma e, della
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 27
novembre  1998,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  in favore  dei pubblicisti
Cacciatore  Mario  e  Calderone Giuseppe  Damiano,  dipendenti  dalla
S.r.l. Societa'  Generale Editrice,  con sede in  Milano e  unita' di
Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prolungata per il
periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  per la  previdenza sociale, e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  Con  decreto ministeriale  n. 26774  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 84  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla  Sirti S.p.a., con sede legale  in Milano e
unita' di Potenza e Lagonegro, per il  periodo dal 6 maggio 1999 al 5
luglio 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26775  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  109 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla  Sirti S.p.a., con sede legale  in Milano e
unita' di Potenza e Lagonegro, per  il periodo dal 6 dicembre 1998 al
5 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26776  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 40  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a.,
con  sede legale  in Napoli  e unita'  di Scafati  (Salerno), per  il
periodo dal 6 aprile 1999 al 2 ottobre 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26777  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 35  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto,  dipendenti  dalla:  I.C.I.  S.p.a.  -  Impresa  costruzioni
impianti, con  sede legale  in Napoli  e unita'  di Avellino,  per il
periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26778  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  160 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla: Sielte S.p.a.  (ex Catel S.p.a.), con sede
legale in Roma e unita' di  Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per
il periodo dal 9 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26779  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  170 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla  Catel S.p.a., dal 1 gennaio  1999 - Sielte
S.p.a., con  sede legale  in Roma  e unita'  di Catanzaro,  Cosenza e
Reggio  Calabria, per  il periodo  dal 9  agosto 1998  all'8 febbraio
1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26780  del 30  luglio 1999,  ai sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  120 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla  Catel S.p.a., dal 1 gennaio  1999 - Sielte
S.p.a., con sede legale in Roma e unita' di Cagliari, Nuoro, Oristano
e Sassari, per il periodo dal 7 novembre 1998 al 2 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire la  rilevazione dell'utilizzo  delle somme  allo scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.